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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 22 agosto 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1393 del 05 agosto 2014

Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". DGR/CR n. 56 del 10 giugno 2014.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento si intendono approvare le disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". DGR/CR n. 56 del 10 giugno 2014.

Il Presidente Dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 29 del 10 agosto 2012 ha approvato le "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", al fine di garantire, come previsto dall'art. 1, comma 2, "le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa".

In particolare, la Legge suddetta interviene - come stabilito all'art. 1 - al fine di fronteggiare le situazioni di difficoltà economica deinuclei familiari composti da un solo genitore e uno o più figli minori, detti monoparentali fra cui i coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con uno o più figli minori.

La Delibera della Giunta Regionale n. 1804 del 3 ottobre 2013, avente oggetto "Disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al fondo ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". DGR/CR n. 111 del 6 agosto 2013" ha promosso, a titolo di sperimentazione, l'istituzione di un fondo per la concessione di prestiti a tasso zero a favore dei soggetti di cui sopra, da parte dei Comuni, per le spese sanitarie e per il pagamento dei canoni di affitto.

I Comuni, per poter accedere a tale fondo, dovevano seguire specifici criteri e modalità indicati nell'Allegato Adella DGR in parola. La compilazione della domanda di prestito da parte dei nuclei monoparentali e la relativa validazione da parte di Comuni di residenza, avvenivano attraverso una procedura informatizzata.

Il decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali, ora Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 512 del 20 dicembre 2013 ha approvato le graduatorie regionali dei Comuni assegnatari del fondo con i relativi nuclei monoparentali beneficiari del prestito, ai sensi della delibera 1804/2013. Sono stati 78 i nuclei monoparentali assegnatari dei prestiti per le spese sanitarie ed 80 i nuclei assegnatari dei prestiti per le spese di canoni d'affitto.

In ordine, dunque, ai positivi esiti della sperimentazione in argomento ed in ossequio alla norma regionale, si ravvede la necessità di proporre anche per l'anno 2014, l'istituzione del fondo per la concessione da parte dei Comuni di prestiti a tasso zero a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà con uno o più figli minori, per poter far fronte alle spese di seguito specificate:

a)        Spese sanitarie: spese mediche di qualsiasi tipo riguardanti il figlio minore o il genitore convivente, con esclusione degli interventi di chirurgia estetica non conseguenti a traumi e/o incidenti stradali o comunque non necessari per la cura di una specifica patologia. Sono ammesse anche spese per l'acquisto di dispositivi medici.

b)        Spese per il pagamento dei canoni di affitto per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali).

I prestiti assegnati sulla scorta della graduatoria regionale, saranno restituiti dai beneficiari ai Comuni, secondo piani personalizzati e concordati con i Comuni stessi. Le somme restituite, andranno recuperate sul fondo istituito dai Comuni e riattivate quali risorse a disposizione in ordine ad ulteriori richieste di prestito da parte dei soggetti ai sensi della L.R. 29/2012, tenendo conto dei requisiti di cui al presente provvedimento. I Comuni sono tenuti a trasmettere al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali una dettagliata relazione rispetto alla concessione dei prestiti a valere sul Fondo testè citato, ciò anche in attuazione dell'art. 158 del D.lgs. 267/2000.

I Comuni, anche in forma associata, per poter accedere a tale fondo, dovranno seguire i criteri, le modalità ed i tempi specificati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Gli stessi, avranno, inoltre, l'opportunità di ottenere un riconoscimento regionale quali enti promotori del benessere della famiglia, dimostrando di sviluppare nel territorio veneto, almeno una delle azioni sotto elencate:

-          attivare " protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati" ex art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/2012;

-          alimentare il fondo ex art. 4, comma 3, lett. b) e c) e art. 5, comma 3, lett. b) e c) della L.R. n. 29/2012;

-          realizzare " servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in conformità alle norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n.54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS)" ex art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 29/2012.

Per la compilazione delle domande da parte dei nuclei monoparentali e la validazione delle stesse da parte dei Comuni, è prevista una procedura informatizzata per la quale si è richiesta la collaborazione del Servizio Sistema Informatico SSR della Sezione Controlli Governo e Personale SSR, che ha espresso parere favorevole.

Le risorse regionali complessive per lo sviluppo delle disposizioni attuative specificate, sono pari ad € 800.000,00 a far carico sul Bilancio Regionale per l'esercizio 2014 (L.R. 12/2014) di cui € 400.000,00 per il finanziamento delle spese di cui alla lettera a) su indicata ed € 400.000,00 per il finanziamento delle spese di cui alla lettera b) su elencata.

Con successivi provvedimenti, il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali approverà:

-          la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del fondo con i relativi nuclei monoparentali beneficiari del prestito, definita sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi specificati nell'Allegato A;

-          l'impegno di spesa di Euro 400.000,00 sul capitolo 101781 "Fondo per l'accesso al credito delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica" e di Euro 400.000,00 sul capitolo 101782 "Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica" UPB U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2014, che presenta sufficiente disponibilità;

-          il riparto e l'erogazione del fondo complessivo di Euro 800.000,00, di cui agli artt. 4 e 5, a favore dei Comuni inseriti in graduatoria, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;

-          ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle Disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione.

Con DGR/CR n. 56 del 10 giugno 2014 la Giunta Regionale ha approvato le Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", sottoponendoli al parere della Quinta Commissione Consiliare competente.

La Quinta Commissione, come da nota prot. n. 295749 del 10 luglio 2014, nella seduta n. 134 del 26 giugno 2014 ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-       visto l'art. 3, comma 1 e l' art. 7 della L.R. n. 29/2012;

-       vista la L.R. n. 12/2014;

-       vista la DGR/CR n. 56 del 10 giugno 2014;

-       visto il parere favorevole della Quinta Commissione Consiliare del 26 giugno 2014, nota prot. n. 295749 del 10 luglio 2014;

delibera

1.      di approvare le Disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al fondo ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", anno 2014, così come specificati in premessa e nell' Allegato A, parti integranti del presente provvedimento;

2.      di fissare quale termine per la fase istruttoria e validazione delle domande da parte dei Comuni, il 10 dicembre 2014, secondo le modalità e i criteri specificati in premessa e nell'Allegato A;

3.      di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali l'approvazione di:

-         la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del fondo con i relativi nuclei monoparentali beneficiari del prestito definita secondo i criteri e le modalità specificati nell'Allegato A;

-         l'impegno di spesa di Euro 400.000,00 sul capitolo 101781 "Fondo per l'accesso al credito delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica" e di Euro 400.000,00 sul capitolo 101782 "Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica" UPB U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2014, che presenta sufficiente disponibilità;

-         il riparto e l'erogazione del fondo complessivo di Euro 800.000,00, di cui agli artt. 4 e 5, a favore dei Comuni inseriti in graduatoria, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;

-         ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle Disposizioni attuative di cui al punto 1, su specificato;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazioni ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n.33;

6.      di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

7.      di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1393_AllegatoA_279947.pdf

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