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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 22 agosto 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1483 del 05 agosto 2014

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.

Note per la trasparenza

Si approvano le disposizioni applicative della nuova legge regionale in materia di agriturismo definendo i criteri di applicazione e le procedure per lo svolgimento delle attività agrituristiche.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha normato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia.

Infatti con l'articolo 31, il legislatore ha abrogato la precedente legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché il successivo regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 obbligando quindi alla definizione di disposizioni attuative che tengano conto delle precedenti prassi procedurali instauratesi nel tempo, modificandole, innovandole ed adattandole con quelle che vengono ora a essere definite alla luce della nuova legislazione.

Necessita altresì precisare, in via preliminare, che la legge regionale 28/2012 ha inteso raggruppare in un unico provvedimento legislativo le attività turistiche connesse al settore primario definendo quindi l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo, andando con ciò a disciplinare le attività di ospitalità e di somministrazione nella aziende agrituristiche e in quelle ittiche.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 28/2012, la Giunta regionale ha definito in un unico provvedimento, la deliberazione n. 315 del 12 marzo 2013, le disposizioni operative e procedurali relative all'attività dell'agriturismo che riguarda attualmente oltre 1.350 imprese agricole che nel corso degli anni hanno intrapreso l'attività agrituristica, circa la metà delle quali svolgono l'attività di ospitalità, una forma di turismo che ha assunto rilievo ed apprezzamento sia nei confronti dei turisti italiani che stranieri.

Proprio al fine di dare un servizio completo e semplificato agli operatori agrituristici, il provvedimento riunisce tutte le disposizioni, procedure, criteri e condizioni di operatività per lo svolgimento dell'attività agrituristica, anche in relazione agli adempimenti di competenza delle province e dei comuni che a vario titolo svolgono compiti di vigilanza e di autorizzazione.

Con la recente legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 introducendo nuove norme sia per il settore agriturismo sia per la parte relativa all'ittiturismo e pescatismo. Oltre a ciò la legge regionale 35/2013 ha introdotto due nuovi aspetti dell'attività agricola particolarmente significative e cioè le fattorie didattiche e il turismo rurale facendo assumere così alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione di "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Con il presente provvedimento la Giunta regionale provvede a definire gli aspetti operativi e di disciplina delle attività agrituristiche e si mantiene l'impostazione unitaria della precedente deliberazione, elaborando quindi un quadro complessivo e d'insieme delle norme attuative che sottendono la legge regionale 28/2012, così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 35/2013, e ciò al fine semplificare, coordinare e raccordare in un unico compendio gli atti, adempimenti e condizioni che regolano l'esercizio dell'attività agrituristica. Proprio al fine di dare compiutezza al presente provvedimento, si ritiene di sostituire integralmente la precedente deliberazione n. 315 del 12 marzo 2013 per cui con la presente deliberazione si provvede ad acquisire le parti e le disposizioni che mantengono validità e portando gli elementi di novità recati dalla legge regionale n. 35/2013.

Queste direttive applicative sono destinate quindi a diventare punto di riferimento operativo non solo per le imprese agrituristiche direttamente interessate, ma anche per le province per gli adempimenti di propria competenza, per i comuni chiamati a taluni adempimenti autorizzativi ed urbanistici, per le Strutture tecniche della Giunta regionale e con essa di AVEPA per le interconnessioni procedurali che necessariamente devono essere perfezionate al fine di non gravare dal punto di vista amministrativo e burocratico sulle imprese; infine per le associazioni di rappresentanza che sono tenute a rappresentare gli interessi e le problematiche delle aziende aderenti e a collaborare con le amministrazioni pubbliche per il perfezionamento dei procedimenti in capo alle imprese.

I contenuti, vincoli, limiti applicativi e regole procedurali per lo svolgimento dell'attività agrituristica sono contenuti nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

In particolare l'Allegato A, denominato "Disposizioni generali per l'attività agrituristica" stabilisce i requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche e il riconoscimento, le attività agrituristiche, gli immobili destinati all'agriturismo, le procedure per la denominazione, la classificazione e l'immagine coordinata, l'elenco degli operatori, l'esercizio dell'attività e le funzioni di vigilanza, le norme igienico-sanitarie delle attività agrituristiche.

L'Allegato B denominato "Manuale operativo per l'agriturismo" e composto di Schede tecniche nelle quali sono riportati valori e indicazioni di riferimento per le attività agrituristiche e sono relative a quanto richiesto dalla legge di settore: tempo di lavoro dedicato all'attività agrituristica, le rese medie di riferimento delle produzioni agricole, il consumo alimentare in agriturismo e i valori di riferimento delle produzioni.

Va altresì precisato che il comma 1 dell'articolo 28 "Norme transitorie" prevede che la disciplina della determinazione del limite massimo annuo di offerta di parti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8 e all'articolo 10 opera a decorrere dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 bis dell'articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, 28 così come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 7 della legge 35/2013. Quanto sopra riportato va posto in relazione anche con l'articolo 30, comma 2 che prevede che entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, i soggetti iscritti all'elenco degli operatori agrituristici adeguano la propria attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni della legge regionale.

Ora, alla luce di quanto sopra indicato, appare evidente che non appena pubblicato il provvedimento, vengano a determinarsi le condizioni perché le imprese agrituristiche debbano procedere al riconoscimento ai sensi della vigente normativa, e ciò può determinare effettivamente una "congestione" tecnica ed amministrativa, ma anche informatica, tale per cui potrebbero determinarsi delle notevoli difficoltà procedurali in capo sia alle imprese e loro associazioni che in sede tecnica le gestiscono, sia alle amministrazioni pubbliche interessate a ricevere e implementare nel sistema informativo, le modifiche.

In relazione a ciò si ritiene opportuno prevedere che nel periodo intercorrente fra la pubblicazione del presente provvedimento (articolo 28, comma 1, l.r. 35/2013) e la presentazione del nuovo Piano agrituristico sul modello informatico secondo le presenti disposizioni, e comunque non oltre il termine per l'adeguamento del 2 settembre 2015 (articolo 30, comma 2, l.r. 28/2012) si intende approvato a ciascuna impresa agrituristica il numero di pasti corrispondente alla sommatoria del prodotto del numero di posti a sedere per il numero di giorni di apertura e per il numero di cicli di somministrazione giornaliera (pranzo e/o cena) già approvati con il Piano agrituristico. Qualora per gli anni solari 2014 e 2015 il periodo intercorrente sia una frazione dell'anno, il numero massimo di somministrazioni effettuabili va rapportato ai mesi di effettiva attività.

In ordine alle procedure risulta necessario prevedere, al fine di una semplificazione degli adempimenti amministrativi, che l'operatore agrituristico possa avvalersi di soggetto terzo (CAA, studio professionale, OPA, società di servizi, ecc.) nella compilazione e l'inoltro all'Amministrazione pubblica della documentazione per il riconoscimento dell'esercizio dell'attività agrituristica e che, se tale soggetto, è un CAA in possesso dei requisiti necessari per operare ai sensi della deliberazione n. 956/2010, i termini del procedimento amministrativo possono essere dimezzati, e ciò per le informazioni, le attestazioni e la documentazione che lo stesso è in grado di fornire all'Amministrazione pubblica.

Per quanto concerne la segnalazione certificata dell'inizio attività - SCIA - si evidenzia che esiste tutt'oggi una evidente discrasia fra la modulistica del settore primario per l'agriturismo e quella presentata ai comuni per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP. Al riguardo si ritiene non più derogabile una situazione di palese difficoltà da parte dell'operatore per cui è opportuno che il Dipartimento Turismo congiuntamente al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e unitamente al Dipartimento Sviluppo Economico operino per l'allineamento della modulistica regionale e quella dei comuni che gestiscono il SUAP al fine di una semplificazione amministrativa che tenga conto delle esigenze di chiarezza e di uniformità più volte richiesto dalle associazioni di rappresentanza.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis della legge regionale 35/2013, il provvedimento è stato inviato alla competente Commissione consiliare che si è espressa favorevolmente con modifiche, sulla CR n. 102 del 15 luglio 2014. Tali modifiche concernono in particolare il riferimento per gli immobili destinati all'agriturismo al Piano casa per cui al paragrafo 4, quarto capoverso dell'Allegato A è introdotta la seguente frase: "L'ampliamento della casa di abitazione a fini agrituristici è consentito ai sensi dall'articolo 44, comma 4, lett. a bis) della legge regionale n. 11 del 2004, entro il limite massimo di1.200 me. Agli edifici destinati ad uso agrituristico e per le attività di cui all'articolo 12 bis, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificata e integrata dalla legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 e dalla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 cosiddetto "Piano casa".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo";
VISTO il parere favorevole, con modifiche espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 29 luglio 2014;
VISTA la deliberazione n. 315 del 12 marzo 2013 "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo";
VISTA la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28";
VISTA la legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

delibera

1.    di adottare le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo quale organico documento di riferimento per l'applicazione della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" per la parte relativa all'attività agrituristica;

2.   di stabilire che le procedure, le modalità operative, i vincoli, limiti e prescrizioni gestionali, nonché le regole procedurali sono individuate nei seguenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

•       l'Allegato A, "Disposizioni generali per l'attività agrituristica" relativo ai requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche e il riconoscimento, le attività agrituristiche, gli immobili destinati all'agriturismo, le procedure per la denominazione, la classificazione e l'immagine coordinata, l'elenco degli operatori, l'esercizio dell'attività e le funzioni di vigilanza, le norme igienico-sanitarie delle attività agrituristiche;
•       l'Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" con le schede tecniche relative al tempo di lavoro, alle rese medie di riferimento delle produzioni agricole, al consumo alimentare in agriturismo e ai valori di riferimento delle produzioni;

3.   di stabilire il termine massimo del 2 settembre 2015 entro il quale i soggetti iscritti all'elenco degli operatori agrituristici sono tenuti ad adeguare, esclusivamente per via informatica, il Piano agrituristico aziendale in particolare per quanto concerne la determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande per l'attività di somministrazioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 28/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

4.   di stabilire che nel periodo intercorrente fra la pubblicazione del presente provvedimento e la presentazione del nuovo Piano agrituristico con il modello informatico, per l'impresa agrituristica si intende approvato un numero massimo annuo di pasti determinato moltiplicando il numero di posti a sedere per il numero di giorni di apertura e per il numero di cicli di somministrazione giornaliera -pranzo e/o cena - che risultano dal vigente Piano agrituristico, stabilendo altresì che per le frazioni di anno, il numero di pasti è rapportato agli effettivi mesi di operatività;

5.   di stabilire che la domanda di riconoscimento e del Piano agrituristico possono essere presentate anche da soggetto terzo delegato dall'operatore agrituristico secondo le procedure di cui All'allegato A e nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione n. 956 del 23 giugno 2010;

6.   di disporre che il Dipartimento Turismo congiuntamente al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e unitamente al Dipartimento Sviluppo Economico operino per conformare a regole comuni di semplificazione amministrativi i procedimenti regionali e quelli previsti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP;

7.   di prevedere che dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento è abrogata integralmente la deliberazione n. 315 del 12 marzo 2013;

8.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1483_AllegatoA_279918.pdf
1483_AllegatoB_279918.pdf

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