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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 03 giugno 2014


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 696 del 13 maggio 2014

Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Note per la trasparenza

Con il presente atto viene istituito l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, individuati dai Comuni sulla base dei criteri approvati con il presente atto; sono, altresì, dettate disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento del predetto elenco regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", di seguito denominata "legge regionale", è stata approvata la nuova disciplina del commercio al dettaglio su area privata.

In primo luogo con l'intervento normativo sopra citato la Regione ha inteso perseguire una generale finalità di sviluppo del settore commercio attraverso un più moderno approccio di natura metodologica, riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, favorendone la rigenerazione, ricercando nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, salvaguardando i fragili equilibri fra le diverse tipologie di esercizi e proponendo, nel contempo, misure normative orientate ad assicurare il principio del contenimento del consumo di suolo in relazione all'insediamento delle strutture commerciali.

In tal senso il legislatore regionale ha previsto alcune misure di politica attiva per il commercio, finalizzate alla valorizzazione del settore medesimo come strumento di rigenerazione del tessuto urbano.

Orbene, tra le molteplici misure all'uopo proposte occorre annoverare la misura prevista dall'articolo 11 della legge regionale, dedicata ai cosiddetti "luoghi storici del commercio", con la quale la Regione ha inteso promuovere iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico e artistico, il cui esercizio costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

A tal fine il legislatore regionale ha demandato alla Giunta regionale l'istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, appositamente censiti dal comune sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale medesima.

La disposizione normativa in esame prevede, altresì, che la Giunta regionale, per il perseguimento delle predette finalità di valorizzazione, conceda contributi in conto capitale ai luoghi storici del commercio iscritti nell'elenco regionale sopra menzionato, nel rispetto del regime "de minimis" di cui alla vigente normativa europea, stabilendo, nel contempo, un vincolo a carico dei luoghi storici del commercio destinatari del contributo, relativo al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'atto di ammissione a contributo.

Con l'odierno atto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3 della legge regionale, si provvede quindi all'istituzione dell'elenco regionale, all'emanazione delle disposizioni per la sua tenuta e aggiornamento, nonché alla determinazione dei criteri ai fini dell'individuazione dei luoghi storici di cui trattasi da parte dei comuni, rinviandosi ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di concessione del citato contributo regionale.

Ai fini dell'iscrizione all'istituendo elenco regionale dei luoghi storici del commercio si propone di demandare ai comuni la pubblicazione di apposito avviso relativo alla presentazione delle domande di iscrizione all'elenco medesimo da parte dei soggetti interessati. Le domande possono essere presentate ai comuni dall'1 al 30 aprile di ogni anno.

In fase di prima applicazione del presente provvedimento le domande devono essere presentate dall'1 giugno al 15 luglio 2014, che deve considerarsi termine perentorio a pena di esclusione per l'anno in corso. Ugualmente in fase di prima applicazione, al fine di dare sollecita attuazione alla disciplina di cui trattasi, nonché di consentire l'adozione, da parte della Regione, di ogni iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio inseriti nel nuovo elenco, i comuni verificano, per ciascuna domanda, entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla presentazione, e comunque entro e non oltre l'1 settembre 2014, la sussistenza dei requisiti indicati nell'Allegato B al presente atto provvedendo a trasmettere tempestivamente, di volta in volta, alla Regione l'individuazione del singolo luogo storico del commercio e comunque l'elenco dei luoghi storici individuati, entro e non oltre il termine del 10 settembre 2014.

L'elenco regionale dei luoghi storici del commercio è tenuto dalla Sezione Commercio ed è soggetto a revisione annuale; nell'ipotesi di perdita dei requisiti prescritti, accertata anche su segnalazione dei comuni, la Sezione Commercio dispone la cancellazione del luogo storico del commercio dall'elenco regionale.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale i locali storici già iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 della previgente legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37, come da ultimo aggiornamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1156 del 25 giugno 2012, sono iscritti di diritto nell'elenco regionale istituito con il presente atto.

Nel contempo, allo scopo di assicurare una più efficace azione di valorizzazione dei luoghi storici del commercio in linea di continuità con la previgente disciplina regionale dei locali storici dei Veneto si propone di confermare, in fase di prima applicazione del presente provvedimento, le disposizioni in materia di logo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 5 giugno 2012.

Da ultimo, per quanto concerne il regime transitorio, si evidenzia che le domande di iscrizione eventualmente presentate in data successiva all'1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale, sono esaminate secondo le odierne disposizioni.

Trattasi pertanto di approvare le disposizioni di cui agli allegati A, B, C e D che formano parte integrante del presente atto e che afferiscono, rispettivamente, allo schema di elenco regionale dei luoghi storici del commercio, ai criteri regionali ai fini della relativa individuazione da parte dei comuni, al modello di domanda di iscrizione al citato elenco regionale, nonché al modello di scheda di censimento del luogo storico del commercio da parte del comune. Si demanda alla Sezione Commercio la modificazione della suddetta modulistica, qualora se ne ravvisi l'esigenza.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente atto.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante " Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" e, in particolare, gli articoli 11 e 31;
  • VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
  • RICHIAMATE le deliberazioni n. 960 del 5 giugno 2012 e n. 1156 del 25 giugno 2012;

delibera

1. di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di istituire l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;

3. di approvare, in attuazione dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 50 del 2012, le disposizioni di cui agli allegati A, B, C e D che formano parte integrante del presente atto;

4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 50 del 2012 i soggetti iscritti nell'elenco regionale previsto dall'articolo 2 della previgente legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 "Interventi per la valorizzazione dei locali storici" sono iscritti di diritto nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio di cui al punto 1;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Sezione Commercio dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

696_AllegatoA_274738.pdf
696_AllegatoB_274738.pdf
696_AllegatoC_274738.pdf
696_AllegatoD_274738.pdf

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