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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 23 maggio 2014


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 702 del 13 maggio 2014

Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario anno 2014. Apertura termini. L.R. 20/2001.

Note per la trasparenza

Apertura termini per la presentazione di progetti formativi rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) è stata individuata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano con l'Accordo del 22 febbraio 2001.

Con L.R. 16 agosto 2001 n. 20 e successive modifiche, la Regione del Veneto ha istituito la figura dell'Operatore Socio Sanitario, unitamente ai contesti operativi, alle attività e alle competenze che la caratterizzano, nonché alle modalità gestionali ed organizzative dei corsi di formazione.

Successivamente la Legge 8 gennaio 2002, n. 1, al comma 8 dell'art. 1 ha elevato al rango di disposizioni legislative il contenuto dell'Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato/Regioni.

La citata L.R. 20/2001 prevede che la Giunta Regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programmi l'attivazione dei corsi. La Giunta Regionale ha nel tempo emanato una numerosa serie di avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi finalizzati alla realizzazione di interventi e alla qualificazione di numerosi Operatori Socio Sanitari, in funzione del fabbisogno professionale delle strutture e dei servizi socio sanitarie e socio assistenziali del territorio regionale.

Nel periodo dal 2001 (anno di definizione della figura professionale) al 2010 la Giunta Regionale ha approvato sette diversi provvedimenti, in esito ai quali sono stati qualificati oltre 23.500 operatori. A questi vanno aggiunti quanti si sono qualificati a seguito dei percorsi professionalizzanti di terza area, che si sono affiancati all'ultimo biennio degli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Sociali.

Va inoltre segnalata la riqualificazione degli operatori già in servizio ma privi del titolo richiesto, che hanno potuto fruire di un intervento in sanatoria nel biennio 2003/2004.

La situazione si è evoluta al punto che, anche a seguito di una segnalazione da parte delle Organizzazioni Sindacali che denunciavano progressive difficoltà nell'inserimento nel mercato del lavoro per i nuovi qualificati, è stato attivato d'intesa tra le tre strutture regionali competenti un tavolo di riflessione al fine di verificare la possibilità di adottare un più puntuale sistema di programmazione di nuovi percorsi formativi.

In sintesi, l'intento è stato quello di mappare le effettive esigenze di nuovi operatori, al fine di evitare l'avvio di percorsi (particolarmente impegnativi dal punto di vista economico e di conciliazione dei tempi di lavoro, studio e gestione dei carichi familiari) che rischiassero di frustrare le legittime aspirazioni di inserimento occupazionale dei corsisti.

I lavori hanno evidenziato, anzitutto, l'esigenza di passare da una definizione dei fabbisogni professionali su base regionale, ad un'analisi su base locale onde consentire la copertura dei fabbisogni nei territori effettivamente in sofferenza, evitando al contempo un surplus di operatori qualificati in zone già coperte. Le criticità emerse e l'impegno all'individuazione di strumenti ancor più efficaci a fronte del diverso panorama hanno evidenziato con ancora maggiore chiarezza la necessità di una puntuale programmazione dell'offerta formativa, anche alla luce dei dati sull'occupazione illustrati dalla Sezione Formazione ed elaborati da Veneto Lavoro - Osservatorio del mercato del lavoro. La sintesi dei lavori del tavolo si è concretizzata in una proposta che ha previsto due elementi sostanziali:

-          la sospensione per 12 mesi per l'emanazione del nuovo Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi per OSS;
-          la ricognizione dei fabbisogni professionali su base locale (provinciale o meglio ancora, sub provinciale) da parte delle strutture regionali competenti.

La proposta è stata resa all'esame della Giunta Regionale che, con provvedimento n. 2899 del 28 dicembre 2012, ha approvato l'impianto delle considerazioni del tavolo di lavoro, sospendendo per i successivi 12 mesi, l'emanazione di un ulteriore avviso pubblico.

A scadenza del periodo di sospensione sono ripresi i lavori di analisi della situazione occupazionale alla luce dei dati rilevati dalle strutture regionali competenti che hanno comunicato un fabbisogno professionale complessivo di poco inferiore alle 1.500 unità, articolate sul triennio 2014-2016.

Il confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e un'ulteriore analisi sugli esiti occupazionali dei corsisti più recentemente qualificati, hanno ulteriormente avvalorato l'ipotesi di una riapertura della programmazione dell'offerta regionale di formazione per OSS. Tuttavia l'entità del fabbisogno professionale evidenziato, inferiore alle 500 unità per anno, ha rimarcato la necessità di un accorto modello di programmazione, che limitasse i volumi di personale formato allo stretto fabbisogno programmato.

Merita di essere segnalato che la Direttiva regionale, che si propone all'approvazione della Giunta Regionale, prevede la presenza di una cabina di regia, composta da rappresentati delle strutture regionali competenti, da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da rappresentanti delle Associazioni datoriali, al fine di garantire l'accompagnamento e il monitoraggio della programmazione in atto nonché di fornire linee di orientamento ed indirizzo in relazione alla futura programmazione dell'offerta formativa.

Va citato che i percorsi formativi oggetto del presente provvedimento, saranno riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990, ai soli fini del rilascio dell'attestato di qualifica regionale.

L'istruttoria dei progetti presentati dagli Organismi di Formazione di cui trattasi sarà svolta da un nucleo di valutazione formalmente individuato, composto da rappresentanti delle strutture regionali coinvolte nella definizione dei contenuti della Direttiva regionale.

L'approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta Regionale l'Avviso pubblico (Allegato A), la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B) e gli Adempimenti per la gestione delle attività (Allegato C), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-          Vista la L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
-          Vista la L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"e successive modifiche ed integrazioni;
-          Vista la L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
-          Vista la L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione";
-          Vista la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
-          Vista la DGR n. 98 del 11/02/2014 "Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un "logo" regionale da parte degli iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002;
-          Vista la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 art.2 co.2 lett f);
-          Vista la DGR n. 742 del 07/06/2011 "Attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 7/01/2011, n. 1 Modifica della legge regionale 30/01/1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi. Criteri e modalità applicative.";
-          Vista la DGR n. 2142 del 23/10/2012 "Accertamento della professionalità ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/90 e s.m.i. "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro". Modalità di tenuta dell'elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d'Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali.";
-          Vista la DGR n. 2344 del 08/08/2008 "Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi formativi per "Operatore Socio Sanitario". Anno formativo 2008. (L.R. n. 20/2001 - art. 19, L.R n. 10/1990 e successive modifiche)";
-          Vista la DGR 3911 del 31/12/2001 Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, recante: "La figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario". Avvio dei corsi di formazione per l'anno 2001/2002;
-          Vista la DGR n. 504 del 02/03/2010 Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi formativi per "Operatore Socio Sanitario". Anno formativo 2010. (L.R. 20/2001 - art. 19, L.R. n. 10/1990 e successive modifiche);
-          Vista la DGR n. 2899 del 28/12/2012 Sospensione avvio di nuovi percorsi formativi per "Operatore Socio Sanitario". L.R. n. 20/2001 art. 19, L.R. n. 10/1990 e successive modifiche;
-          Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012.

delibera

1.      di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.      di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per Operatore Socio Sanitario, Allegato A;

3.      di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la relativa Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B e gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C;

4.      di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento e relativi allegati dovranno essere spediti con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it pena l'esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;

5.      di affidare la valutazione dei progetti pervenuti ad un apposito nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Sezione Formazione e composto da rappresentanti delle strutture regionali coinvolte nella definizione dei contenuti della Direttiva regionale;

6.      di stabilire che i percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario saranno riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990 e s.m.i., ai soli fini del rilascio dell'attestato di qualifica regionale;

7.      di incaricare la Sezione Formazione dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

8.      di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;

9.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

11.   di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

702_AllegatoB_274703.pdf
702_AllegatoC_274703.pdf

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