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Materia: Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 553 del 15 aprile 2014
Bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Buono-Trasporto". Anno Scolastico-Formativo 2013-2014. [D.L. n. 104 del 12/03/2013 (art. 1)].
Viene approvato il Bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Trasporto” relativo all’Anno Scolastico-Formativo 2013-2014.
Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per i servizi di trasporto scolastico urbano ed extraurbano, nonché per i servizi di assistenza specialistica in riferimento agli studenti disabili.
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 104 del 12/03/2013, convertito in Legge n. 128 del 08/11/2013, al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi e il conseguimento del pieno successo formativo, ha previsto, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, frequentanti l’Anno Scolastico 2013-2014, un contributo per le spese di trasporto, nonché per i servizi di assistenza specialistica in favore degli studenti disabili.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 104 del 12/03/2013 è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 184 del 21/02/2014.
Il D.M. n. 184/2014, in primo luogo, ha dettato alcune norme di disciplina del contributo in questione.
In particolare, ha previsto che il contributo sia concesso per la copertura, totale o parziale, delle spese sostenute per:
Successivamente ha stabilito che il contributo sia destinato alle famiglie degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado, statali e paritarie (private e degli enti locali), nell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.
In base all’articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (articolo 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (articolo 34 Cost.), si reputa che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti, frequentanti istituzioni scolastiche non paritarie, secondarie di I e II grado, incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. n. 263 del 29/11/2007), in quanto atte a garantire l’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.
Inoltre, considerato che i tre anni delle istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005, sono stati trattati in modo uguale agli istituti scolastici secondari di II grado, sia sotto il profilo dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 76 del 15/04/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005) e dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della Legge n. 296 del 27/12/2006), sia sotto il profilo della gratuità dell’iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti frequentanti i tre anni citati, perché risultano essere ricompresi, a decorrere dall’Anno Scolastico 2006-2007, nell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.
Per quanto concerne la situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter ottenere il contributo, il Decreto Interministeriale 184/2014 non ha stabilito nulla e, pertanto, si ritiene opportuno fissare il limite massimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di € 12.405,09, in analogia con quanto era stato previsto per il simile contributo “Buono-Borsa di Studio”.
Il Decreto appena citato, in secondo luogo, ha ripartito tra le Regioni, per l’anno 2014, la somma complessiva di € 15.000.000,00, sulla base del numero degli studenti, assegnando alla Regione del Veneto € 1.166.926,81.
Considerato, però, che lo Stato non ha ancora pagato alla Regione del Veneto le risorse ad essa assegnate, si ritiene prudente assoggettare l’efficacia del bando alla condizione sospensiva che lo Stato effettui detto pagamento.
Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell’iniziativa saranno inviate alla Sezione Comunicazione e Informazione, per l’espressione del prescritto parere.
Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) per la migliore riuscita dell’iniziativa, la Sezione Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 154982/E0002438 del 09/04/2014.
Il bando per la concessione del contributo per l’Anno Scolastico 2013-2014 è contenuto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO l’articolo 1 del D.L. n. 104 del 12/09/2013;
VISTA la Legge n. 128 del 08/11/2013;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 184 del 14/02/2013;
VISTO l’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 05/02/1992;
VISTO il parere favorevole della Sezione Comunicazione e Informazione prot. n. 154982/E0002438 del 09/04/2014, sulla collaborazione degli URP;
VISTO l’articolo 2, comma 2, lettera f), della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
(seguono allegati)
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