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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 04 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 11 febbraio 2014

Gestione dei rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. Indicazione alle Amministrazioni comunali interessate da fenomeni meteorici di rilevante entità. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articoli 184 e 191.

Nota per la trasparenza:

Con il presente atto in conformità a quanto stabilito dalla norma, si forniscono alle amministrazioni comunali rivierasche prime indicazioni in ordine alle azioni più idonee a garantire la gestione dei materiali depositati sulle spiagge, sulle sponde dei laghi e sulle rive dei corsi d'acqua a seguito di fenomeni meteorologici intensi.

 

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Come è noto le recenti precipitazioni meteoriche che hanno interessato la nostra regione oltre a provocare gravi danni e dissesti al già fragile e provato territorio hanno prodotto un ingente apporto di materiale di natura varia trasportato dai corsi d'acqua in piena soprattutto sulle spiagge del litorale veneto.

Si è trattato in tutta evidenza di un fenomeno imprevisto e imprevedibile che ha assunto rilevanza eccezionale non solo per i gravi danni apportati a tutto il tessuto turistico ma anche in ragione della gravissima compromissione di molti arenili e per l'abbondante deposito di rifiuti prodotti in specie per le forti mareggiate.

Innanzitutto preme ricordare che il materiale in questione, costituito da rifiuti giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, deve essere inquadrato come rifiuto urbano ai sensi di quanto disposto dall'art. 184, comma 2, lettera d), della parte IV, del d. Lgs. n. 152/2006 e come tale dovrà essere gestito ai fini del successivo smaltimento o recupero.

In vista pertanto dell'effettuazione degli interventi di pulizia, in particolare degli arenili, si ritiene opportuno fornire ai Sindaci dei Comuni interessati una serie di indicazioni tese alla corretta ed effettiva soluzione delle problematiche verificatesi

Ciò premesso, non vi è dubbio alcuno sul fatto che la situazione determinatasi, in particolare in alcune realtà comunali, rivesta quel carattere di eccezionalità ed urgenza che comporta la necessità di intervenire sollecitamente, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, mediante adozione da parte dei Sindaci direttamente interessati di specifiche ordinanze da emanarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

Al riguardo va ricordato che l'ordinanza contingibile ed urgente appena richiamata, sussistendone le condizioni di fatto e di diritto, consente anche all'autorità competente "...il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".

Va da sé che, stante la commistione di rifiuti presenti in particolare sulle spiagge, e la loro variegata natura, dovrà essere effettuata una preventiva e accurata selezione volta a separare le frazioni recuperabili o riutilizzabili degli stessi avendo cura di conferirle presso apposite realtà in grado di gestire legittimamente il materiale.

Qualora invece il rifiuto depositato sulle spiagge non presenti quelle caratteristiche tali da consentirne il recupero o riutilizzo sarà necessario assicurare il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati. A tale proposito, corre l'obbligo di ricordare che l'eventuale ricorso al conferimento in discarica di tali rifiuti comporterebbe l'applicazione della cosiddetta "ecotassa" - cioè a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nella misura ridotta del 20%, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 3, lettera d-bis, della L.R. n. 3/2000.

Il relatore conclude la propria relazione e, sulla base di quanto emerso nel corso dell'odierna seduta di Giunta Regionale, propone all'approvazione il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare gli articoli 184 e 191;

vista la leggi regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

Visto l'Art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1.    le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.    il materiale giacente sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua a seguito di eventi meteorici deve essere considerato come rifiuto urbano ai sensi di quanto disposto dall'art. 184, comma 2, lettera d), della parte IV, del d. Lgs. n. 152/2006, e come tale dovrà essere gestito ai fini del successivo smaltimento o recupero;

3.    stante il carattere di eccezionalità ed urgenza determinatosi a causa dei fenomeni meteorologici intensi protrattisi per lungo tempo, i Sindaci direttamente interessati, potranno adottare apposite ordinanze, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, da emanarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

4.    fermo restando che l'ordinanza contingibile ed urgente di cui al precedente punto 3) consente all'autorità competente "...il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.", dovrà essere effettuata una preventiva e accurata selezione volta a separare le frazioni recuperabili o riutilizzabili degli stessi prima del conferimento presso apposite destinazioni legittimate alla gestione del materiale;

5.    il rifiuto depositato sulle spiagge che non abbia le caratteristiche tali da consentirne il recupero o riutilizzo dovrà essere conferito presso impianti di smaltimento autorizzati. L'eventuale ricorso al conferimento in discarica di tali rifiuti comporta l'applicazione dell'"ecotassa" - tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - nella misura ridotta del 20%, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 3, lettera d-bis, della L.R. n. 3/2000;

6.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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