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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 13 dicembre 2013


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2175 del 25 novembre 2013

Riparto del fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (Art. 3, c. 1 della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6).

Note per la trasparenza:

Il provvedimento provvede al riparto del fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria istituito con Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, previa individuazione dei territori preclusi, dei criteri di riparto, degli Enti ai quali vengono trasferite le risorse nonché delle procedure in capo agli Enti medesimi.

 

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

I danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica rappresentano un problema sempre più impattante in ambito agro-silvo-pastorale, che va sviluppandosi purtroppo con dinamica incrementale praticamente in tutto il territorio regionale, compresi i territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria.

In questi ultimi, risulta particolarmente difficoltosa la ricomposizione degli squilibri biologici che conseguono all'espandersi della presenza delle specie cosiddette opportuniste (si pensi solo al cinghiale), dovendo l'Ente gestore farsi carico, ai sensi di legge, di tutte le incombenze in materia: interventi di prevenzione, monitoraggio delle popolazioni, interventi di controllo, accertamento dei danni, erogazione di contributi a titolo di risarcimento o prevenzione a beneficio delle imprese agro-silvo pastorali danneggiate.

In questo scenario di forte responsabilizzazione degli Enti gestori dei territori preclusi all'esercizio venatorio risulta indispensabile fornire strumenti di affiancamento a supporto degli Enti medesimi, che alleggeriscano in qualche misura l'onere gestionale.

E' sulla base di dette premesse che il legislatore regionale ha provveduto, in sede di approvazione della legge regionale n. 6 del 23 aprile 2013, ad istituite uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica appunto all'interno dei territori preclusi all'esercizio venatorio, fondo che va ad affiancarsi al fondo "ordinario" di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993 e che dispone, per l'anno 2013, di uno stanziamento a bilancio pari a 100.000,00 Euro.

Detto specifico fondo, come chiarisce l'art. 3 c. 2 della richiamata L.R. 6/2013, partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.

Per la gestione del fondo si applicano, così come recita il comma 3 del medesimo articolo di legge, le disposizioni di cui al titolo quinto del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo.

Tutto ciò premesso, dovendosi dare avvio allo specifico istituto introdotto dalla più volte richiamata L.R. 6/2013, con il presente atto si procede ad approvare i necessari criteri applicativi, volti a fornire un chiaro quadro di riferimento sia nei confronti degli Enti gestori ai quali verranno trasferite le risorse sia nei confronti dei proprietari/conduttori dei fondi che rappresentano i beneficiari finali.

Detti criteri applicativi concernono i seguenti profili:

  1. individuazione dei territori preclusi all'esercizio venatorio per i quali opera il fondo regionale;
  2. l'individuazione degli Enti ai quali vengono trasferite le risorse a bilancio;
  3. la natura delle erogazioni ai beneficiari finali;
  4. la gestione delle risorse avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi carnivori;
  5. i criteri di riparto delle risorse a bilancio tra gli Enti destinatari delle risorse trasferite;
  6. i criteri di riparto delle risorse trasferite tra prevenzione e risarcimento;
  7. le tipologie dei danni ammissibili;
  8. le competenze e la responsabilità dei procedimenti che dovranno far seguito al trasferimento delle risorse a bilancio;
  9. i criteri per la quantificazione dei contributi;
  10. le istanze giacenti presso gli Enti ai quali vengono trasferite le risorse a bilancio;
  11. il rendiconto periodico sull'utilizzo delle risorse trasferite.


1 - Individuazione dei territori preclusi all'esercizio venatorio per i quali opera il fondo regionale.

Il fondo regionale di cui all'art. 3, c. 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 opera per i seguenti territori preclusi all'esercizio venatorio:

  1. territorio del Parco regionale dei Colli Euganei,
  2. territorio del Parco naturale regionale del Fiume Sile;
  3. territorio del Parco regionale Veneto del Delta del Po;
  4. territorio del Parco naturale regionale della Lessinia;
  5. territorio del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo;
  6. territori delle Foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura.
     

2 - Individuazione degli Enti ai quali vengono trasferite le risorse a bilancio.

Fatto salvo quanto riportato al successivo punto 4, gli Enti ai quali vengono trasferite le risorse a bilancio sono:

  1. Ente Parco regionale dei Colli Euganei, con sede in Este (PD) Via Rana Cà Mori 8, C.F e P. IVA. 91004990288;
  2. Ente Parco naturale regionale Fiume Sile, con sede in Treviso (TV) Via Tandura 40, C.F: 94023150264, P.IVA 03285120261;
  3. Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po, con sede in Ariano nel Polesine (RO) Via Marconi 6, C.F. e P. IVA 90008170293;
  4. Comunità Montana della Lessinia (in qualità di Ente gestore del Parco naturale regionale della Lessinia), con sede a Bosco Chiesanuova (VR) Piazza Borgo, 52, C.F. e P. IVA 00574320230;
  5. Regole d'Ampezzo (in qualità di Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo), con sede in Cortina d'Ampezzo (BL) Via del Parco 1, C.F. e P.IVA 00065330250
  6. Veneto Agricoltura (in qualità di Ente gestore delle Foreste demaniali regionali), con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università 14, C.F. 92121320284, P.IVA 03377670280.
     

3 - Natura delle erogazioni

Le erogazioni che pervengono ai proprietari/conduttori dei fondi beneficiari per il tramite degli Enti che gestiscono i territori preclusi all'esercizio venatorio hanno natura di mero contributo, a titolo di risarcimento o di prevenzione dei danni da fauna selvatica, nei limiti delle risorse trasferite agli Enti medesimi. Detti contributi non sono cumulabili con le risorse provenienti dal fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993, fondo che non opera per i territori ricompresi in aree protette precluse all'esercizio venatorio.
 

4 - Gestione delle risorse avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi carnivori.

La gestione delle risorse avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi carnivori (con particolare riferimento al lupo e all'orso) all'interno dei territori di cui al precedente punto 1. viene mantenuta in capo alla Giunta regionale in ossequio all'orientamento generale adottato dalla stessa Giunta regionale fin dal 2007 per detta tipologia di danni, al fine del risarcimento integrale ed immediato degli stessi coerentemente con principi del protocollo PACOBACE sottoscritto dalla Regione del Veneto con le altre Regioni e Province Autonome dell'arco alpino centro-orientale e con il Ministero dell'Ambiente, nei termini operativi già fissati con DGR n. 1440 del 19.05.2009 e confermati annualmente in sede di riparto delle risorse recate dal fondo regionale art. 28 L.R. 50/1993 (per il 2013 con DGR n 613 del 03.05.2013).
Conseguentemente una quota parte dello stanziamento di anno in anno disponibile a bilancio viene gestita direttamente dalla Giunta regionale a favore dei beneficiari finali e non viene pertanto trasferita agli Enti gestori dei territori preclusi all'esercizio venatorio.
Per le risorse stanziate dal bilancio di previsione 2013 (capitolo 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (Art.3 L.R. 6/2013)") detta quota risulta pari ad € 5.180,00, ripartita tra i soggetti danneggiati di cui al prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A.
 

5 - Criteri di riparto delle risorse a bilancio tra gli Enti destinatari delle risorse trasferite

Il relazione alla finalità perseguita dalla L.R. 6/2013 si assume, quale criterio di riparto delle risorse recate per l'anno 2013 dal suddetto capitolo 101930 al netto dell'importo di cui al precedente punto 4 (pari ad € 94.820,00), l'estensione territoriale dei territori elegibili, calcolata avuto riguardo alla superficie agro-silvo-pastorale (TASP), con esclusione quindi delle aree urbanizzate e delle superfici improduttive. Per quanto concerne le Foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura, vengono considerate per semplicità di calcolo le sole superfici delle foreste demaniali del Cansiglio e di Giazza, dando atto che il corrispondente importo ripartito a beneficio di Veneto Agricoltura deve intendersi utilizzabile avuto riguardo anche agli altri demani regionali preclusi all'esercizio venatorio gestiti dalla stessa Agenzia regionale.

Il calcolo del riparto viene così definito:
ha TASP indice di riparto quota ripartita

  1. Parco regionale dei Colli Euganei: 15.754 30,06 % 28.503,00 Euro
  2. Parco naturale regionale del Fiume Sile: 3.307 6,31 % 5.983,00 Euro
  3. Parco regionale Veneto del Delta del Po: 12.029 22,95 % 21.761,00 Euro
  4. Parco naturale regionale della Lessinia: 9.740 18,59 % 17.627,00 Euro
  5. Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo: 6.160 11,75 % 11.141,00 Euro
  6. Foresta demaniale regionale del Cansiglio: 3.936 7,51 % 7.121,00 Euro
  7. Foresta demaniale regionale di Giazza: 1.484 2,83 % 2.684,00 Euro
    TOTALE 52.410 100,00 % 94.820,00 Euro
     

6 - Criteri di riparto tra prevenzione e risarcimento

Compete all'Ente gestore destinatario delle risorse trasferite l'individuazione dei criteri di riparto tra prevenzione e risarcimento. L'Ente gestore deve comunque assumere criteri che privilegino gli interventi di prevenzione ritenuti più urgenti e più efficaci (realizzati direttamente o dai proprietari/conduttori dei fondi).
 

7 - Tipologie dai danni ammissibili

I danni ammissibili sono quelli individuati all'art. 17 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
 

8 - Competenze e responsabilità dei procedimenti

I procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse trasferite sono in capo all'Ente gestore del territorio precluso all'esercizio venatorio. Le incombenze in capo agli Enti gestori comprendono in particolar modo la predisposizione e pubblicazione dei modelli di domanda, l'accertamento dei presupposti tecnici per l'erogazione dei contributi a titolo di risarcimento o prevenzione, l'erogazione dei contributi, le attività di controllo.
 

9 - Criteri per la quantificazione dei contributi

I criteri per la quantificazione dei contributi sono quelli individuati all'art. 18 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
 

10 - Istanze giacenti

Gli Enti gestori ai quali vengono trasferite le risorse istruiscono le eventuali istanze giacenti secondo i criteri e gli indirizzi di cui al presente provvedimento.
 

11 - Rendiconto sull'utilizzo delle risorse trasferite.

L'Ente gestore provvede entro il 30 giugno 2014 a trasmettere, all'Unità di Progetto Caccia e Pesca ed all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, una relazione comprensiva:

  • del rendiconto relativo all'utilizzo delle risorse acquisite in virtù del presente provvedimento;
  • di una valutazione sulle dinamiche faunistiche in atto;
  • di informazioni concernenti i più complessivi interventi di gestione della fauna selvatica posti in essere dall'Ente medesimo.

Con il presente provvedimento si approvano quindi gli indirizzi applicativi sin qui esposti.

In relazione a ciò si dispongono contestualmente i seguenti impegni contabili, per un importo complessivo pari ad € 100.000,00, a valere sul capitolo n. 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (Art.3 L.R. 6/2013)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2013, che presenta sufficiente disponibilità:

  • € 28.503,00 (codice SIOPE 1.05.03.1549) a favore dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei, con sede in Este (PD) Via Rana Cà Mori 8, C.F e P. IVA. 91004990288;
  • € 5.983,00 (codice SIOPE 1.05.03.1549) a favore dell'Ente Parco naturale regionale Fiume Sile, con sede in Treviso (TV) Via Tandura 40, C.F: 94023150264, P.IVA 03285120261;
  • € 21.761,00 (codice SIOPE 1.05.03.1549) a favore dell'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po, con sede in Ariano nel Polesine (RO) Via Marconi 6, C.F. e P. IVA 90008170293;
  • € 17.627,00 (codice SIOPE 1.05.03.1537) a favore della Comunità Montana della Lessinia (in qualità di Ente gestore del Parco naturale regionale della Lessinia), con sede a Bosco Chiesanuova (VR) Piazza Borgo, 52, C.F. e P. IVA 00574320230;
  • € 11.141,00 (codice SIOPE 1.06.03.1634) a delle favore Regole d'Ampezzo (in qualità di Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo), con sede in Cortina d'Ampezzo (BL) Via del Parco 1, C.F. e P.IVA 00065330250;
  • € 9.805,00 (codice SIOPE 1.05.03.1549) a favore Veneto Agricoltura (in qualità di Ente gestore delle Foreste demaniali regionali), con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università 14, C.F. 92121320284, P.IVA 03377670280, dando atto che detto importo deve intendersi utilizzabile da Veneto Agricoltura avuto riguardo non solo ai territori delle foreste demaniali regionali del Cansiglio e di Giazza ma anche agli altri demani regionali preclusi all'esercizio venatorio gestiti da Veneto Agricoltura medesima;
  • € 5.180,00 (codice SIOPE 1.06.02.1623) a favore dei beneficiari riportati in Allegato A, secondo gli importi ivi specificati.

Compete al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca la liquidazione delle somme impegnate ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, nei limiti delle disponibilità di cassa di volta in volta rese disponibili dal bilancio regionale in corrispondenza del più volte richiamato capitolo n.101930.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n. 6/2013;

VISTA la L.R. n. 39/2001, ed in particolare l'art. 42, c.1;

VISTA la Legge regionale n.4/2013 che approva il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015;

RICHIAMATE le DGR n. 1440 del 19.05.2009 e n 613 del 03.05.2013;

PRESO ATTO delle disponibilità recate dal cap. n.101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (Art.3 L.R. 6/2013)";

RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse: 

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare i criteri esposti in premessa per l'applicazione della L.R. 6/2013;
  3. di autorizzare la corresponsione degli importi di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, a titolo di risarcimento integrale a favore dei beneficiari ivi indicati per danni arrecati da grandi carnivori (lupo) all'interno di territori preclusi all'esercizio venatorio;
  4. di approvare quale criterio di riparto delle risorse recate dal capitolo 101930 del Bilancio regionale 2013 al netto dell'importo di cui al precedente punto 3 (pari ad € 94.820,00), l'estensione territoriale dei territori elegibili, calcolata avuto riguardo alla superficie agro-silvo-pastorale (TASP), con esclusione quindi delle aree urbanizzate e delle superfici improduttive, dei seguenti territori preclusi all'esercizio venatorio:

a.   territorio del Parco regionale dei Colli Euganei;
b.   territorio del Parco naturale regionale del Fiume Sile;
c.   territorio del Parco regionale Veneto del Delta del Po;
d.   territorio del Parco naturale regionale della Lessinia;
e.   territorio del Parco naturale delle Regole d'Ampezzo;
f.    territori delle Foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura,

dando atto che per quanto concerne le Foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura, vengono considerate per semplicità di calcolo le sole superfici delle foreste demaniali del Cansiglio e di Giazza, dando atto che il corrispondente importo ripartito a beneficio di Veneto Agricoltura deve intendersi utilizzabile avuto riguardo anche agli altri demani regionali preclusi all'esercizio venatorio gestiti dalla stessa Agenzia regionale;

  1. di disporre conseguentemente i seguenti impegni contabili, per un importo complessivo pari ad € 100.000,00, a valere sul capitolo n. 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (Art.3 L.R. 6/2013)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2013, che presenta sufficiente disponibilità:

a.   € 28.503,00 (codice SIOPE 1.05.03.1549) a favore dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei, con sede in Este (PD) Via Rana Cà Mori 8, C.F e P. IVA. 91004990288;
b.   € 5.983,00 (codice SIOPE 1.05.03.1549) a favore dell'Ente Parco naturale regionale Fiume Sile, con sede in Treviso (TV) Via Tandura 40, C.F: 94023150264, P.IVA 03285120261;
c.   € 21.761,00 (codice SIOPE 1.05.03.1549) a favore dell'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po, con sede in Ariano nel Polesine (RO) Via Marconi 6, C.F. e P. IVA 90008170293;
d.   € 17.627,00 (codice SIOPE 1.05.03.1537) a favore della Comunità Montana della Lessinia (in qualità di Ente gestore del Parco Naturale della Lessinia), con sede a Bosco Chiesanuova (VR) Piazza Borgo, 52, C.F. e P. IVA 00574320230;
e.   € 11.141,00 (codice SIOPE 1.06.03.1634) a favore delle Regole d'Ampezzo (in qualità di Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo), con sede in Cortina d'Ampezzo (BL) Via del Parco 1, C.F. e P.IVA 00065330250;
f.    € 9.805,00 (codice SIOPE 1.05.03.1549) a favore di Veneto Agricoltura (in qualità di Ente gestore delle Foreste demaniali regionali), con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università 14, C.F. 92121320284, P.IVA 03377670280;
g.   € 5.180,00 (codice SIOPE 1.06.02.1623) a favore dei beneficiari riportati in Allegato A, secondo gli importi ivi specificati;

  1. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  2. di dare atto che compete al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca la liquidazione delle some impegnate ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, nei limiti delle disponibilità di cassa di volta in volta rese disponibili dal bilancio regionale in corrispondenza del capitolo n. 101930;
  3. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti beneficiari;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'eccezione dell'Allegato A per ragioni di tutela dei dati personali.

Allegato (omissis)

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