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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 16 agosto 2013


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1373 del 30 luglio 2013

Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno al pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale - anno 2011. Deliberazione di Giunta regionale del 4 giugno 2013, n. 52/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 26 giugno 2013 ha espresso parere favorevole. Art. 11, comma 9, l.r. n. 3/2013.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta adotta i criteri di riparto fra i comuni per l'erogazione dei contributi per il pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale e autorizza l'avvio delle procedure per l'acquisizione del servizio informatico e di consulenza per lo svolgimento interattivo della procedura amministrativa riguardante il Fondo.

 

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti), il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli.

Con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente, ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 269, fra le regioni dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'importo a disposizione del Fondo ai sensi della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, è pari a € 4.368.163,57 di cui € 627.220,45 assegnati alla Regione Veneto per l'anno 2011 dal Ministero delle Infrastrutture con decreto del 18 ottobre 2011, n. 9881.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre stabilire preventivamente i criteri sulla base dei quali procedere al riparto del Fondo - anno 2011. Si ritiene opportuno, in funzione della esiguità delle assegnazioni da parte dello Stato anche alla luce dell'esperienza maturata, adottare criteri che limitino, in modo sostanziale, il numero delle domande idonee al fine di riservare le limitate risorse disponibili a favore dei nuclei familiari che esprimono maggior bisogno.

A causa della esiguità delle risorse disponibili, il procedimento viene pertanto riservato ai comuni del Veneto che concorrono a cofinanziare il Fondo in misura non inferiore al 10% dell'importo ammesso a riparto nella precedente edizione del Fondo. Nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento, sono evidenziati gli importi del Fondo 2010 ammessi a riparto per ciascun comune, rideterminati secondo i criteri del presente procedimento.

1.       L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a.       residenza nel comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;

b.       aver avuto, nell'anno 2011, la residenza principale ed esclusiva in un comune del Veneto;

c.       i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2011 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;

d.       condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore a € 14.000,00. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo - anno 2011, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242;

e.       i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;

f.        se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;

g.       se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

h.       se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;

i.         gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare (canone agevolato).

2.       Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:

a.       non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/1998;

b.       titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;

c.       che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;

d.       il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 24%;

e.       il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto, per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:

- pensioni esenti:

(1)       pensioni di guerra;

(2)       pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate;

(3)       pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

(4)       pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

- redditi non assoggettabili all'IRPEF:

(5)       rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;

(6)       equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;

(7)       assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

(8)       retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;

(9)       premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

f.        il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;

g.       aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2011, della detrazione IRPEF sull'affitto;

h.       assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri enti a canone agevolato.

3.       Il fabbisogno complessivo di ciascun comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee. L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

a.       si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da € 7.000,00 fino al limite di esclusione (vedi punto 1.d);

b.       il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali limitatamente alla parte relativa alla spesa di riscaldamento (vedi punto 4.e) e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;

c.       qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di € 15.000,00;

d.       qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;

e.       la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 200% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di scadenza del bando o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE. Infine, il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore a € 7.000,00 per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione (vedi punto 1.d);

f.        non vengono considerate le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad € 50,00.

Resta salva la facoltà concessa ai comuni dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, di stabilire diverse misure in termini di condizione economica, percentuali di incidenza del canone più favorevoli e diversa entità del contributo, qualora l'incremento del contributo sia interamente coperto con risorse proprie.

In sede di riparto, previa comunicazione all'Unità di Progetto Edilizia Abitativa, potranno essere tenuti in considerazione eventuali errori commessi nella rendicontazione limitatamente alle trattenute operate nella annualità precedente del Fondo.

4.       Per poter procedere al riparto delle risorse, i comuni debbono raccogliere i seguenti dati:

a.       dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla dichiarazione o attestazione ai fini ISEE;

b.       estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;

c.       categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;

d.       ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2011;

e.       ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di € 600,00 su base annua;

f.        nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;

g.       nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato, può essere sostituito in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;

h.       presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;

i.         ammontare delle detrazioni per l'affitto usufruite dal nucleo familiare per l'anno 2011.

5.       Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al comune di residenza entro la scadenza e con le modalità previste, a pena di esclusione, nell'apposito bando comunale, anche a mezzo fax o per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dal nucleo familiare della dichiarazione ISEE.

Al fine di incentivare il cofinanziamento comunale, il 10% delle somme a disposizione verrà ripartito proporzionalmente fra i comuni che provvederanno a stanziare risorse superiori al minimo richiesto per partecipare al riparto del Fondo e in funzione dell'entità del cofinanziamento fino ad un massimo del 30% (cofinanziamento / fabbisogno FSA 2010).

I dati saranno raccolti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai richiedenti al proprio comune di residenza con le modalità e le scadenze previste da un apposito bando comunale. I dati da raccogliere sono quelli necessari alla determinazione della misura del bisogno, rappresentato dall'eccedenza rispetto al canone annuo sopportabile in funzione della condizione economica della famiglia rappresentata dall'ISEfsa, nonché gli altri elementi necessari per consentire agli enti di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000, i previsti controlli sui dati dichiarati dai richiedenti.

Infine, per agevolare i comuni nella raccolta e trasmissione dei dati nonché nella determinazione del contributo a favore degli aventi diritto, si ritiene di mettere a disposizione dei suddetti enti un apposito servizio informatico, che consenta di elaborare in tempo reale le domande raccolte, effettuare le eventuali necessarie variazioni, nonché di monitorarne costantemente l'intervento.

Nel particolare, la Regione del Veneto ha messo a disposizione, nelle passate edizioni del procedimento, un servizio WEB in grado di consentire ai comuni il completo svolgimento interattivo della procedura amministrativa riguardante il Fondo e intende confermare, anche per la gestione Fondo anno 2011, la prosecuzione del suddetto servizio informatico, con aggiornamento del medesimo per quanto necessario, individuandone la relativa copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità del capitolo n. 40041 del bilancio di previsione 2013.

A tal fine, l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa intende procedere all'acquisizione del predetto servizio ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della DGR n. 354/2012 e successive modificazioni, individuando l'importo massimo della obbligazione di spesa in euro 80.000,00=Iva esclusa, stante la necessità di assicurare l'avvio delle procedure nei tempi più brevi per fornire una risposta alla forte pressione delle richieste provenienti dai comuni, su sollecitazione di un crescente numero di cittadini bisognosi di contributo.

La Giunta regionale con deliberazione 4 giugno 2013, n. 52/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta recante i criteri di riparto fra i comuni delle risorse per il sostegno al pagamento del canone di affitto - anno 2011.

La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 26 giugno 2013, con parere n. 383 si è espressa favorevolmente a quanto proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 52/CR/2013, chiedendo alla Giunta regionale di valutare la possibilità di eliminare la causa di esclusione dal contributo di cui al punto 2, lettera g, relativa alla circostanza di "aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2011, della detrazione IRPEF sull'affitto", a fronte della reintroduzione, come per gli anni precedenti, della riduzione del contributo per un importo pari alla detrazione già usufruita. Si ritiene di non accogliere la richiesta della Commissione in quanto ciò comporterebbe, in base alla rielaborazione dei dati relativi al 2010 secondo i nuovi criteri, una riduzione significativa dell'importo dei contributi finali spettanti a ciascun nucleo familiare portando la percentuale stimata di riparto a meno del 18%.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 11, comma 1, lettera c) e comma 9;

VISTI l'art 11 della legge n. 431/1998, nonché il decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999; il decreto-legge n. 32/2000 convertito con legge n. 97/2000; la legge n. 21/2001, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/2001 e il decreto-legge n. 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la DGR 6 marzo 2012, n. 304 recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale (L.R. n. 6/1980, art. 43 bis, c. 2; L.R. n. 27/2003, art. 29; D.lgs. n. 163/2006, art. 125; DPR 207/2010, artt. da 173 a 177, art. 267, artt. da 329 a 338)" e le successive modificazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 26/06/2013, parere n. 383, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 12530 del 04.07.2013;

delibera

1.    di approvare, ai fini del riparto fra i comuni delle risorse per il sostegno al pagamento del canone di affitto - anno 2011, i criteri di cui in premessa;

2.    di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.    di fissare al 30 settembre 2013 il termine entro il quale le amministrazioni locali dovranno aver caricato nel servizio WEB le domande che concorreranno al riparto del Fondo per l'anno 2011;

4.    di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'acquisizione del servizio in grado di consentire ai comuni il completo svolgimento interattivo della procedura amministrativa riguardante il Fondo affitti - anno 2011 mediante affidamento ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e della DGR n. 354/2012 e successive modificazioni e di determinare in euro 80.000,00=Iva esclusa l'importo massimo della relativa obbligazione di spesa;

5.    di incaricare il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'assunzione degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento e necessari per l'acquisizione del servizio di cui al punto 4.;

6.    di determinare in euro 80.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione del servizio di cui al punto 4. alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 40041 del bilancio 2013 "Interventi finanziati con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (art. 11, L. 09.12.1998, n. 431 - art. 11, comma 1, lettera c, l.r. 05.04.2013, n. 3)";

7.    di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8.    di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

9.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1373_AllegatoA_254176.pdf

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