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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 13 agosto 2013


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 23 luglio 2013

Articolo 2, comma 3 bis, della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i. "Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine". Definizione dei criteri e individuazione delle modalità procedimentali concernenti la fusione tra più Regole.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si definiscono i criteri e si individuano le modalità procedimentali concernenti la fusione tra più Regole, impartendo delle linee guida in materia.


L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i. "Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine", si è provveduto, in attuazione dell'art. 3 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", a riordinare la disciplina e a favorire la ricostituzione delle Regole, organizzazioni montane concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. le Regole che intendono ricostituirsi devono ottenere la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel relativo Registro regionale delle Persone Giuridiche, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001, ex D.P.R. n. 361/2000. Si richiama, inoltre, la disposizione dell'art. 16 della predetta Legge regionale, che rinvia alle norme del Codice Civile sulle persone giuridiche, per quanto in essa non previsto.

Allo stato attuale le Regole, configurabili come istituzioni di carattere privato a base associativa con le peculiarietà riconosciute dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i., iscritte nel summenzionato Registro regionale sono n. 27.

Dopo successivi interventi alla sopra richiamata Legge regionale, l'art. 38, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", ha apportato ulteriori modifiche alla stessa, inserendo, tra l'altro, il comma 3 bis all'art. 2, con il seguente testo: "Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi".

Il legislatore regionale ha introdotto il sopra riportato comma 3 bis dell'art. 2 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili e al fine di ottenere una gestione del territorio più efficace. In particolare ciò è stato previsto per dare la possibilità alle piccole realtà regoliere di aggregarsi tra loro, al fine di evitare la loro scomparsa, nonché di salvaguardare l'identità storica, culturale e del patrimonio collettivo di determinati territori situati nell'ambito della Regione del Veneto.

Pertanto, il comma 3 bis dell'art. 2 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. riconosce la possibilità che le Regole costituite, qualora interessate, possano scegliere di:

a)    associarsi in Comunanze, prevedendo (tra l'altro), con questo, una gestione congiunta dei rispettivi beni. Tale strumento, finalizzato a una gestione più attuale e più efficace dei propri beni, consentirà alle Regole interessate di operare mediante una gestione associata, come peraltro già previsto dall'art. 1, commi 1 e 2 e dall'art. 10, comma 2, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., mantenendo, in tal caso, la loro soggettività giuridica originaria;

b)    procedere alla fusione tra loro, con questo dando origine a una nuova Regola, titolare di personalità giuridica di diritto privato propria.

Si rende ora necessario definire i criteri e individuare le modalità per l'attuazione della procedura relativa all'eventuale fusione tra le Regole interessate, impartendo delle linee guida in materia, come di seguito proposto.

Le Regole interessate alla fusione dovranno, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, essere in possesso dei seguenti requisiti:

-      ambito territoriale regionale di operatività;

-      contiguità territoriale o, quantomeno, omogeneità storico - culturale - territoriale e appartenenza allo stesso ambito provinciale;

-      possesso della personalità giuridica di diritto privato;

-      iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.

Relativamente alle modalità procedurali, le Regole interessate dovranno deliberare la fusione nelle rispettive Assemblee, riunite in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione.

La nuova Regola che sorgerà dalla fusione delle Regole originarie avrà una nuova denominazione e subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi delle Regole che hanno proceduto alla fusione tra loro. La nuova Regola si costituirà per atto pubblico notarile, con allegato un proprio Laudo/Statuto che, ferma restando l'autonomia statutaria riservata a tali tipologie di Enti, dovrà essere conforme ai principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente (art. 4, comma 1, L.R. n. 26/1996 e s.m.i.).

Il patrimonio della nuova Regola sarà costituito dai patrimoni delle Regole che hanno proceduto alla fusione; in particolare saranno mantenute le caratteristiche originarie sui beni delle Regole stesse, disciplinando in autonomia i diritti esercitati su tali beni (art. 2, comma 3 bis, L.R. n. 26/1996 e s.m.i.).

I fuochi-famiglia della nuova Regola saranno costituiti dai fuochi-famiglia delle Regole che hanno proceduto alla fusione.

Gli Organi della nuova Regola saranno costituiti da:

1)    Assemblea

2)    Presidente

3)    Organo di Amministrazione

4)    Organo di Revisione Contabile (monocratico o collegiale)

La nuova Regola dovrà prevedere un proprio esercizio finanziario, coincidente con l'anno solare, mediante la redazione di un bilancio consuntivo, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e un bilancio preventivo/budget previsionale.

I costi correlati al procedimento in questione saranno a carico delle Regole interessate alla fusione.

Gli atti della nuova Regola saranno soggetti a pubblicità secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

Il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola, mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato e contestuale cancellazione dal Registro stesso delle Regole originarie che hanno dato corso alla fusione, è dettagliato nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Si ritiene opportuno, poi, demandare al Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di provvedere con propri successivi decreti all'eventuale modifica/integrazione e aggiornamento dell'allegato in questione, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione.

Si tratta, infine, con il presente provvedimento di prevedere che il procedimento amministrativo in questione (riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola derivante dalla fusione delle Regole originarie) dovrà concludersi, in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010, nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti; detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Nel corso del procedimento amministrativo la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti chiederà un apposito parere ai Comuni territorialmente interessati, da far pervenire nei 30 giorni successivi alla richiesta, restando comunque impregiudicato il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge regionale n. 26 del 19 agosto 1996 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

VISTO l'allegato al presente provvedimento (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

delibera

1.       di approvare la definizione dei criteri e l'individuazione delle modalità per la fusione tra più Regole, ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i., come descritto nelle premesse;

2.       di approvare l'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, disciplinante il procedimento amministrativo diretto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola sorta dalla fusione delle Regole originarie (Allegato A);

3.       di autorizzare il Dirigente regionale responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti a provvedere con propri successivi decreti all'eventuale modifica/integrazione e aggiornamento dell'allegato in questione, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione;

4.       di stabilire che il procedimento amministrativo in questione (riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola) deve concludersi nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

5.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di incaricare la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti alla esecuzione del presente provvedimento;

7.       di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

(seguono allegati)

1305_AllegatoA_253947.pdf

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