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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 42 del 17 maggio 2013


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 653 del 07 maggio 2013

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la qualificazione professionale di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del comma 2 dell'art. 15, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Periodo 2013-2016.

Note per la trasparenza:

Approvazione della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi per il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici da fonti rinnovabili. La Direttiva disciplina anche i percorsi di aggiornamento e di qualifica professionale di base.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ha stabilito che a decorrere dal 1 agosto 2013 i requisiti tecnico-professionali degli installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili si intendono posseduti a seguito di un adeguato periodo di formazione e del superamento di un percorso formativo di qualificazione professionale.

Il suddetto D.Lgs. 28/2011 rimanda al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per la definizione dei requisiti tecnico-professionali degli installatori. Tale decreto ministeriale stabilisce, all'articolo 3, che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere determinati requisiti professionali (art. 4).

L'articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti, la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili è conseguita a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale che è stato, infine, disciplinato con lo Standard formativo approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013 (di seguito, standard regionali).

Lo stesso atto prevede che tutti i soggetti di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, sono tenuti alla frequenza di percorsi di aggiornamento, come meglio precisato al punto 5 degli standard regionali.

Va richiamato che la formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal documento sopra citato e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Va precisato che con il presente provvedimento si intende proporre all'esame della Giunta Regionale anche uno specifico percorso a qualifica destinato ai soggetti esclusi dall'art. 15 del D.Lgs 28/2011. In buona sostanza si tratta di quanti sono privi di un titolo o attestato di formazione professionale. Il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale consentirebbe di essere ricompresi alla lettera c) art. 4 D.M. 37/2008, quindi, almeno in prospettiva, l'ammissione al corso di qualificazione professionale.

L'esperienza consolidata negli anni, ha consentito di impostare un modello di Direttiva che potesse rappresentare un punto di equilibrio fra il rigore dell'azione amministrativa e la flessibilità richiesta dal sistema di riferimento. A tal proposito la Direttiva che si propone all'approvazione della Giunta prevede una vigenza pluriennale con due finestre all'anno per la presentazione dei progetti.

Va precisato che i percorsi formativi, riconosciuti ai sensi della L.R. n. 10/1990, senza oneri a carico del bilancio regionale, dovranno realizzarsi secondo le disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Data la possibilità di un aggiornamento delle norme e disposizioni che regolamentano la Direttiva di cui si propone l'approvazione e la contestuale vigenza pluriennale della stessa, si rappresenta l'opportunità di incaricare la competente Direzione regionale Formazione, sentita la U.P Energia, dell'esecuzione del presente atto anche attraverso l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di aggiornamento che eventualmente dovessero rendersi necessari ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni della Direttiva, Allegato B.

Ciò premesso, si propone di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-       l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), Allegato A;

-       la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B;

-       gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C.

Le domande di ammissione al riconoscimento regionale e relativi allegati dovranno essere spedite, con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S. Lucia, 23 - 30121 Venezia, in sede di prima applicazione entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dal nucleo di valutazione nominato dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

-          VISTA la Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

-          VISTO il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

-          VISTO lo "Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del D. Lgs. 28/2011", approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/R10b/C9 del 24 gennaio 2013;

-          VISTE le LLRR n. 10/1990 e 19/2002 e successive modifiche e integrazioni;

-          VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente approvati, l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), Allegato A;
  3. di stabilire che l'Avviso pubblico suddetto, Allegato A, venga pubblicato per ciascuna delle annualità di vigenza;
  4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la relativa Direttiva per la presentazione di progetti formativi per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), Allegato B e gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C;
  5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento regionale e relativi allegati dovranno essere spedite con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S. Lucia, 23 - 30121 Venezia in sede di prima applicazione, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
  6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione regionale Formazione, sentita la U.P. Energia, dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di aggiornamento che dovessero rendersi necessari ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni della citata Direttiva, Allegato B;
  9. di incaricare la Direzione regionale Formazione di comunicare l'attivazione del programma di formazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
  10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

653_AllegatoB_249685.pdf
653_AllegatoC_249685.pdf

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