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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 02 aprile 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 346 del 19 marzo 2013

Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36.

Note per la trasparenza:

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio. Negli allegati alla presente deliberazione vengono fissati gli importi delle garanzie per la gestione dei rifiuti prevedendo specifiche riduzioni per alcune tipologie di rifiuti. Si tratta di un aggiornamento dei precedenti provvedimenti regionali.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2011, pubblicata sul BUR n. 3 del 10.01.2012, sono state emanate le norme in materia di prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti in sostituzione delle precedente D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999.

Con successiva D.G.R.V. n. 1543, del 31.07.2012, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.V. n. 2229/2011, a seguito di problematiche interpretative sollevate sia dalle Amministrazioni provinciali che da associazioni di categorie imprenditoriali.

In particolare, con la D.G.R.V. n. 1543, del 31.07.2012, all'Allegato A, oltre a modificare gli importi delle garanzie dovuti dalle imprese per la gestione dei rifiuti costituiti da "inerti" (punto 6.3), è stata inserita la previsione alla Lettera C- "Casi di riduzione/incremento delle garanzie finanziarie come sopra individuate", di prevedere la riduzione delle garanzie finanziarie per altre situazioni specifiche, nel modo che segue:....omissis....Eventuali ulteriori riduzioni delle garanzie finanziarie, nella misura inferiore a quelle previste nel presente provvedimento, verranno valutate, sentito il parere delle Provincie, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Tenuto conto di quanto stabilito dal provvedimento in questione, con la finalità di valutare le necessarie ulteriori integrazioni alla D.G.R.V. 1543/2012, oltre che verificare l'eventuale esigenza di fissare ulteriori riduzioni delle garanzie, è stato convocato il tavolo tecnico con le Province in data 15.11.2012.

A seguito della discussione sono emerse le seguenti necessità di intervento:

1.       meglio precisare l'ambito di applicazione della riduzione delle garanzie per la gestione dei rifiuti inerti, di cui al punto 6.3 dell'Allegato A, della D.G.R.V. n. 1543/2012, definendo precisamente quali sono le tipologie di rifiuti escluse individuandoli con i codici CER;

2.       Prevedere la riduzione delle garanzie finanziarie, analogamente e con le stesse modalità per i rifiuti inerti, anche per i rifiuti metallici;

3.       modificare l'Allegato B, della D.G.R.V. n. 1543/2012, fissando, nel numero di due, gli anni di validità della fideiussione dopo la scadenza dell'autorizzazione, infatti, all'art. 2 del fax simile di contratto, "Termini temporali", per mero errore materiale in luogo di anni due dopo la scadenza, è stato indicato sei mesi dopo la scadenza , come di seguito di riporta:

La presente fideiussione decorre dal ___/___/_____, scade il ___/___/_____ ed ha validità ai fini degli obblighi derivanti dalla autorizzazione in oggetto sino al ___/___/_____ (sei mesi dopo la data di scadenza), in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del codice civile. Decorso il termine del ___/___/_____ (due anni dopo la data di scadenza) la garanzia verrà automaticamente svincolata.

Sulla base delle evidenze su esposte, sentito il parere delle Province in merito, si propone quanto di seguito.

Per quanto riguarda il punto n. 1, ambito di applicazione delle garanzie per i rifiuti inerti e definizione delle tipologie di rifiuti individuarti per codice CER, si ritiene che questi vadano ricondotti a tutti quelli indicati dal DM 05.02.1998, nell'Allegato 1 - Suballegato 1, "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi", al Punto 7. Rifiuti ceramici e inerti, sciogliendo in questo modo ogni dubbio in merito alle tipologie di rifiuti definiti "inerti" che, in prima applicazione, nella DGRV 1543/2012, all'Allegato A, punto 6.3, venivano individuati così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/2003.

Quanto al secondo aspetto, relativo alla previsione di riduzione delle garanzie finanziarie, analogamente e con le stesse modalità stabilite per i rifiuti inerti, anche per i rifiuti metallici, sentito il parere favorevole delle Province in sede della citata riunione plenaria tenutasi in data 15.11.2012, si ritiene, in fase di prima applicazione, che l'identificazione dei rifiuti in questione vada ricondotta a quelli indicati nel DM 05.02.1998, all'Allegato 1 - Suballegato 1, "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" del DM 05.023.1998, Punto 3., "Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile"e specificatamente quelli indicati alle voci 3.1 e 3.2.

Va preso atto, inoltre, che i rifiuti metallici presentano un valore intrinseco il più delle volte superiore a quello dell'ammontare della garanzia che verrebbe prestata in forma ridotta.

Quanto al sopra riportato punto 3, relativo alla modifica dell'Allegato "B", della D.G.R.V. n. 1543/2012, si prende atto della necessità di correggere il mero errore materiale contenuto.

In relazione alle osservazioni formulate dalle province, si rimarca quella pervenuta dalla provincia di Belluno (mezzo posta elettronica in data 19.02.2013), nella quale vengono poste in evidenza alcune situazioni relative alle modalità e ai criteri di calcolo delle garanzie finanziarie per le discariche per rifiuti inerti, così come stabilito dalla D.G.R.V. 1543/2012.

Va preso atto che le discariche per inerti, per la natura dei rifiuti che vi vengono collocati, non presentano livelli di rischio per l'ambiente paragonabili a quello delle altre categorie di discariche, ragion per cui si ritengono condivisibili le proposte aggiunte di modifica all'Allegato A della D.G.R.V. 1543/2012 (senza che ciò contrasti con le previsioni del D.lgs. n. 36/2003), per la parte riguardante le discariche per rifiuti inerti.

Preso atto di quanto osservato dalla Provincia di Belluno, si propone di inserire, alla lettera C) Casi di riduzione/incremento/delle garanzie finanziarie, dell'Allegato A alla D.G.R.V. 1543/2012, la seguente aggiunta:

  1. Il periodo di post gestione delle discariche per rifiuti inerti è fissato, di norma, in anni trenta.
  2. Riduzioni o esclusioni della prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche per rifiuti inerti, possono essere previste dalle province ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 36/2003.

Infine, con la finalità di fornire a tutti gli operatori del settore un documento unico in materia di prestazione delle garanzie finanziarie per le attività di gestione dei rifiuti, costituite da operazioni di recupero e smaltimento, affinché non sia possibile confondere provvedimenti sulla stessa materia, si propone di sostituire integralmente, col presente provvedimento, gli Allegati A e B alla D.G.R.V. 1543/2012, con nuovi allegati che confermino quanto già previsto con la D.G.R.V. 1543/2012, e che contengano le nuove modifiche sopra illustrate.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n. 4 e 3.12.2010, n. 205;

VISTO il Titolo III-bis,della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128;

VISTE la L.R. 21.01.2000, n. 3 e la L.R. 16.8.2007, n. 26;

VISTE le DGR 20.12.2011, n. 2229 e 31.07.2012, n. 1543;

delibera

1.     Di sostituire integralmente, con gli Allegati A e B al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, gli Allegati A e B alla DGR n. 1543 del 31.07.2012.

2.     Di trasmettere copia integrale della presente DGR al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un eventuale pronunciamento sulla questione in argomento, nonché alle Province del Veneto e all'ARPAV - Direzione Generale.

3.     Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4.     Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo degli Allegati A e B.

(seguono allegati)

346_AllegatoA_246537.pdf
346_AllegatoB_246537.pdf

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