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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 103 del 14 dicembre 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2472 del 04 dicembre 2012

DGR 1188/2012 a oggetto: "L.R. 33/85 art. 58 bis " regime del bollino blu". Atto di indirizzo per l'attuazione dell'art. 11 c. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35 concernente il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli". Ulteriori precisazioni in ordine alla documentazione attestante i controlli dei gas di scarico.

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento la Regione del Veneto intende definire la documentazione attestante l'avvenuta verifica delle emissioni nel rispetto delle scadenze di legge.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il legislatore statale con Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, nell'ambito "della semplificazione per i cittadini", all'art. 11 ha stabilito che " a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo".

La Giunta regionale con provvedimento n. 1188 del 25 giugno 2012, ha stabilito nelle more della modifica della L.R. 33/85, l'immediata applicabilità di quanto disposto dall'art. 11 comma 8 della L. 35/2012, prolungando la validità del "bollino blu" il cui rinnovo è contestuale alla revisione obbligatoria periodica del mezzo.

Nel merito del "bollino blu" il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - con circolare prot. n. 4233/DIV7 del 16.02.2012 ha chiarito che a seguito del citato art. 11 del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 "il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli deve essere effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria del mezzo . Conseguentemente sono aboliti i controlli per il rilascio del cosiddetto bollino blu".

Pertanto, come ribadito dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici con circolare prot. n. 15241 del 30.05.2012, ogni disposizione di diversa fonte, o matrice rispetto, all'art. 80 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285, inerente il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli a motore, come quella relativa al rilascio del cosiddetto bollino blu, deve intendersi tacitamente abrogata.

Giova infatti ricordare che l'art. 80 del nuovo codice della strada e l'art. 237 del regolamento di attuazione del nuovo codice, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, dispongono che tra i controlli che devono essere effettuati durante la revisione dei veicoli vi è anche la verifica del rispetto dei limiti di emissioni prescritti il cui mancato rispetto comporta il non superamento della revisione.

Peraltro, appare opportuno dar conto del fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Nord -Est (Veneto-Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia -Emilia Romagna) con circolare prot. n. 3916 -DGT Nord Est del 5 luglio 2012 indirizzata ai Direttori degli uffici della Motorizzazione Civile relativamente al suindicato controllo obbligatorio disciplinato dall'art. 11 del Decreto legge n. 5/2012 convertito il 4 aprile 2012 con Legge n. 35 ha chiaramente indicato che "gli Uffici provinciali non dovranno rilasciare alcun bollino blu essendo sufficiente l'esito della revisione periodica per attestare la regolarità o meno del veicolo in tema di inquinamento ambientale".

In definitiva, l'esito positivo delle verifiche di tutti i requisiti di sicurezza previsti ed oggetto di revisione periodica, tra cui anche le emissioni, viene attestato sulla carta di circolazione con l'applicazione, da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile o delle officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti, di una etichetta autoadesiva.

In ragione di quanto esposto, si ritiene che non sia più necessaria l'esposizione del bollino blu sul parabrezza del veicolo dal momento che l'esito del controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico dei veicoli, da effettuarsi esclusivamente al momento della revisione obbligatoria del mezzo, ufficialmente è accertabile, da parte delle autorità preposte al controllo, con l'esibizione della carta di circolazione attestante il rispetto ai limiti prescritti per l'emanazione di inquinanti nonché le condizioni di sicurezza per la circolazione de veicoli medesimi.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTO il Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285, in particolare l'art. 80;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, in particolare l'art. 237;

VISTA la L.R. n. 33 del 16 aprile 1985;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici- prot. n. 4233/DIV7 del 16.02.2012;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - prot. n. 15241 del 30.05.2012;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti - Direzione generale territoriale del Nord-Est - prot. n. 3916 -DGT del 05.07.2012;

VISTA la Dgr n. 1188 del 25.06.2012.

delibera

1.              di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2.              di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.              di stabilire, per quanto espresso nelle premesse che non si rende necessaria l'applicazione del bollino blu sul parabrezza del veicolo in quanto ufficialmente l'esito della revisione periodica che attesta la regolarità o meno del veicolo in tema di inquinamento ambientale è riscontrabile sulla carta di circolazione, da parte delle autorità preposte;

4.              di confermare quanto già disposto con DGR n. 1188 del 25 giugno 2012 concernente il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli da effettuarsi, a decorrere dal 2012, esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo, in conformità a quanto previsto dalla disciplina nazionale di settore;

 5.              di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione presente atto, provvedendo alla completa diffusione dell'informazione per il tramite delle Province;

6.              di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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