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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 24 luglio 2012


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1266 del 03 luglio 2012

Aggiornamento del "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto" di cui alla D.G.R. n. 3974 del 12.12.2006 e approvazione nuovo schema di contratto di collaborazione professionale per l'incarico di Consigliere/a di Fiducia della Regione del Veneto.

Note per la trasparenza: Aggiornamento del "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto", approvato con DGR n. 3974 del 12.12.2006, alla luce delle intervenute modifiche normative e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di discriminazioni, molestie e mobbing, sulla base anche dell'esperienza maturata in questi primi anni di applicazione del Codice, in particolare a seguito dell'istituzione nell'ambito lavorativo regionale della figura della Consigliera di Fiducia, attualmente in scadenza. Approvazione del nuovo schema di contratto triennale di collaborazione professionale contenente le modalità di svolgimento dell'incarico di Consigliere/a di Fiducia in vista dell'affidamento del prossimo incarico, da affidarsi a persona esterna a seguito di procedura selettiva pubblica.

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 3974 del 12.12.2006 la Giunta regionale, su proposta del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, sentiti la R.S.U., le OO.SS. e il Comitato per le pari opportunità, ha approvato il "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto", in applicazione della disciplina contrattuale vigente e richiamandosi ai principi costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona, alla Raccomandazione della Commissione europea n. 92/131 CEE del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro nonché alla Risoluzione del Parlamento europeo A5-0283/2001 del 20 settembre 2001 "Mobbing sul posto di lavoro".

Con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 6 del 2 novembre 2011, in applicazione dell'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che sostituisce il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing e il Comitato Pari Opportunità, assumendo le funzioni ad essi attribuiti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e da altre disposizioni.

Nella seduta del 2 marzo 2012, il Comitato Unico di Garanzia, ha predisposto, sentita la Consigliera di Fiducia della Regione del Veneto, una proposta di modifica del "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto" approvato con D.G.R. n. 3974/2006, successivamente trasmessa all'Amministrazione regionale con nota prot. n. 148253 del 28 marzo 2012 a firma della Presidente del Comitato. A seguito di un successivo confronto tra la Direzione Risorse Umane, gli uffici regionali competenti come Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e il Comitato Unico di Garanzia, sentite anche la RSU e le OO.SS., si è pervenuti alla stesura di un testo condiviso in grado di rispondere alle attuali esigenze dell'Amministrazione al fine di un sostanziale miglioramento del benessere organizzativo e di un effettivo contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e violenza nei luoghi di lavoro.

La nuova formulazione, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, propone una rivisitazione dell'articolato alla luce delle intervenute modifiche alla normativa vigente e degli orientamenti più recenti della giurisprudenza in materia di discriminazioni, molestie e mobbing, tenendo altresì conto delle criticità rilevate nel corso di questi primi anni di applicazione del Codice previgente, con particolare riguardo alla necessità di una maggiore definizione delle funzioni attribuite alla figura istituzionale del/della Consigliere/a di Fiducia e delle procedure attivabili, anche in collaborazione con gli altri soggetti interni competenti in materia. E' stata, inoltre, aggiunta una norma finale che offre la possibilità agli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali, su richiesta e previa apposita convenzione con la Regione del Veneto, di avvalersi delle disposizioni del nuovo Codice di comportamento nonché della consulenza del/della medesimo/a Consigliere/a di Fiducia, con modalità di svolgimento dell'incarico che verranno stabilite tramite la sottoscrizione di uno specifico contratto di collaborazione professionale sulla base delle necessità dell'ente richiedente.

Peraltro, la rivisitazione del Codice risulta particolarmente opportuna a seguito della scadenza del mandato triennale dell'attuale Consigliera di Fiducia, dott.ssa Antonia Ballottin, nominata con D.P.G.R. n. 66 del 15.4.2009 e il cui contratto triennale di collaborazione professionale è stato sottoscritto in data 4.5.2009. Il Codice definisce, infatti, agli articoli 7 e segg., i compiti e le procedure riferibili alla figura del/della Consigliere/a di Fiducia che determinano i requisiti e le competenze necessari per l'espletamento dell'incarico, da affidare tramite selezione pubblica. Si ritiene che il prossimo incarico possa così disporre di strumenti di intervento maggiormente efficaci.

Infine, a completamento della regolamentazione della figura del/della Consigliere/a di Fiducia, al fine di stabilire le modalità di svolgimento dell'incarico, i poteri e gli obblighi derivanti da tale incarico, nonché il compenso spettante, si propone di approvare l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, contenente lo "Schema di contratto di collaborazione professionale del/della Consigliere/a di Fiducia della Regione del Veneto".

Nello specifico, alla persona incaricata, che il Codice stabilisce essere necessariamente esterna all'Amministrazione, si richiede, oltre ad un'adeguata reperibilità telefonica e via mail, una presenza minima di almeno due giornate al mese e, comunque, la disponibilità necessaria per la soluzione dei casi che gli/le verranno prospettati, ferma restando la piena autonomia nella gestione dei propri compiti. Per le attività connesse all'incarico, la Regione riconosce un compenso annuale di euro 6.000,00 (seimila/00 euro) al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge, con esclusione delle spese sostenute a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'incarico. L'entità del compenso potrà essere oggetto di revisione da parte della Regione in relazione all'attività effettivamente svolta.

Si fa presente che l'incarico di Consigliere/a di Fiducia non rientra tra le tipologie di spesa assoggettate alle disposizioni sul contenimento della spesa ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011, n.11, in ragione della particolarità della figura e degli oneri legislativamente posti a carico del datore di lavoro in tema di salute, sicurezza, integrità morale e psico-fisica dei lavoratori, come specificato nel parere della Direzione regionale Affari Legislativi formulato con nota prot. n. 365866 dell'1 agosto 2011.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento graveranno sul pertinente capitolo di spesa 101317 denominato "Compenso del/della Consigliere/a di Fiducia e spese correlate allo svolgimento dell'incarico" del bilancio di previsione per l'anno 2012. L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

-          Visto l'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

-          Vista la legge regionale n. 1/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

-          Vista la D.G.R. n. 3974 del 12.12.2006 di approvazione del "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto";

-          Visti il D.P.G.R. n. 66 del 15.4.2009 di nomina della Consigliera di Fiducia e il contratto triennale di collaborazione professionale sottoscritto in data 4.5.2009;

-          Visto il D.S.G.P. n. 6 del 2.11.2011 di nomina del Comitato Unico di Garanzia;

-          Preso atto del parere della Direzione Affari Legislativi formulato con nota prot. n. 365866 dell'1.8.2011;

-          Vista la documentazione agli atti

delibera

1.       di approvare, su proposta del Comitato Unico di Garanzia, sentiti la RSU e le OO.SS., il testo aggiornato del "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2.       di approvare lo "Schema di contratto di collaborazione professionale del/della Consigliere/a di Fiducia della Regione del Veneto" che stabilisce le modalità di svolgimento dell'incarico, i poteri e gli obblighi derivanti dall'incarico di Consigliere/a di Fiducia, nonché il compenso spettante, contenuto nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

3.       di dare atto che l'incarico di Consigliere/a di Fiducia non rientra tra le tipologie di spesa assoggettate alle disposizioni sul contenimento della spesa ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011, n.11 per i motivi esposti in premessa e che gli oneri derivanti dal presente provvedimento graveranno sul pertinente capitolo di spesa 101317 denominato "Compenso del/della Consigliere/a di Fiducia e spese correlate allo svolgimento dell'incarico" del bilancio di previsione per l'anno 2012;

4.       di demandare il Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane per l'esecuzione derivante dal presente provvedimento;

5.       di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

(seguono allegati)

1266_AllegatoA_241176.pdf
1266_AllegatoB_241176.pdf

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