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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 32 del 24 aprile 2012


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 03 aprile 2012

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 " Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" per violazione degli articoli 117, comma terzo e 134 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)
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Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 22 marzo 2012, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 3 febbraio 2012, ha promosso questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 del 20 gennaio 2012.

L'articolo 2, comma 1 prevede che il numero dei consiglieri regionali è determinato dalla popolazione residente nella Regione, nella misura di uno ogni centomila con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto. In relazione a tale disposizione l'articolo 27, comma 1, stabilisce che in sede di prima applicazione il numero dei consiglieri è determinato nel numero di quarantanove.

Entrambe le disposizioni, collegate tra loro, vengono censurate per violazione dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, nell'ambito delle potestà legislative concorrenti, relativamente alla materia " coordinamento della finanza pubblica."

In particolare, ad avviso del Governo, le norme citate si porrebbero in contrasto con l'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148,che introduce una metodologia di calcolo differente. La disposizione statale infatti impone un numero fisso, non superiore ad ottanta, da determinare in base alla popolazione regionale complessiva individuata in modo permanente, al fine di avere certezza dei costi gravanti sulla finanza regionale e contenere la spesa pubblica. Per converso, la disciplina regionale introduce un sistema variabile collegato, mediante un moltiplicatore, agli andamenti demografici e insediativi della popolazione.

Inoltre, nel ricorso notificato, la difesa dello Stato rammenta che la Regione del Veneto, prima della approvazione della legge regionale de qua, aveva tempestivamente promosso questione di legittimità costituzione avverso l'articolo 14, comma 1, lettera a) per violazione delle proprie prerogative riconosciute e sancite dalla Carta costituzionale in relazione all'autonomia statutaria regionale. Ne consegue che ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato le disposizioni appaiono altresì lesive dell'articolo 134 della Costituzione, in quanto la Regione del Veneto ha emanato una disciplina regionale difforme da quella statale, senza attendere la decisione della Corte Costituzionale nel giudizio promosso da sé medesima, così da eludere in via preventiva ogni eventuale effetto derivante dalla successiva sentenza della Consulta.

Visto l'approfondimento istruttorio effettuato dalla Direzione Affari Legislativi ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260; ritenute infondate le questioni di legittimità sollevate dal Governo e opportuna la costituzione in giudizio della Regione del Veneto a difesa delle proprie prerogative costituzionalmente garantite, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte Costituzionale con il ricorso di cui si tratta.

Attesa la peculiarità del ricorso e la delicatezza della materia trattata, il patrocinio della Regione Veneto è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo, della Direzione Affari Legislativi, e all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, 5.

 

LA GIUNTA REGIONALE

-          udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          visto l'articolo 32 dello Statuto;

-          vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

-          vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.]

delibera

1.       di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui alle premesse, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 " Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" per violazione degli articoli 117, comma terzo, e 134 della Costituzione;

2.       di affidare il patrocinio della Regione, per le motivazioni indicate in premesse, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore della'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione Affari Legislativi e all'avv. Andrea Manzi, del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, 5.

3.    di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;

4.    di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5.    di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

6.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

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