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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 15 marzo 2011


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 01 marzo 2011

Istituzione di un gruppo di lavoro per l'esame della normativa regionale nel settore cultura e la elaborazione di una ipotesi di Testo Unico

Note per la trasparenza:

La deliberazione prevede la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico interno per l'esame della normativa regionale vigente in materia di cultura e la elaborazione di una ipotesi di testo unico in materia

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'attività della Regione nel settore della cultura è particolarmente articolata e complessa perché tale è la natura della materia trattata.

Cultura è l'insieme di attività rivolte alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, ma anche alla loro conoscenza e conservazione; cultura sono le attività poste in essere dalle istituzioni pubbliche e private finalizzate a far crescere i cittadini nella consapevolezza di sé e del mondo che li circonda; cultura è spettacolo nelle sue diverse espressioni musicali, teatrali e coreutiche; cultura è cinema e arte contemporanea; cultura è il terreno su cui ciascuno di noi si muove e si relaziona con gli altri.

Questa complessità di materia si traduce naturalmente in una complessità di competenze e modalità d'azione che vedono un confronto continuo tra diversi livelli di governo e di amministrazione (Stato - Regioni - Enti locali -Istituzioni pubbliche e private, ....). Complesse sono pertanto le norme che si sono aggiunte nel tempo per regolare l'azione regionale di settore.

Tuttavia l'evoluzione dello scenario dei soggetti operanti in ambito culturale e delle modalità di azione, le modificazioni intervenute nel tempo nella normativa statale di riferimento e la crescita del ruolo della Regione rendono necessario avviare un processo di semplificazione delle leggi di riferimento, certamente utile alla comprensione e quindi ad avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione ma anche indispensabile per razionalizzare e rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione.

In Veneto in particolare, dagli anni ottanta in poi si è assistito ad un progressivo aumento di leggi e di articoli di finanziarie regionali dedicati alla cultura, nati con lo spirito di integrare, aggiornare e modificare le tre leggi fondamentali della cultura che furono approvate nel 1984 e che sono per la gran parte, ancora vigenti, mostrando tuttavia nella loro applicazione i segni del tempo.

Oggi la situazione del cosiddetto "Codice veneto" della cultura è fatto da un lungo elenco di norme:

L.R. 5 settembre 1984, n. 50 - Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale

L.R. 5 settembre 1984, n. 51 - Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali

L.R. 5 settembre 1984, n. 52 - Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche

L.R. 18 dicembre 1984, n. 63 - Contributi a enti locali per l'acquisto e l'adattamento di beni immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali

L.R. 15 gennaio 1985, n. 6 - Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi.

L.R. 15 gennaio 1985, n. 9 - Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto

L.R. 29 aprile 1985, n. 39 - Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta

L.R. 9 gennaio 1986, n. 2 - Istituzione del Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto

L.R. 8 aprile 1986, n. 17 - Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico

L.R. 1 dicembre 1989, n. 49 - Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre

L.R. 24 gennaio 1992, n. 9 - Norme per la partecipazione all'associazione "Teatro stabile del Veneto - Carlo Goldoni".

L.R. 20 marzo 1995, n. 13 - Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico

L.R. 18 aprile 1995, n. 26 - Istituzione del sistema regionale veneto dei musei etnografici

L.R. 18 aprile 1995, n. 27 - Interventi regionali per la promozione della cultura europeista.

L.R. 12 novembre 1996, n. 36 - Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto

L.R. 16 dicembre 1997, n. 43 - Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra.

L.R. 7/1999 Finanziaria regionale

- Art. 51 Interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con enti locali

L.R. 10 maggio 1999, n. 20 - Partecipazione della Regione alle fondazioni di diritto privato «Arena» di Verona e «La Fenice» di Venezia.

L.R. 9 agosto 1999, n. 31 - Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE).

L.R. 5/2000 Finanziaria regionale

- Art. 16 Interventi per la valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico, etnografico e archeologico

- Art. 20 Interventi per la valorizzazione del patrimonio degli organi musicali nel Veneto

L.R. 7 aprile 2000, n. 12 - Interventi per il restauro delle superfici esterne affrescate, dipinte e decorate.

L.R. 7 aprile 2000, n. 14 - Iniziative per la conoscenza della civiltà Paleoveneta.

L.R. 29 novembre 2001, n. 37 - Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari.

L.R. 2/2002 Finanziaria regionale

- Art. 41 Fondo per gestione e valorizzazione dell'opera di Carlo Scarpa

L.R. 23 ottobre 2003, n. 24 - Interventi regionali a favore delle fondazioni la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona per la promozione della lirica nel territorio del Veneto.

L.R. 12 dicembre 2003, n. 39 - Centro di produzione Veneto.

L.R. 19 dicembre 2003, n. 42 - Iniziative per l'istituzione a Venezia di un'agenzia europea per la cultura.

L.R. 1/2004 Finanziaria regionale

- Art. 45 Interventi regionali per l'arte contemporanea

- Art. 47 Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo

L.R. 16 marzo 2006, n. 4 - Interventi regionali per le celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale

L.R. 30 giugno 2006, n. 7 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca.

L.R. 2/2007 Finanziaria regionale

- Art. 17 Accordo di collaborazione con la Biennale di Venezia

- Art. 19 Partecipazione della Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale di Vicenza

- Art. 68 Costituzione di una fondazione culturale a Belluno

L.R. 17 luglio 2007, n. 18 - Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto

L.R. 1/2008 Finanziaria regionale

- Art. 51 Contributo straordinario a favore delle Fondazioni Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia

- Art. 102 Valorizzazione del patrimonio culturale regionale

L.R. 1/2009 Finanziaria regionale

- Art. 11 Partecipazione della regione del Veneto alla costituenda Fondazione Ca' Vendramin

- Art. 28 Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona GAT

L.R. 19 marzo 2009, n. 8 - Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile.

L.R. 9 ottobre 2009, n. 25 - Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto

L.R. 11/2010 Finanziaria regionale

- Art. 22 Costituzione di una fondazione per il bacino culturale, ambientale e sociale del Comune di Cerea

- Art. 41 Partecipazione della Regione al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico di Verona

- Art. 42 Partecipazione della Regione alla costituenda fondazione Orchestra di Padova e del Veneto

L.R. 10 gennaio 2010, n. 29 - Norme in materia di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948

L.R. (in corso di pubblicazione)- "Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità di'Italia".

A questo complesso di norme si possono poi aggiungere alcune leggi assegnate per la gestione a strutture diverse dalla cultura che però potrebbero rientrare per prevalenza di contenuti in questo settore di attività regionale quali:

- L.R. 7 aprile 1994, n. 15 - Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia,

- LR 1/2008 finanziaria regionale - Art. 25 Patrimonio storico culturale di origine veneta nell'area mediterranea.

Altre norme si riferiscono invece al tema della lingua e dell'identità veneta, competenza assegnata ad altro Assessorato quali:

- L.R. 3/2003 Finanziaria regionale Art. 22 Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta

- L.R. 13 aprile 2007, n. 8 - Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto.

- L.R. 8 novembre 2010, n. 22 - Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii.

Nel corso delle precedenti legislature era stato avviato un lavoro di riscrittura e semplificazione delle norme principali, almeno nel settore dei beni culturali, dei servizi culturali e dello spettacolo. Purtroppo quel lavoro non si è concluso non essendo intervenuta l'approvazione in Consiglio regionale dei progetti di legge elaborati.

Si tratta quindi di riavviare il lavoro, sempre in collaborazione con la competente commissione consiliare, avendo oggi presente come obiettivo l'elaborazione di un TESTO UNICO che raccolga quanto di positivo ha prodotto nel tempo il legislatore veneto sulla cultura e lo raccolga in un testo unitario di riferimento, legge quadro ispirata ai principi della semplificazione e flessibilità.

Per fare il lavoro di analisi e impostare una ipotesi di testo unico dal quale partire per avviare in collaborazione con la competente Commissione Consiliare, un confronto costruttivo con gli enti locali e le istituzioni operanti nei settori della cultura, si propone di costituire un gruppo tecnico di studio composto da dirigenti delle direzioni: Beni Culturali, Attività Culturali e Spettacolo, Bilancio, Affari Legislativi, nonché un dirigente indicato dalla Commissione Consiliare Cultura. Il gruppo sarà coordinato dal Segretario Regionale per la Cultura.

A seconda dei diversi temi affrontati il coordinatore del gruppo potrà richiedere la collaborazione, a titolo gratuito, di operatori ed esperti nei settori specifici di intervento delle leggi regionali sulla cultura presenti nel Veneto per confrontare le ipotesi di riforma normativa con le esperienze sul campo.

Qualora invece risultasse necessario il ricorso a collaborazioni di figure specialistiche a titolo oneroso la Giunta si riserva la decisione in merito, con successivo atto.

Come ricordato, la volontà di riformare tale corpus normativo nasce, da un lato, dall'esigenza di meglio assecondare le mutate esigenze culturali della società veneta e, dall'altro, di tener conto del diverso quadro legislativo di riferimento delineatosi con i processi di decentramento amministrativo, con la riforma del Titolo V della Costituzione e con l'emanazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, nonché con il lavoro di approfondimento operato in sede di Commissione Cultura della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in materia di spettacolo. Ciò impone peraltro di dare un respiro diverso all'azione culturale della Regione caratterizzandola per programmazione e coordinamento di attività progettuali di lungo periodo avendo presenti i più recenti orientamenti tendenti alla semplificazione legislativa e procedurale e al ricorso a strumenti pattizi nei rapporti tra amministrazioni e con soggetti privati.

Nell'elaborazione di una prima ipotesi di Testo Unico, il gruppo dovrà quindi ispirarsi ai seguenti indirizzi:

1) avere consapevolezza della straordinarietà del patrimonio culturale della nostra Regione, evidenziata sia dalla quantità che dalla qualità dei beni culturali e paesaggistici presenti sul nostro territorio nonché dalla necessità di dotarsi di uno strumento normativo in grado di rispondere alle esigenze della sua salvaguardia e valorizzazione e di soddisfare la sempre crescente domanda di attività culturali. Il patrimonio che abbiamo ereditato, sia quello materiale che quello immateriale, è elemento fondante della nostra identità, che più di ogni altra cosa determina il nostro senso di cittadinanza, di appartenenza a un territorio e a una comunità. E' un elemento centrale della nostra qualità di vita, del nostro sviluppo personale e quindi di quello della collettività. Per questo abbiamo il dovere di salvaguardarlo per trasmetterlo alle generazioni future e abbiamo il diritto di conoscerlo e di poterne godere;

2) tener conto anche del lavoro di approfondimento e riflessione sviluppatosi all'interno della Commissione Consiliare nel corso della 8^ legislatura attorno alle proposte di legge presentate in materia dalla Giunta regionale e dai Consiglieri di minoranza, con particolare attenzione ai Progetti di Legge n. 168 del 2006 "Ordinamento regionale per le attività culturali, lo spettacolo, le istituzioni e i beni culturali" e n. 185 del 2006 "Norme in materia di beni, servizi e attività culturali";

3) considerare il fatto che la precedente normativa regionale in materia di beni e attività culturali che risale, almeno nella parte più consistente ed organica, agli anni '80 ha permesso un'efficace azione su un patrimonio costituito da oltre trecento musei, da quasi un migliaio di biblioteche, alcune depositarie di beni librari rari e di pregio dal valore inestimabile, da oltre cento archivi storici di proprietà di Enti locali o di privati, da numerosissimi edifici adibiti al culto di pregio storico e architettonico anche straordinario, da edifici notevolissimi, quasi quattromila dei quali classificabili come ville storiche, da siti archeologici di eccezionale interesse; ha permesso inoltre un incisivo sostegno al settore delle attivitàculturali, garantendo un contributo economico per più di vent'anni a Enti locali, Istituzioni ed Associazioni per far crescere la capacità di realizzare attività culturali di qualità crescente. Questa azione, se da un lato ha grandemente contribuito alla promozione ed alla diffusione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale, ha tuttavia, in qualche caso, ridotto lo stimolo all'innovazione e alla ricerca, al rapporto con il territorio, all'approntamento di forme più moderne ed aggiornate di gestione.

Per questo il nuovo testo dovrà avere attenzione a riconoscere l'attività e la capacità di elaborazione di progetti culturali da parte dei soggetti del territorio con l'orientamento a superare la cosiddetta contribuzione a pioggia a favore di finanziamenti mirati che tengano conto di una proposta ragionata nel territorio, fondata su progettualità condivise o negoziate .

Andranno studiate inoltre procedure per la definizione delle modalità di conferimento agli enti locali per l'esercizio di funzioni inerenti la materia delle attività culturali aventi interesse locale.

Quanto al quadro normativo di riferimento del quale oggi la Regione deve tener conto, va preliminarmente sottolineato che la nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato una potestà legislativa esclusiva in materia di tutela e allo Stato e alle Regioni una potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione.

Il Codice dei beni culturali, definisce la tutela come esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

La Regione che già esercita funzioni di tutela sul patrimonio librario fin dai decreti del 1972 dovrà valutare anche possibili intese con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'eventuale implementazione dell'attività regionale sul fronte della tutela del patrimonio culturale che andrebbe inoltre ad arricchire l'attività di valorizzazione mediante la quale la Regione promuove la conoscenza del patrimonio culturale e assicura le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Si dovrà dare attuazione alla potestà legislativa regionale nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato, riferita ai beni presenti in istituti e luoghi di cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità. Le attività di valorizzazione vanno coordinate, armonizzate e integrate tramite stipulazione di accordi su base regionale, ai quali possono partecipare anche privati e il mondo dell'economia;

5) elaborare una ipotesi di testo di legge, in cui il metodo di lavoro codificato consideri prioritario operare sulla base di programmi di lungo respiro capaci di coinvolgere tutti gli attori del sistema culturale veneto, ossia autonomie locali, istituzioni culturali, università, conferenza episcopale, associazioni culturali. L'obiettivo è quello di abbandonare il sistema del mero riparto annuale di contributi o altre forme di sostegno per andare verso una consapevole progettualità comune delle azioni, ove possibile collegati in rete, da perseguire attraverso il sistema della programmazione triennale articolata in piani attuativi annuali. Il programma, approvato dal Consiglio, dovrà determinare gli indirizzi per gli interventi in campo culturale, i criteri per l'individuazione delle iniziative e dei soggetti che vi partecipano e quelli per la verifica di efficacia nell'utilizzo delle risorse. Alla Giunta competeranno le azioni di attuazione annuale;

6) ricercare, sul piano tecnico, la massima semplificazione legislativa dando al testo di legge una necessaria snellezza con rinvio, per la definizione di aspetti di dettaglio, ad atti di indirizzo che disciplinino le diverse attività, adottati dalla Giunta previo parere della competente commissione consiliare, che dovranno tener conto anche del fatto che l'azione pubblica nel settore dei beni, servizi e attività culturali, in un'organizzazione caratterizzata dal pluralismo istituzionale comporta l'interazione fra soggetti diversi quanto a competenze, organizzazione e natura giuridica. Si tratta di interventi e relazioni complesse la cui realizzazione è senz'altro facilitata dall'utilizzazione di strumenti di tipo consensuale e di "programmazione negoziata" che porti i diversi attori a condividere finalità e a definire le rispettive azioni facendone a priori una valutazione economica, finanziaria e organizzativa. E'una cultura di governo che si è fatta strada negli ultimi anni e che ha il pregio di promuovere il confronto e di introdurre un criterio di corresponsabilità rispetto agli obiettivi che si perseguono, prevedendo forme di controllo, monitoraggio degli interventi e verifica dei risultati.

Il gruppo di lavoro dovrebbe presentare una prima relazione sulle ipotesi di Testo Unico entro 180 giorni dalla sua costituzione, al fine di permettere alla Giunta regionale di concordare con la competente commissione consiliare tempi e modi per il perfezionamento del progetto generale di riforma, nonché ogni valutazione e decisione in merito. Il coordinatore del gruppo presenterà all'Assessore alla cultura, entro due mesi dalla costituzione, un primo documento contenente una ipotesi di linee guida per la revisione della disciplina regionale in materia di cultura quale strumento propedeutico all'attività del gruppo stesso, nonché relazioni bimestrali, sullo stato dei lavori del gruppo.

Tutto ciò premesso, il relatore propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

CONDIVISE le proposte in premessa specificate;

delibera

1. di costituire un gruppo di lavoro composto dai dirigenti delle direzioni Beni culturali, Attività culturali e spettacolo, Affari legislativi, Bilancio e da un dirigente indicato dalla Commissione Consiliare Cultura, coordinato dal Segretario Regionale per la Cultura, con lo scopo di proporre una ipotesi di Testo Unico in materia di cultura secondo gli indirizzi e nei tempi specificati in premessa;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l'amministrazione regionale;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4. di riservarsi con successivi provvedimenti ogni ulteriore decisione in merito.


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