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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 14 del 16 febbraio 2010


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4314 del 29 dicembre 2009

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Ridefinizione modalità per la gestione e criteri di iscrivibilità e approvazione modelli di bilancio L.R. 30 agosto 1993, n. 40.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

La legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 ha dettato norme fondamentali per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato e stabilito i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le stesse.

Il Veneto in attuazione alle disposizioni normative, con Legge 30 agosto 1993, n. 40 ha istituito il Registro Regionale disciplinandone i relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione.

In seguito ad un'attenta analisi delle realtà presenti sul territorio, le attività del volontariato veneto sono state raggruppate mediante apposito provvedimento di Giunta in 4 obiettivi, ferma restando la necessità che l'attività sia prestata in modo diretto, concreto, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La Giunta regionale, per rispondere in maniera puntuale alle diverse e nuove realtà comparse sul territorio e supportare la gestione del registro regionale, in sintonia con i Centri di Servizio per il volontariato, è intervenuta in merito agli obiettivi del registro, integrando e precisando alcune modalità di iscrizione.

In particolare, con DGR 2641 del 7 agosto 2007, ha ricompreso, nell'ambito delle attività di volontariato di valorizzazione e assistenza alla persona (Obiettivo 1), anche la tutela dei diritti civili di soggetti svantaggiati ed è stata ufficializzata la collaborazione con i Centri di servizio provinciali, mediante la previsione di appositi incontri tecnici e la possibilità di inoltrare cumulativamente le istanze delle associazioni richiedenti l'iscrizione o la conferma al registro regionale, accompagnandole con eventuali osservazioni.

Sempre nell'ottica di una più ampia collaborazione con i Centri di servizio, soggetti deputati per legge alla consulenza e assistenza alle organizzazioni di volontariato, la Giunta regionale con DGR 3117 del 21.10.2008, ha approvato schemi e modelli per la conferma e l'iscrizione al registro regionale, elaborati negli appositi incontri tecnici con i Centri di servizio provinciali.

Con provvedimento n. 605 del 10 marzo 2009 la Giunta regionale, ha infine approvato uno schema di bilancio per le organizzazioni di volontariato, esplicitando che la base di partenza sono i modelli emanati dall'Agenzia delle Onlus e dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti per gli enti non profit in generale e sottolineando la partecipazione, nell'elaborazione dello schema, dei Centri di servizio per il volontariato provinciali.

L'introduzione di tale schema ha comportato la necessità per i Centri di servizio provinciali di impegnarsi sui rispettivi territori con appositi incontri formativi per le ODV, a seguito dei quali sono emerse alcune criticità che richiedono di intervenire ulteriormente, perfezionando il modello a suo tempo approvato.

Al fine di affrontare le suddette criticità, i Presidenti dei Centri di servizio per il volontarito, hanno presentato un apposito documento contenente la proposta per un nuovo modello di bilancio, la parziale modifica degli obiettivi del registro regionale e la formalizzazione della collaborazione in atto con la Direzione regionale.

Per quanto riguarda lo schema di bilancio è stato sottolineato che le organizzazioni di volontariato di piccole dimensioni adottano una contabilità di tipo finanziario e il relativo principio di cassa mentre quelle più strutturate o che comunque ricevono fondi ai sensi della L.80/2005 quello della competenza economica.

Pertanto, preso atto delle argomentazioni formulate e della recente normativa fiscale in materia, il relatore propone di approvare due schemi distinti di bilancio, che tengano conto delle diverse realtà associative presenti sul territorio regionale, accompagnati da una nota introduttiva, di cui all' allegato A).

I Centri di servizio promuovono il volontariato, in tutte le sue forme, operando in maniera capillare sull'intero territorio regionale e la loro attività ha prodotto un evidente risultato, verificabile nel numero delle organizzazioni presenti in tutte le province e in quello delle organizzazioni che richiedono l'iscrizione ai registri regionali.

Sulla base dei provvedimenti di Giunta 2641/07 e 3117/2008 è stato attivato un tavolo di confronto per un'omogenea interpretazione dei criteri di iscrizione/conferma al registro regionale del volontariato e una forma di collaborazione tra la Direzione regionale Servizi sociali e CSV per la consegna delle pratiche, che necessita, allo stato attuale, di un atto ufficiale per la definizione dei compiti di entrambi i soggetti.

Il relatore propone pertanto, l'approvazione di un accordo di collaborazione, individuato nell' allegato B), che regoli il rapporto in essere tra CSV provinciali e Direzione Servizi sociali, prevedendo la costituzione di un tavolo di lavoro permanente di verifica e monitoriaggio della collaborazione avviata.

Relativamente alla proposta di una parziale modifica delle modalità per la gestione del registro regionale, si ricorda che le organizzazioni di volontariato nel territorio veneto intervengono con la loro attività in ambiti sempre più ampi ed è necessario riconsiderare, ai fini dell'iscrizione, le attività delle organizzazioni che si occupano di solidarietà internazionale, anche se l'attività di volontariato non è svolta prevalentemente sul territorio regionale, le organizzazioni che con il loro operato concreto si rivolgono alla valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici nonché a quelle organizzazioni che si occupano della tutela dei diritti delle famiglie disagiate.

Il relatore ritiene dunque di proporre il perfezionamento dei criteri per l'iscrivibilità delle ODV, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia di volontariato, e di individuare negli "ambiti" e non negli "obiettivi" le aree nelle quali tali soggetti devono operare per poter essere iscritti al registro regionale del volontariato. Le modalità per la gestione del registro e i criteri di iscrivibilità, saranno pertanto quelli individuati nell'allegato C).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Vista la Legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • Visto l'art. 4 della Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40;
  • Visto il D. M. 8 ottobre 1997;
  • Vista la DGR del 7 agosto 2007 n. 2641;
  • Vista la DGR 3317 del 21.10.2008;
  • Vista la DGR del 10.03.2009 n. 605;

delibera

1. di considerare le premesse e gli allegati A), B) e C) parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;

2. di approvare gli schemi di bilancio di cui all' Allegato A), per l'adozione da parte delle ODV iscritte al registro regionale;

3. di approvare l'Accordo di collaborazione (Allegato B) che regola il rapporto tra la Direzione regionale Servizi sociali e i Centri di servizio provinciali, demandando al Dirigente regionale della Direzione medesima, la sottoscrizione dell'accordo e tutti gli adempimenti e atti conseguenti;

4. di adottare le modalità per la gestione del registro regionale e i criteri di iscrivibilità individuati nell' Allegato C);

5. di disporre l'inserimento dei suddetti allegati nel sito internet della Regione Veneto.


(seguono allegati)

4314_AllegatoA_221541.pdf
4314_AllegatoB_221541.pdf
4314_AllegatoC_221541.pdf

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