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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 26 gennaio 2010


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009

Attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" - Gestione del trasferimento delle competenze alle Province in materia urbanistica.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso riferisce:

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 avente per oggetto "Norme per il Governo del Territorio" ha stabilito criteri, indirizzi, metodi e contenuti dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

La pianificazione, così come prevista dalla LR 11/2004, si articola in:

a)     piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);

b)     piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

c)     piano di assetto del territorio comunale (PAT) o piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piano degli interventi (PI);

d)     piani urbanistici attuativi (PUA).

In base all'assetto delineato dalla L.R. 11/2004, che mantiene il rapporto di sovra ordinazione tra piani, la Regione approva i PTCP, mentre spetta alla Provincia l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, indipendentemente dall'approvazione del PTCP da parte della Regione. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, della sopra citata legge (così come modificato dall'art. 3 della LR 26/2009), infatti, dispone: "Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione, nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni trascorsi i quali se prescinde dal parere della commissione consiliare". La legge regionale 26/2009, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 48, prevede che siano riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all'approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell'articolo 48, comma 4, previgente all'entrata in vigore della legge stessa.

In ogni caso la Provincia, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 48 sopra citato, può "concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso". Ciò implica sottoscrizione di un accordo tra Regione e Provincia in merito non solo all'approvazione degli strumenti urbanistici in itinere ma anche di quelli che si trovano in fase iniziale. In tal senso, quindi, appare opportuno approvare uno schema di "accordo" (Allegato A) per la gestione delle deleghe in materia urbanistica, che individui modalità e tempi di approvazione degli strumenti urbanistici e definisca diritti e obblighi reciproci tra Provincia e Regione, anche in relazione all'impiego di risorse umane regionali.

Come sopra evidenziato, il passaggio di competenze alle Province si concretizza con l'approvazione dei PTCP e comunque con il decorso dei termini assegnati alla Regione per la loro approvazione. Ne consegue che la Regione, in fase di prima applicazione, ha a disposizione per l'approvazione dei PTCP, 180 giorni (per quanto concerne la fase di spettanza della Giunta) che rimangono sospesi per 120 giorni (dall'invio del piano in Consiglio regionale) durante i quali la competente commissione consiliare deve esprimere il proprio parere. Per organizzare il passaggio delle competenze alle province la Regione ha a disposizione ulteriori novanta giorni. Tali termini, pur non essendo perentori per l'approvazione dei piani, risultano, invece, perentori per quanto riguarda l'esercizio delle competenze in materia urbanistica alle province, considerato che la norma (fin dalla sua formulazione originaria) ha scisso i due aspetti.

Considerato che alcune Province hanno inviato in Regione il PTCP adottato, facendo decorrere i termini indicati al comma 4 del predetto articolo 48, si rende necessario organizzare il passaggio delle competenze urbanistiche in modo che esso avvenga correttamente ed in tempi brevi.

Conseguentemente, visto l'approssimarsi di tali scadenze, risulta necessario individuare e disciplinare tutte le azioni volte a garantire un corretto e compiuto passaggio delle competenze urbanistiche alle Province.

A tal fine, dunque, è stata predisposta una ricognizione dei procedimenti in itinere e delle attività attualmente gestite dalla Regione, distinguendo quelle che per espressa disposizione di legge rimangono in capo alla Regione da quelle che, invece, sono di competenza provinciale e, pertanto, sono trasferite nel momento in cui sussistono le condizioni.

In particolare rientra nel novero delle competenze provinciali l'approvazione di:

a)     Varianti ordinarie al piano regolatore ai sensi dell'art. 50, comma 3, Legge regionale n. 61/1985 e relative controdeduzioni in caso di avvenute approvazioni con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85;

b)     varianti ai piani regolatori ai sensi dell'articolo 50, comma 9, in quanto i termini "struttura regionale" di cui al comma 12 del medesimo articolo vanno intesi come "struttura provinciale";

c)     varianti al piano regolatore ai sensi dell'articolo 48, comma 1, LR 11/2004;

d)     varianti al piano regolatore ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 327/2001;

e)     varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni;

f)       piani di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;

g)     piani di Assetto del Territorio e Piani di Assetto del Territorio Intercomunali in copianificazione con la Regione ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 11/2004.

In considerazione della complessità della problematiche da affrontare della necessità di gestire la fase di transizione in modo tale da non ritardare la conclusione dei procedimenti in corso e da garantire alle Province il supporto tecnico-amministrativo necessario, viene istituito presso la Direzione Regionale Urbanistica un Tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto con gli enti locali, allo scopo di trasmettere le conoscenze acquisite nei circa quarant'anni di attività della Direzione Urbanistica e di apportare un contributo alla definizione delle politiche del territorio. Nel contempo il Tavolo tecnico rappresenta la sede per la gestione delle criticità sopra individuate, soprattutto in riferimento agli accordi di copianificazione già sottoscritti per la redazione di PAT-PATI e alla gestione del contenzioso. Con successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Urbanistica, verrà individuato un gruppo di lavoro costituito da dipendenti della Direzione Urbanisticacui verrà affidata la gestione del predetto tavolo tecnico; qualora si rendessero necessarie ulteriori specifiche competenze il gruppo di lavoro potrà essere integrato dai dipendenti di altre direzioni, individuati dai rispettivi dirigenti.

Nell'ambito di una fattiva collaborazione con le Province la Direzione Urbanistica è incaricata di porre in essere ogni ulteriore azione utile a garantire un corretto e sollecito trasferimento o utilizzo degli strumenti necessari all'esercizio delle nuove competenze.

In sede di accordo con ciascuna Provincia, sulla base dello schema generale rappresentato dall'allegato A,potrà essere convenuta l'opportunità di mantenere ilreferente regionale per le attività di copianificazione di PAT/PATI già in essere al fine di garantire continuità al lavoro svolto.Gli argomenti contenuti nel predetto accordo ed elencati all'articolo 5 a titolo esemplificativo potranno essere sviluppati in modo diverso per ogni singola provincia.

In sede di accordo, inoltre, potrà essere convenuto, con ciascuna Provincia, l'eventuale partecipazione della Regione a commissioni tecniche provinciali o conferenze di servizi. Analogamente potrà essere concordato l'utilizzo del Comitato Tecnico di cui all'articolo 27 della LR 11/2004, nel caso in cui si renda necessaria l'espressione di un parere tecnico in materia urbanistica e non sia ancora operativo un analogo organo tecnico provinciale.Rimane, invece, in capo alla Regione la competenza all'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 47 della L.R. 11/2004. Le modalità e i criteri per l'erogazione dei predetti contributi vengono definiti, ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, dalla Giunta regionale.

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni e agli atti presenti negli archivi regionali occorre distinguere tra banche dati informatiche e archivi cartacei.

Considerato che la Regione del Veneto ha già investito ingenti risorse nella realizzazione di un sistema informativo gestionale per l'urbanistica appare conveniente, sia per rendere immediatamente operative le Provincie sia al fine di valorizzare gli investimenti effettuati, estenderne l'utilizzo alle Provincie per le competenze in corso di trasferimento.

L'accesso al predetto sistema informativo avverrà attraverso la extranet regionale, che collega già attraverso una rete sicura e dedicata Provincie e altri Enti al sistema informativo regionale. Tale collegamento consentirà immediatamente la consultazione dei dati e, una volta acquisite le competenze urbanistiche, anche l'aggiornamento dell'esistente e l'espletamento di tutte le funzioni previste.

Alla Regione resterà comunque garantita la visualizzazione delle informazioni, al fine di acquisire, attraverso i frequenti monitoraggi dei processi di trasformazione territoriale, l'aggiornamento della situazione della pianificazione urbanistica per predisporre eventuali affinamenti della LR 11/2004 o la redazione di specifici atti di indirizzo.

L'archivio cartaceo degli strumenti urbanistici vigenti rimane presso la Regione Veneto che ne cura la gestione e la consultazione da parte delle Province. L'estrazione di copie dei documenti cartacei avverrà secondo le modalità che verranno definite con un successivo decreto del dirigente della direzione urbanistica.

Quanto al contenzioso, con il conferimento delle funzioni sopra descritte spetta alla Provincia ogni azione amministrativa in esecuzione di giudicati riferibili ad atti che rientrano nelle competenze provinciali acquisite dalle Province ai sensi dell'articolo 48 LR 11/2004, e la legittimazione processuale nei contenziosi relativi ai provvedimenti da essa adottati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTA LR 11/2004 ;

VISTA LR 23/2005;

VISTA LR 18/2006;

VISTA LR 4/2008;

VISTA LR 26/2009;

VISTO il DPR 447/1998;

delibera

  1. di approvare schema di "accordo tipo" (Allegato A) che individua modalità e tempi di approvazione degli strumenti urbanistici e definisca diritti e obblighi reciproci tra Provincia e Regione;
  2. di incaricare l'Assessore alle Politiche per il territorio alla firma "dell'accordo" con ciascuna Provincia, opportunamente emendato in ragione della specificità di ogni Provincia;
  3. di dare atto che Regione e Provincia, in sede di accordo, potranno convenire, a termini del comma 4 bis dell'art.48 della LR 11/04un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso;
  4. di istituire e gestire un "Tavolo tecnico permanente di sviluppo disciplinare" di approfondimento e confronto con gli enti locali in materia urbanistica, la cui responsabilità è affidata alla Direzione Urbanistica;
  5. di incaricare il dirigente della Direzione urbanistica a costituire un gruppo di lavoro finalizzato alla soluzione delle problematiche meramente gestionali connesse al passaggio di competenze;
  6. di dare atto che per effetto del conferimento delle funzioni indicate nel presente provvedimento spetta alla Provincia ogni azione amministrativa in esecuzione di giudicati riferibili ad atti che rientrano nelle competenze provinciali acquisite dalle Province ai sensi dell'articolo 48 LR 11/2004 e la legittimazione processuale nei contenziosi relativi ai provvedimenti da essa adottati;
  7. di incaricare la Direzione Sistema Informatico di apportare al sistema informativo gestionale per l'urbanistica le modifiche necessarie a estenderne l'utilizzo alle Provincie per le competenze in corso di trasferimento;
  8. di incaricare le Province dell'utilizzo del sistema informativo gestionale per l'urbanistica per la consultazione dei dati e, una volta acquisite le competenze urbanistiche, anche per l'aggiornamento dell'esistente e l'espletamento di tutte le funzioni previste;
  9. di mantenere l'archivio cartaceo degli strumenti urbanistici comunali presso la Regione Veneto;
  10. di dare atto che levarianti ai piani regolatori di cui all'articolo 50, comma 9, rientrano tra quelle di competenza provinciale;
  11. di dare mandato al Dirigente Regionale responsabile della Direzione Urbanistica di emanare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento.


(seguono allegati)

4010_AllegatoA_221138.pdf

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