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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2463 del 04 agosto 2009
Modifiche ed aggiornamento del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012. Approvazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge regionale 5 gennaio 2007, n.1.
L'Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 (PFVR) è stato approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n 1.
Il primo comma dell'art. 4 della suddetta legge autorizza la Giunta Regionale ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sentita la competente Commissione consiliare, sempre che non incidano sui criteri informatori del medesimo, ivi compresi gli aggiornamenti alle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza che accompagna lo specifico strumento di pianificazione.
Con DGR n. 2653 dell'11.09.2007 la Giunta regionale è intervenuta una prima volta con alcune modifiche e correzioni che hanno riguardato gli Allegati A (Regolamento di attuazione), B (Cartografia) e D (Misure di attenuazione) del PFVR.
Successivamente la Giunta regionale è intervenuta ulteriori due volte ad apportare alcune puntuali modifiche, volte alla risoluzione di specifiche problematiche: con DGR n. 3855 del 9.12.2008 è stata revocata la ZRC "Isolona" (Comune di Vidor, TV) ai fini della risoluzione del contenzioso aperto presso il TAR Veneto avente per oggetto l'omonima Azienda faunistico venatoria, mentre con DGR n. 915 del 7.04.2009 si è provveduto all'aggiornamento delle misure di attenuazione previste per il sito Rete Natura 2000 IT3230044 "Fontane di Nogarè" (BL).
Con nota protocollo n. 468784 del 12.9.2008 il competente Assessorato regionale chiedeva alle Amministrazioni provinciali e ai rappresentanti regionali delle Associazioni venatorie riconosciute di segnalare, con particolare riferimento alle Zone di Ripopolamento e Cattura ricadenti al di fuori dei siti Rete Natura 2000, esigenze di "rivisitazione" cartografica anche alla luce dell'intervenuto deposito della Sentenza del Consiglio di Stato 4099/2008 che ha definitivamente risolto, per lo meno sul piano giuridico, la questione riguardante i cosiddetti "corridoi" tra Aziende faunistico venatorie ed Istituti di protezione.
Le istanze pervenute da parte delle Amministrazioni provinciali (che, nella maggior parte dei casi, riportano a loro volta le segnalazioni e le richieste provenienti dagli Ambiti territoriali di Caccia e, più in generale, dal mondo venatorio) configurano tuttavia, più che un necessario aggiornamento di puntuali situazioni, una vera e propria revisione complessiva delle superfici a regime di protezione previste dal PFVR.
E' evidente che un tale approccio "revisionistico", seppure limitato alla collocazione degli istituti di protezione, esula dalle competenze affidate alla Giunta regionale dal citato articolo 4 comma 1 della L.R. 1/2007 ("...modifiche necessarie...che non incidano sui criteri informatori del Piano...") e si configura piuttosto come una vera e propria rivisitazione complessiva dello stesso Piano faunistico venatorio regionale, rivisitazione che più propriamente si realizza, ai sensi di legge, attraverso l'approvazione di un nuovo Piano faunistico venatorio regionale allo scadere naturale di quello attualmente vigente.
Si evidenzia, al riguardo, che la gran parte delle istanze di modifica (che contemplano la ridefinizione dei confini di alcuni istituti, ma anche la cancellazione in toto e la neo-istituzione di intere ZRC) trova giustificazione, nelle argomentazioni delle Amministrazioni proponenti, nella scarsa produttività degli istituti attualmente vigenti e quindi nell'esigenza di una "migliore collocazione", mentre solo in alcuni casi si lamentano situazioni oggettive di modifiche territoriali intervenute posteriormente all'approvazione del PFVR.
D'altra parte la "filosofia" pianificatoria sottesa alla normativa regionale (che discende da quella nazionale) riconosce nell'arco quinquennale il periodo ottimale di validità della pianificazione stessa, in grado di contemperare esigenze di adattamento ad eventuali modifiche ambientali ed esigenze di stabilità nella collocazione degli istituti di protezione, stabilità necessaria per il raggiungimento di obiettivi di gestione faunistico-venatoria.
Ne consegue l'opportunità di evitare il susseguirsi di "approssimazioni successive" (che oltretutto comportano oneri gestionali eccessivi ed incertezza applicativa) e optare invece per un aggiornamento complessivo e tempestivo alla naturale scadenza del ciclo pianificatorio, senza quindi interventi di proroga dell'attuale PFVR, e ciò a partire da un'approfondita e rigorosa analisi dei dati territoriali più aggiornati a disposizione.
Alla luce di quanto sopra esposto, giunti ormai al "giro di boa" dell'attuale ciclo pianificatorio (la cui durata naturale si concluderà al termine della stagione venatoria 2011-2012) si ravvisa in questa sede l'opportunità di sospendere gli aggiustamenti "in corsa" della collocazione degli istituti, promuovendo invece, a partire già dal prossimo anno, l'avvio di tutti gli studi e gli approfondimenti (a partire da un corretto e condiviso approccio al calcolo della superficie agro-silvo-pastorale - TASP), necessari al fine di fornire alle Amministrazioni provinciali tutti gli elementi utili ad una corretta ed uniforme proposizione, nell'ambito dei rispettivi piani faunistico venatori provinciali, dei contenuti pianificatori, da recepirsi nel prossimo Piano faunistico venatorio regionale.
Tutto ciò premesso, si propone in questa sede di limitare le modifiche al Piano faunistico venatorio regionale vigente alle sole "correzioni" d'ufficio sotto elencate e debitamente motivate:
mentre non risultano necessarie integrazioni/modifiche delle misure di attenuazione già previste dal vigente Allegato avuto riguardo ai siti IT3230022 "Monte Grappa" e IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle".
L'Allegato D viene altresì aggiornato alla luce delle modifiche già approvate con DGR n. 915 del 7.04.2009, concernenti l'aggiornamento delle misure di attenuazione previste per il sito Rete Natura 2000 IT3230044 "Fontane di Nogarè" (BL) (la dicitura: "- spostamento dell'area destinata all'istituzione del campo di addestramento cani al di fuori del sito" è soppressa).
Le suddette proposte di modifica sono state sottoposte, ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L.R. 1/2007, alla competente Commissione consiliare, che nella seduta del 27 luglio 2009 ha espresso all'unanimità parere favorevole (parere alla Giunta regionale n. 728 del 28 luglio 2009), proponendo peraltro alcune modifiche alla formulazione della modifica all'articolo 7 c. 1 lettera a) del Regolamento di attuazione, di cui sopra, nonché invitando la Giunta regionale a "...prendere in considerazione per la provincia di Venezia anche altre variazioni a carico dell'allegato B "Cartografia" rispetto a quelle già proposte nel provvedimento in oggetto, a condizione tuttavia di una sostanziale compensazione delle superfici sottratte all'esercizio venatorio. Ciò in relazione alla necessità di tener conto dell'impatto negativo sul territorio dell'ATC n. 3 arrecato alla realizzazione e apertura del nuovo passante autostradale.".
In relazione a quanto sopra, esaminate le proposte di modifiche cartografiche trasmesse dalla Provincia di Venezia con nota prot. 17132/09 del 6 marzo 2009, si ritiene opportuno, per le finalità evidenziate nel suddetto parere della 4° Commissione consiliare, accogliere le seguenti modifiche concernenti la conterminazione di Zone di Ripopolamento e Cattura, modifiche che complessivamente consentono di ottenere un aumento della superficie cacciabile a carico dell'ATC VE3 "Centrale" (interessato nell'ultimo periodo da una notevole riduzione del territorio agro-solvo pastorale in esito al completamento del passante autostradale di Mestre), con sostanziale compensazione attraverso le modifiche delle ZRC ricadenti nell'ATC 4 "Cavarzere-Cona" caratterizzato da una notevole disponibilità di territori ad elevata valenza faunistica:
L'operazione di riequilibrio territoriale comporta quindi complessivamente una diminuzione di superficie protetta in provincia di Venezia pari a - 274 ha. A tale riguardo, si evidenzia che tale superficie corrisponde a una parte sostanzialmente non significativa delle superfici complessivamente sottoposte a divieto di caccia a livello provinciale (per la precisione lo 0,5%), laddove queste ultime incidono per oltre il 30% sul territorio agro-silvo pastorale della medesima provincia.
Infine, con il presente provvedimento si dispone l'approvazione dell'Allegato A, dell'Allegato B, dell'Allegato C e dell'Allegato D, facenti parte integrante del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente rispettivamente gli Allegati A (Regolamento di attuazione), B (Cartografia), C (Quadri riepilogativo regionale), e D (Quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione d'incidenza) del Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 precedentemente approvati con L.R. 1/2007 e successive modifiche, costituendone la versione coordinata ed aggiornata alla luce delle modifiche approvate con il presente provvedimento e con i già citati atti: DGR 2653/2007, DGR n. 3855 del 9.12.2008, DGR n. 915 del 7.4.2009 nonché secondo quanto disposto con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265 del 19.9.2008.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l'approvazione del seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO l'art. 4, commi 1 e 3 della L.R. n. 1/07;
SENTITE le Province;
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 2653 dell'11.09.2007, n. 3855 del 9.12.2008 e n. 915 del 7.4.2009, nonché il Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca n. 31 del 16.9.2008 e il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265 del 19.9.2008;
PRESO ATTO dell'Ordinanza TAR Veneto n. 934 del 12.12.2007, del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 18.11.2008, nonché del decreto del Dirigente del Settore Caccia e Pesca della Provincia di Venezia n. 2008/00575 del 13.05.2008;
VISTO il parere della quarta Commissione Consiliare n. 728 del 28 luglio 2009;
delibera
(seguono allegati)
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