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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 28 agosto 2009


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2305 del 28 luglio 2009

controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari Elena Donazzan riferisce quanto segue:

la Giunta Regionale con propria delibera n. 1041, dell'11 aprile 2006, ha recepito, tra le altre, le "Linee guida applicative del Reg. n. 853/2004/CE sull'igiene dei prodotti di origine animale". Tali linee guida stabiliscono:

  • la possibilità di vendita dei capi abbattuti a caccia ad un dettagliante locale da parte del cacciatore;
  • l'obbligo di applicazione del Regolamento (CE) 853/2004 ai capi abbattuti nell'ambito dei piani di limitazione e controllo della fauna selvatica, previsti dall'art. 19 della Legge 11.02.92 n. 157 e Legge Regionale 09.12.1993, n. 50.

Tuttavia, poiché tali indicazioni non sono esaustive si è ritenuto necessario definire con maggiore accuratezza il percorso del controllo sanitario dei capi abbattuti e della loro immissione in commercio. Un controllo omogeneo su tutto il territorio regionale garantisce le medesime garanzie sanitarie a tutti i consumatori.

In tale contesto è dunque necessario definire con precisione la destinazione delle carni, i requisiti dei centri di raccolta e di lavorazione della selvaggina, le istruzioni operative post-abbattimento e la modulistica da utilizzare per l'inoltro dei capi abbattuti.

Il favorire comportamenti univoci sul territorio, con un percorso chiaro per i cacciatori e per quanti effettuano piani di limitazione e controllo della fauna selvatica, consente una razionalizzazione delle risorse degli organi preposti al controllo ufficiale pur mantenendo la completa tutela del consumatore.

A tal fine e per garantire una procedura omogenea in tutto il territorio della Regione del Veneto si sono predisposti gli allegati A, B, C e D al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante:

Allegato A: indicazioni tecniche per il controllo delle carni di selvaggina abbattuta.

Allegato B: modulistica per la cessione diretta di selvaggina.

Allegato C: modulo di invio della selvaggina ad un centro di lavorazione.

Allegato D: check-list per il riconoscimento dei centri di lavorazione della selvaggina.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 6 della Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e campiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, con la quale è stato adottato il nuovo ordinamento di bilancio e contabilità della Regione;

VISTO il " Libro Bianco sulla sicurezza alimentare" della Commissione Europea 12 gennaio 2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854, e 882/2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2075/2005 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la DGR 1041/2006;

VISTA la DGR 3710/2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la DGR 2560/2008;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;]

delibera

1. di approvare gli allegati A, B, C e D al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante:

Allegato A: indicazioni tecniche per il controllo delle carni di selvaggina abbattuta;

Allegato B: modulistica per la cessione diretta di selvaggina;

Allegato C: modulo di invio della selvaggina ad un centro di lavorazione;

Allegato D: check-list per il riconoscimento dei centri di lavorazione della selvaggina.

2. di dare mandato all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, dell'attuazione degli ulteriori eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per dare attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento anche a implementazione dello stesso;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione del Veneto per opportuna pubblicità dell'atto.


(seguono allegati)

2305_AllegatoA_217605.pdf
2305_AllegatoB_217605.pdf
2305_AllegatoC_217605.pdf
2305_AllegatoD_217605.pdf

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