Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 29 gennaio 2008


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4125 del 18 dicembre 2007

Reg. (CE) n. 853/04: deroga alla completa eviscerazione dei lagomorfi e volatili ai fini della commercializzazione. Approvazione dell'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il Regolamento n. 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale prevede la possibilità che lo Stato Membro, nell'ambito della produzione ai fini della commercializzazione dei lagomorfi (es conigli e lepri) e volatili parzialmente eviscerati possa concedere deroghe alla completa eviscerazione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, allegati II e III del sopra citato regolamento senza compromissione degli obiettivi del medesimo.

Pare opportuno precisare che, la messa in commercio di animali parzialmente eviscerati, quali ad esempio la quaglia e il pollo detto"sfilato" o "tradizionale"posto in vendita con testa e zampe, oltre ad essere una pratica per tradizione da sempre in essere nel territorio italiano, non comporta alcun problema di sicurezza alimentare. Tale deroga risulta essere una necessità meramente commerciale poiché trattandosi di un provvedimento già adottato da altri paesi della comunità europea, con il quale essi possono commercializzare detti prodotti in tutto l'ambito comunitario, non estenderla al territorio regionale significherebbe limitare le potenzialità commerciali e generare disparità di condizioni.

L'opportunità di un provvedimento derogatorio è stato posto nei competenti uffici regionali ove il comparto produttivo avi-cunicolo è maggiormente sviluppato, quali quelli del Veneto e Emilia Romagna e riportato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 15 novembre 2007 ha sottoscritto l'intesa, con la quale si prevede la deroga alla completa eviscerazione del pollame e dei lagomorfi, nei termini da essa sanciti.

Si propone, pertanto, di approvare l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 15 novembre 2007, n. 250, Allegato A al presente provvedimento, e nel contempo si coglie l'opportunità, nel concetto della semplificazione amministrativa, di unificare i due documenti di accompagnamento degli animali inviati al macello, previsti dalla vigente normativa, in un unico modello. A tal fine la competente struttura regionale ha predisposto l'Allegato B al presente provvedimento, quale modello unico ed integrato per la movimentazione degli animali che comprende le informazioni sulla catena alimentare indispensabili per l'invio degli animali al macello.

Per quanto riguarda le informazioni pertinenti la catena alimentare, contenuta nel modello unico, ed in particolare riguardo alle informazioni relative allo stato di salute degli animali, si sottolinea come sia esplicitamente indicato in calce a tale dichiarazione il nome, cognome, indirizzo e posizione di iscrizione all'albo degli ordini dei medici veterinari del veterinario aziendale, che si fa garante di tali informazioni.

E' necessario definire, inoltre, rispetto alla compilazione del modello unico, il ruolo e la responsabilità del proprietario degli animali (soccidante) e del detentore degli stessi (soccidario). Trattandosi di una materia prettamente tecnica si demanda l'emanazione del relativo provvedimento al dirigente regionale dell'Unità di Progetto sanità animale ed igiene alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il Reg. (CE) del 29 aprile 2004, n. 853;

VISTA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 15 novembre 2007, n. 250.]

delibera

1.      di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 15 novembre 2007, n. 250, Allegato A, il quale fa parte integrante del presente provvedimento;

2.      di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il modello unico ed integrato, Allegato B, il quale fa parte integrante del presente provvedimento;

3.      di demandare al competente Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare la emanazione di eventuali e ulteriori modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

(seguono allegati)

4125_AllegatoA_202616.pdf
4125_AllegatoB_202616.pdf

Torna indietro