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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 18 dicembre 2007


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3710 del 20 novembre 2007

D.G.R. del 11 aprile 2006, n. 1041: Modalità di Riconoscimento e Registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari - Elena Donazzan di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott. Francesca Martini, riferisce quanto segue:

la Giunta Regionale ha provveduto con proprio provvedimento del 11.04.2006, n. 1041, a recepire i quattro accordi relativi a:

A.     linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28.01.2002 (accordo rep. N. 2334 del 28.07.2005);

B.      linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (accordo rep. N. 2395 del 15.12.2005);

C.     linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari; (accordo rep. N. 2470 del 09.02.2006);

D.     linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale (accordo rep. N. 2477 del 09.02.2006).

Detto provvedimento, entrato nella sua piena applicazione, consente l'avvio dell'allineamento delle procedure amministrative per il Riconoscimento e la Registrazione delle strutture alimentari alla normativa comunitaria di settore sebbene, a tutt'oggi, alcuni specifici aspetti non abbiano ancora avuto chiare indicazioni da parte dei competenti organi di programmazione centrale.

Particolarmente delicata, infatti, risulta essere la gestione degli iter "autorizzativi" comunitari delle strutture che producono, lavorano, trasformano, distribuiscono e somministrano alimenti che sino ad oggi erano obbligate al solo rispetto della normativa nazionale (ex art.2, Legge n.283/1962).

In particolare, mentre i percorsi "autorizzativi" comunitari relativi alle soprarichiamate strutture produttive che si occupano di alimenti di origine animale, i cosiddetti "riconoscimenti", risultano di più facile riorganizzazione poiché già armonizzate a livello regionale sin dal 2003 (DGR 24.06.2003, n.1874, e successive integrazioni), al contrario, si sono resi non più derogabili specifici provvedimenti per le già soprarichiamate strutture che si occupano, invece, degli alimenti diversi da quelli di origine animale.

Dette strutture, infatti, fino al 31.12.2005, non necessitando di specifici provvedimenti di "registrazione" potevano lavorare e commercializzare i prodotti alimentari, in ambito comunitario, sulla base della sola legislazione sanitaria, ancorché fondata su principi e/o procedure amministrative diverse tra i vari Stati Membri; di detta evidente differenza amministrativa la Comunità Europea era pienamente cosciente tant'è che, sin dalla pubblicazione nel 2000 del Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare, aveva individuato, tra le priorità, la necessità di procedere ad una armonizzazione procedurale in modo da assicurare pari modalità di identificazione per tutte le strutture produttive di alimenti dei diversi Stati Membri.

Pertanto, al fine di armonizzare i percorsi "autorizzativi" comunitari e nelle more della attivazione di un sistema nazionale unico di identificazione delle strutture da "registrare" e/o da "riconoscere", la competente struttura regionale in materia, Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, ha predisposto le linee operative, in allegato al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale e che sono state elaborate a partire dalle linee già emanate con la citata DGR n. 1874/2003, e successive integrazioni, in relazione a quanto emerso dal confronto con la Direzione regionale Affari Legislativi e sulla base, anche, dell'esperienza maturata da altre regioni su analoghi provvedimenti già emanati. Il provvedimento prevede un iter procedurale semplificato che si articola con una modulistica da applicarsi a seconda delle singole tipologie produttive

In particolare, vengono individuati

Allegato A - Quadro generale per le "registrazioni" ed i "riconoscimenti" delle strutture che producono, lavorano, trasformano, distribuiscono e somministrano alimenti,

Allegato B - Procedure e modulistica per la registrazione delle attività svolte in strutture dove si producono, lavorano, trasformano, distribuiscono e somministrano alimenti,

Allegato C - Attestazione di Registrazione;

Allegato D -Procedure per gli stabilimenti per i quali e' previsto il riconoscimento;

Allegato E - Dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia dell'attività svolta dalla ditta;

Allegato F - Modulistica per gli stabilimenti per i quali e' previsto il riconoscimento;

Allegato G - Modulistica per l'invio della pratica di riconoscimento all'unità di progetto;

Allegato H - Importi previsti per le pratiche relative agli stabilimenti soggetti a riconoscimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 117, comma 3 della Costituzione;

VISTO il "Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare" della Commissione Europea 12.01.2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.01.2002;

VISTI i regolamenti (CE) n. 852, 853, 854 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.04.2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'accordo rep. N. 2334 del 28.07.2005, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome;

VISTO l'accordo rep. N. 2395 del 15.12.2005, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome;

VISTI gli accordi rep. N. 2470 e N. 2477 del 09.02.2006, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 giugno 2003, n. 1874, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 che detta "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 che detta "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che detta "Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10.01.1997, n. 1, art. 28, 2° comma, che demanda al Dirigente responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione degli atti già di competenza del Presidente della Giunta Regionale e la D.G.R. del 29.09.2000, n. 3157, applicativa della L.R. n.1/1997;

VISTA la D.G.R. del 08.02.2000, n. 400, con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;

VISTA la Legge Regionale 11.06.1991, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni;]

delibera

1.      di approvare i sotto riportati ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G ed H al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante:

Allegato A - Quadro generale per le "registrazioni" ed i "riconoscimenti" delle strutture che producono, lavorano, trasformano, distribuiscono e somministrano alimenti,

Allegato B - Procedure e modulistica per la registrazione delle attività svolte in strutture dove si producono, lavorano, trasformano, distribuiscono e somministrano alimenti,

Allegato C - Attestazione di Registrazione;

Allegato D - Procedure per gli stabilimenti per i quali e' previsto il riconoscimento;

Allegato E - Dichiarazione di conformita' urbanistica ed edilizia dell'attivita' svolta dalla ditta;

Allegato F - Modulistica per gli stabilimenti per i quali e' previsto il riconoscimento;

Allegato G - Modulistica per l'invio della pratica di riconoscimento all'unita' di progetto;

Allegato H - Importi previsti per le pratiche relative agli stabilimenti soggetti a riconoscimento.

2.      di dare mandato all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare dell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari per dare attuazione a quanto disposto dai succitati regolamenti comunitari e/o da eventuali accordi Stato-Regioni;

3.      di incaricare i responsabili dei Servizi Veterinari ed i responsabili dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Unità Socio Sanitarie del Veneto di dar corso, per gli argomenti di competenza, a quanto riportato negli ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G ed H al presente provvedimento;

(seguono allegati)

3710_AllegatoA_201837.pdf
3710_AllegatoB_201837.pdf
3710_AllegatoC_201837.pdf
3710_AllegatoD_201837.pdf
3710_AllegatoE_201837.pdf
3710_AllegatoF_201837.pdf
3710_AllegatoG_201837.pdf
3710_AllegatoH_201837.pdf

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