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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 20 marzo 2007


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 394 del 20 febbraio 2007

Indirizzi ed interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004 e art. 4 della LR 2/06.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr
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L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Antonio Valdegamberi, riferisce quanto segue.

Con la LR 1/04, art. 34, il Consiglio Regionale ha disposto che la Giunta Regionale provveda, previo parere della competente commissione consiliare, alla nuova programmazione della residenzialità extrospedaliera finalizzata a realizzare un sistema integrato di servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali che assicuri la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio contesto di vita.

Con DGR 464 del 28 febbraio 2006 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo assetto del sistema della residenzialità, in un'ottica di continuità e di implementazione della precedente programmazione avviata con la DGR n. 751 del 10 marzo 2000.

Alla valutazione delle specificità apportate con la DGR 464/06, testè citata, sono emersi alcuni elementi di criticità che hanno necessitato di un ulteriore approfondimento e che sono stati oggetto della predisposizione della CR 24/06, trasmessa alla Quinta Commissione consiliare per il parere di competenza.

La Quinta Commissione Consigliare nella seduta del 7 dicembre 2006 ha esaminato la CR 24/2006 ed ha espresso il proprio parere favorevole trasmesso alla Giunta Regionale con nota n. 127- rif. Prot. n. 15900 del 21 dicembre 2006 avente per oggetto: "Indirizzi ed interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004 e art. 4 della LR 2/06". Il parere favorevole al provvedimento espresso dalla Quinta Commissione Consigliare subordina l'approvazione dello stesso al recepimento da parte della Giunta Regionale delle seguenti modifiche all'Allegato A della CR 24/06:

  1. l'impostazione generale della programmazione regionale deve assicurare la libera scelta della persona nell'accesso ai servizi residenziali per le persone non autosufficienti, pertanto tale principio generale ribadito al paragrafo 2 "La libera scelta del cittadino nel sistema dei servizi residenziali e semiresidenziali" richiede di essere declinato nei successivi punti della deliberazione che prevedono la definizione dei ruoli della Regione, delle Amministrazioni locali, dei Comuni, delle Aziende ULSS e dei Centri di Servizio assicurando il mantenimento della programmazione territoriale quale presupposto per rispondere al bisogno del territorio;
  2. Modificare quanto contenuto al paragrafo 3 "Il ruolo della Regione", punto 2 nel modo seguente:

2) il fabbisogno di residenzialità e semiresidenzialità secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nella normativa vigente (art. 34, LR 1/'04 e art. 27, LR 9/'05);

  1. modificare ala paragrafo 7 "Gli indirizzi della programmazione", con la soppressione dei seguenti paragrafi:

"Questa nuova programmazione supera quindi i vincoli territoriali delle Aziende ULSS e considera il sistema della risposta residenziale con una più ampia visione anche sovra provinciale, considera le peculiarità dei territori, considera le evoluzioni sociali e infrastrutturale che gli stessi, a volte anche in modo diametralmente opposto tra loro, hanno visto consolidarsi nel tempo introducendo parametri ed indici correttivi come al seguito indicati.

Solo successivamente ad una precisa rilevazione del patrimonio edilizio esistente e la verifica della sua congruità con gli standard regionali vigenti e con le norme nazionali di riferimento in materia di sicurezza, risulterà possibile la progressiva progettualità di riduzione di quei posti letto che risulteranno carenti sotto il profilo strutturale negli ambiti locali a maggior offerta residenziale, favorendo la loro ridistribuzione in ambiti locali a minor offerta residenziale.

Il calcolo teorico di posti letto necessari, la reale disponibilità immediata e quella programmata dalla Regione in applicazione all'art. 20 del L. 67/85 viene stimata per ambito territoriale di Azienda ULSS, in ottemperanza a quanto stabilito dalla LR 1/04 art. 34, e si basa sugli indici e parametri demografici, tenendo conto delle specifiche situazioni territoriali per quanto attiene alle impegnative di residenzialità con preciso riferimento a quanto disposto dall'Art. 4 della L.R. n° 2/2006.

Tali dati desunti dalla rilevazione ed evoluzione epidemiologia, dall'allargamento e dalla implementazione dei servizi domiciliari e di sostegno alla famiglia, dalle evoluzioni infrastrutturali, e delle trasformazioni sociali che sempre più velocemente tendono a modificare comportamenti e stili di vita delle persone anziane e delle famiglie."

  1. Ribadire il ruolo centrale delle Conferenze dei Sindaci e delle Amministrazioni locali insieme alle Aziende ULSS competenti per territorio nella programmazione e allocazione delle risorse di residenzialità e semiresidenzialità;
  2. Raccordare quanto previsto al paragrafo 3 punto 5, relativo alla programmazione delle impegnative di residenzialità per religiosi con quanto previsto al paragrafo 6 punto 2, e comunque prevedendo esplicitamente che i posti riconosciuti per anziani non facciano parte del fabbisogno complessivo.
  3. Modificare il paragrafo 7, "Gli indirizzi della programmazione" aggiungendo dopo la parola "analisi" (al penultimo paragrafo di pag. 13): "¿., con l'obiettivo di riequilibrare la dotazione dei posti letto e delle impegnative di residenzialità in relazione al fabbisogno territoriali fissato dai parametri suddetti".

Sulla scorta del parere espresso dalla Quinta Commissione sono state apportate le integrazioni all'Allegato A) alla CR/24 del 7 marzo 2006 che sono riportate all'Allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante.

Il relatore pertanto propone alla Giunta Regionale l'approvazione dell'Allegato A) alla presente deliberazione che costituisce il quadro di riferimento ai fini della programmazione regionale e locale dell'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti nei servizi residenziali e che si raccorda con gli indirizzi già espressi nell'ambito della DGR 464/06.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-         VISTA la legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5;

-         VISTA la DGR n. 751 del 10 marzo 2000;

-         VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

-         VISTA la legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, art. 34;

-         VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 27;

-         VISTA la DGR 464 del 28 febbraio 2006;

-         VISTO il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione Consigliare nella seduta del 7 dicembre 2006 trasmesso alla Giunta Regionale con nota n. 127- rif. Prot. n. 15900 del 21 dicembre 2006: "Indirizzi ed interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004 e art. 4 della LR 2/06". ]

delibera

1)      di approvare l'Allegato A) "Assistenza socio-sanitaria alle persone anziane non autosufficienti" alla presente deliberazione che costituisce il quadro di riferimento ai fini della programmazione regionale e locale dell'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti nei servizi residenziali e che si raccorda con gli indirizzi già espressi nell'ambito della DGR 464/06.

(seguono allegati)

394_AllegatoA_195481.pdf

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