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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 27 febbraio 2007


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4221 del 28 dicembre 2006

Delega di funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali sul lago di Garda.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Riferisce l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso.

In attuazione al DPR 616/1977 (artt. 87, 88, 97 e 98) sono state trasferite alla Regione tutte le funzioni amministrative inerenti alla navigazione interna e relativi servizi.

In relazione a detta attribuzione con D.G.R n. 6540 del 9 dicembre 1981 è stata approvata l'acquisizione dal Demanio Pubblico dello Stato al Demanio Regionale delle zone portuali della sponda veneta del Lago di Garda in attuazione dell'art. 11 della Legge n. 281 del 16 maggio 1970;

Con i provvedimenti n. 226/81 e n. 2117/83, la Giunta Regionale ha individuato e delegato i soggetti responsabili del rilascio delle concessioni aventi ad oggetto le aree demaniali ubicate sulla sponda veneta del Lago di Garda.

In particolare, con le note del 18/08/1981, prot.n. 5750 e del 9/07/1984, prot. n. 5283, a firma del Presidente della Giunta Regionale, e con la DGR n. 6032, del 14/11/1986, sono stati determinati i criteri per la ripartizione degli spazi acquei del Lago di Garda.

A seguito di tali disposizioni, l'Ispettorato di Porto di Verona ha provveduto a regolarizzare tutte le concessioni di aree a terra, a lago e di spazi acquei per l'ormeggio fisso nei porti.

Con DGR n. 28 dell'8/01/1985, esecutiva, è stata successivamente delegata ai Comuni rivieraschi del Garda la gestione delle attività artigianali, commerciali e professionali consentite ed in atto a terra nelle zone portuali Gardesane.

Pertanto con P.C.R. del 24 novembre 1988 n. 794 sono state approvate le "direttive per la concessione delle attività artigianali, commerciali e professionali nonché per la gestione delle zone portuali di terra nei porti veneti del Lago di Garda (art. 20 L.R. N. 52/83) ".

Con legge regionale n. 52 del 1.12.1989 avente ad oggetto la "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda" sono state approvate le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio lacuale.

Gli artt. 7 e 8 della suindicata legge regionale 52/89 prevedono che le concessioni per l'occupazione di spazi acquei e l'uso di aree demaniali portuali di terra siano rilasciate dagli Enti Preposti salvo la facoltà di delega per i Comuni;

Con il provvedimento n. 971 del 20/02/1992, avente ad oggetto le "Concessioni a terzi per l'utilizzo di aree e opere demaniali nonché degli spazi acquei interni " la Giunta Regionale ha deliberato la modifica del dispositivo delle citate delibere nn. 226/81, 2117/83, attribuendo al dirigente Generale Responsabile del Dipartimento Demanio e Patrimonio, la competenza al rilascio delle concessioni "de quibus", previa verifica, da parte del Dirigente Generale Responsabile del Dipartimento Viabilità e Trasporti, della compatibilità delle varie assegnazioni con il piano della portualità minore.

Per effetto delle determinazioni assunte con la citata deliberazione n. 971/92, sono stati incaricati gli Uffici degli Ispettorati di Porto dell'istruttoria delle pratiche per l'individuazione delle aree e delle opere nonché per la ripartizione degli spazi acquei in zona portuale, ai fini del rilascio delle concessioni, secondo criteri già formulati dalla Giunta Regionale;

L'intervento coordinato dei Dipartimenti Demanio e Patrimonio e Viabilità e Trasporti ha reso necessaria l'elaborazione di un piano di utilizzazione delle aree ubicate sulla sponda veneta del Lago di Garda.

Tale piano evidenzia le attuali occupazioni a terra e a lago, nonché gli spazi acquei per l'ormeggio fisso; dà indicazioni per le concessioni, introducendo una più razionale distribuzione degli ormeggi fissi; delimita aree a lago, ove verranno posizionate boe d'ormeggio.

Pertanto, con il piano si è voluto dettare dei criteri uniformi per l'utilizzazione delle aree demaniali in gestione alla Regione Veneto, anche in previsione di una futura attuazione, a favore dei Comuni rivieraschi, della delega di cui agli artt. 7 e 8 della Legge Regionale n. 52/89.

Proprio per tale motivo, il piano è stato elaborato dopo aver acquisito il parere dei Sindaci dei Comuni interessati, delle locali Aziende di Promozione Turistica e il parere favorevole della Commissione Consultiva in materia di lavori pubblici, riunitasi in data 14/12/1993 presso la sede del Genio Civile di Verona.

L'elaborazione del piano "de quo" è stata, poi, l'occasione per rivedere i criteri precedentemente adottati per il rilascio delle concessioni.

Tale revisione è stata effettuata considerando sia l'esperienza pregressa, sia le modifiche apportate al Codice della Navigazione dalla legge n. 494/93 recante "disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime".

Ogni piano di utilizzo delle aree portuali è composto da una serie di tavole grafiche che riproducono in adeguata scala le zone portuali di competenza regionale sul Lago di Garda.

In particolare, per ogni area portuale è stata predisposta la seguente cartografia:

Inquadramento scala 1:5000 Carta Tecnica Regionale (C.T.R.)

Estratto P.R.G.

Pianta stato attuale scala 1:200 della struttura portuale con illustrazione dell'odierna distribuzione degli ormeggi;

Pianta di progetto scala 1:200 della struttura portuale con evidenziata la nuova ridistribuzione degli ormeggi secondo il criterio del modulo standard;

Pianta catastale scala 1:1000 della riproduzione per ciascun porto delle aree di competenza regionale (sia a lago, che a terra) con le relative destinazioni d'uso; della delimitazione dei campi boa, oggetto di futura assegnazione.

Eventuali particolari di arredo (scale varie).

Relativamente alla ridistribuzione degli ormeggi si è proceduto secondo il criterio del modulo standard, inteso come lo spazio idealmente occupato da barche omogenee per lunghezza e larghezza, quindi, per ingombro.

Per quanto attiene, infine, alle modalità e alle procedure per il rilascio delle concessioni nelle aree portuali Gardesane, si è ritenuto opportuno introdurre una disciplina organica, fissando criteri uniformi per le varie tipologie di concessioni e, soprattutto, eliminando errate interpretazioni che hanno portato molti concessionari ad una facile elusione della vigente regolamentazione, particolarmente in fase di rinnovo della stessa concessione.

Quanto sopra è stato attuato con D.G.R. 5356 del 8 novembre 1994, con la quale è stata approvata la regolamentazione delle modalità e dei criteri per il rilascio delle concessioni nelle zone portuali in gestione alla Regione Veneto della sponda veneta del Lago di Garda definendo contestualmente per ciascun porto il piano di utilizzazione delle aree. Il provvedimento in parola ha altresì confermato (punto 16 del Reg. allegato sub 2 alla deliberazione n.5356) la competenza del Dirigente del Dipartimento Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione della concessione facendo però salva la possibilità di delega - clausola quest'ultima che ha consentito in questi ultimi anni, agli Ispettorati di Porto di emanare provvedimenti definitivi in materia .

Con D.G.R. n. 20 del 12 gennaio 2001 avente ad oggetto "Attribuzione della competenza al rilascio delle concessioni lacuali e a terra al Servizio Ispettorati di Porto" è stata attribuita al Dirigente del Servizio Ispettorati di Porto la competenza al rilascio delle concessioni di spazi lacuali e a terra.

Conseguentemente al decentramento attuato dal D.Lgs. n. 112/1998, la Regione, con propria Legge n. 11/2001 ha dettato le norme di recepimento delle funzioni ad essa attribuite tra le quali figura la gestione amministrativa del demanio lacuale dello Stato. In particolare l'art. 100 della medesima legge regionale affida alla Giunta Regionale il compito di determinare i canoni di concessione del demanio della navigazione interna che attengono per lo più ad occupazioni di superfici demaniali o all'uso dell'acqua da parte di soggetti pubblici e privati, per compiti istituzionali o per finalità connesse alle attività turistiche e commerciali.

L'art. 61 della L.R. n. 33 del 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" ha conferito ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda le funzioni in materia di demanio lacuale relative a:

a)      concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa pulizia idraulica per finalità turistico ricreative nonché ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

b)      alla realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, come elencati nella lettera a), finalizzati all'uso turistico-ricreativo ed alla manutenzione ordinaria degli stessi.

Con D.G.R. 1880 del 24 giugno 2003 sono state approvate le procedure amministrative afferenti alle competenze degli Ispettorati di Porto in materia di navigazione lacuale, porti lacuali e approdi.

Detta delibera individua le funzioni attualmente in capo all'Ispettorato di Porto di Verona che potrebbero essere delegate ai Comuni rivieraschi quali:

  • tenuta dei registri degli atti di concessione (spazi acquei, spazi a terra e boe);
  • istruttoria per l'individuazione o modificazione delle destinazioni delle aree all'interno dei porti pubblici che possono formare oggetto di concessione;
  • istruttoria per la ripartizione degli spazi acquei, per lo stazionamento dei natanti, di cui al punto 1) dell'art. 15 del r.n.i.;
  • istruttoria per il rilascio di tutte le concessioni di aree e opere demaniali o spazi acquei all'interno dei porti pubblici, finalizzate all'esercizio della navigazione;
  • rilascio di tutte le concessioni di aree e opere demaniali o spazi acquei all'interno dei porti pubblici, finalizzate all'esercizio della navigazione.

Con D.G.R. 1401 del 14 maggio 2004 sono state approvate le modifiche alle procedure per il rilascio e la gestione delle concessioni nelle zone portuali di competenza regionale sul lago di Garda;

La suddetta delibera detta disposizioni dell'intero procedimento per l'assegnazione delle concessioni dello spazio acqueo dei porti per l'utilizzo quali posto-barca, ovvero per boe d'ormeggio e infine di aree a terra - dalle modalità di pubblicazione del bando di concorso, ai requisiti della domanda da presentarsi dagli interessati, alle procedure per la redazione delle graduatorie ufficiali ed ad ogni altro aspetto gestionale, dalla formalizzazione della concessione sino alla sua estinzione - e sono state applicate dall'Ispettorato di Porto di Verona in questi anni, mostrando la loro validità nell'impianto generale.

Si è provveduto col medesimo provvedimento ad adeguare le procedure amministrative relative al rilascio delle concessioni alle novità nel frattempo intervenute in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000.

Al fine di uniformare le attività concessorie delle aree portuali a terra gestite parte dall'Ispettorato di Porto di Verona ai sensi della L.R. 52/83 e s.m.i. e parte dai predetti Comuni rivieraschi ai sensi del P.C.R.794/88 con il presente provvedimento si ritiene opportuno determinare :

A - il soggettoindividuato nei singoli comuni.

B - le tariffe concessorie su tutte le aree a terra di competenza regionale, le quali per un criterio di omogeneizzazione e di razionalizzazione dovranno essere conformi alle previsioni del punto 5 lett.b) comma 8 dell'allegato al PCR n. 794/1988 il quale recita: "canone da fissarsi dai comuni per unità di superficie occupata, sulla base dei seguenti criteri (ed entro limiti minimi e massimi prefissati dall'Ispettorato di Porto di Verona): ubicazione dell'area, natura dell'attività svolta, importanza turistica della zona nonché di altri eventuali elementi che possono influenzare il valore e la redditività del bene."

C - la vigilanzacome previsto dalP.C.R. 794/88 deve essere esercitata dal Comune tramite il corpo della polizia municipale, relativamente alle aree già in gestione ai Comuni medesimi.

D -la pulizia e l'asporto rifiuti negli spazi acquei e negli spazi a terra compresi nelle zone portuali di competenza regionale, oggetto della delega, dovranno essere presi in carico dai singoli Comuni rivieraschi.

In merito alla tutela e difesa dei beni demaniali l'art. 29 della L.R. 52/89 prevede la competenza :

  1. della Regione a mezzo dei rispettivi uffici nella fattispecie l' Ispettorato di Porto 
  2. degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria
  3. dei Comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali la Regione Veneto delibera di avvalersi.

Inoltre l'art. 1235 C.d.N. approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 individua come agente di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto.

Si ritiene che nell'esercizio dell'attività di vigilanza da delegare ai Comuni ai sensi dell'art. 29 della L.R. 52/89 debba essere ricompresa l'attività di rimozione dei natanti e materiali sommersi di cui all'art. 6 della L.R. 55/87 al fine di ottimizzare la massima celerità d'intervento per garantire in tempi brevi il ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione di linea, non di linea, da diporto e in genere di ogni attività portuale.

E - I proventi del rilascio delle concessioni, cheattualmente vengono introitati dalla Regione Veneto in relazione alla tipologia del bene di cui alla L.R. n. 55/87 e L.R. 52/89 per quanto riguarda le aree portuali come sotto descritto:

DESCRIZIONE

SITUAZIONE ATTUALE

Regione
Comune

Aree portuali (acqua) art. 2 L.R. 55/87 e art. 7 L.R. 52/89

Concessioni

100%

0%

Istruttorie

100%

0%

Aree portuali (terra) art. 2 L.R. 55/87 e art. 8 L.R. 52/89

Concessioni

100%

0%

Istruttorie

100%

0%

Boe art. 3L.R. 55/87 e art. 7 L.R. 52/89

Concessioni

100%

0%

Istruttorie

100%

0%

Attualmente i Comuni rivieraschi della sponda veneta del Lago di Garda, con l'applicazione del PCR n. 794 del 24 novembre 1988 stanno gestendo alcune aree a terra entro le zone portuali di competenza regionale con finalità private commerciali, artigianali e direzionali introitando direttamente e totalmentei relativi proventi derivanti dall'attività concessoria come da sotto riportata tabella:

DESCRIZIONE

SITUAZIONE ATTUALE

Regione
Comune

Aree portuali (terra in gestione ai Comuni) PCR 794/88

Concessioni

0%

100%

Istruttorie

0%

100%

Per quanto riguarda l'utilizzo dei proventi dell'attività concessoria di cui agli artt. 7, 8 e 10 della L.R. 52/89, l'art. 11 della medesima legge prevede che gli stessi vengano utilizzati "esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio delle attività di vigilanza secondo i criteri previsti all' art. 6" ; pertanto ivi compresa l'attività di rimozione di natanti e materiali sommersi di cui alla L.R. 24 novembre 1987 n. 55.

F - Coordinamento della Regione Veneto che mantiene un ruolo di coordinamento, pianificazione, vigilanza, monitoraggio e controllo amministrativo tramite l'Ispettorato di Porto di Verona sia sull'uso dei beni demaniali in gestione sia sull'esercizio delle varie funzioni da parte dei Comuni Delegati.

La Giunta Regionale si riserva la facoltà di proporre la costituzione di un soggetto partecipato dalla Regione del Veneto unitamente ai Comuni interessati, preposto al raggiungimento degli scopi che dovranno essere perseguiti al fine di sviluppare la portualità del Lago di Garda nel settore turistico, interscambio merci e pesca e che verranno individuati all'interno del Piano di Area Garda/Baldo in attuazione del P.T.R.C..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • Sentita la Direzione Riforme istituzionali e processi di delega;
  • Visto il R.D. 25 luglio 1904 n. 523
  • Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327
  • Vista la Legge 16 maggio 1970 n. 281
  • Vista la D.G.R. 9 dicembre 1981 n. 6540
  • Vista la L.R. 24 novembre 1987 n. 55
  • Visto il P.C.R. 24 novembre 1988 n. 794
  • Vista la L.R. 1 dicembre 1989 n. 52
  • Vista la D.G.R. 20 febbraio 1992 n. 971
  • Vista la L.R. 30 dicembre 1993 n. 63
  • Vista la D.G.R. 8 novembre 1994 n.5356
  • Visto il D.L.vo 31 marzo 1998 n.112
  • Vista la D.G.R. 12 gennaio 2001 n. 20
  • Vista la L.R. 13 aprile 2001 n. 11
  • Vista la L.R. 4 novembre 2002 n. 33
  • Vista la D.G.R. 24 giugno 2003 n. 1880
  • Vista la D.G.R 14 maggio 2004 n. 1401]

delibera

1)      di delegare ai Comuni rivieraschi della sponda veneta del Lago di Garda - Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone e Malcesine:

  1. le funzioni di cui alla D.G.R. 1880 del 24 giugno 2003 di gestione degli spazi demaniali acquei ed a terra di competenza regionale compresi nei porti pubblici dei Comuni citati nelle premesse con le modalità previste nelle procedure approvate con D.G.R. 5356 del 8 novembre 1994 e con D.G.R. 1401 del 14 maggio 2004 con specificazione a:
    • tenuta dei registri degli atti di concessione;
    • istruttoria per l'individuazione o modificazione delle destinazioni delle aree all'interno dei porti pubblici che possono formare oggetto di concessione;
    • istruttoria per la ripartizione degli spazi acquei all'interno dei porti pubblici, per lo stazionamento dei natanti, di cui al punto 1) dell'art. 15 del r.n.i.;
    • istruttoria per il rilascio di tutte le concessioni di aree e spazi acquei finalizzate all'esercizio della navigazione;
    • rilascio di tutte le concessioni di aree e spazi acquei all'interno dei porti pubblici, finalizzate all'esercizio della navigazione.
    • rilascio di tutte le concessioni a terra.
  2. l'attività di vigilanza anche mediante forme associative di cui all' art. 29 della L.R. 52/89. I proventi derivanti dalle sanzioni saranno introitati dai Comuni ai sensi della L.R. 10 del 28.01.1977.
  3. l'attività di rimozione natanti e materiali sommersi di cui all'art. 73 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327, art. 19 del Regolamento Navigazione Interna approvato con D.P.R. 28/06/1949 n. 631 e art. 6 della L.R. 55/87.
  4. la pulizia e l'asporto dei rifiuti negli spazi acquei e negli spazi a terra compresi nelle zone portuali di competenza regionale, oggetto della delega, dovranno essere effettuati dai singoli Comuni rivieraschi come previsto dalla D.G.R n. 28 del 08/01/1985 e dal punto 8 lett. C) 4 del P.C.R. 24 novembre 1988 n. 794

2)      di ripartire i proventi derivanti dall'attività concessoria ed istruttoria ai comuni singoli come segue:

a) per gli spazi acquei all'interno dei porti pubblici di cui all'art. 2 e delle boe di cui all'art. 3 della L.R. 55/87 e s.m., introitati per la gestione come da tabella sotto descritta:

DESCRIZIONE

Tariffa

Regione

Comune

Aree portuali (acqua)

art. 2 L.R. 55/87 e Art.7 L.R. 52/89

Concessioni

60%

40%

Istruttorie

0%

100%

Boe

Art. 3 L.R. 55/87 e Art.7 L.R. 52/89

Concessioni

60%

40%

Istruttorie

0%

100%

b) sugli spazi a terra già gestiti dalla Regione del Veneto (Ispettorato di Porto di Verona) e ora in capo ai Comuni delegati con la presente proposta saranno applicati i canoni di concessione e le spese d'istruttoria di cui al P.C.R. 794/88 e s.m.i. I relativi proventi saranno ripartiti come da tabella sotto descritta:

DESCRIZIONE

Tariffa

Regione

Comune

Aree portuali (terra)

P.C.R. 794/88

Concessioni

60%

40%

Istruttorie

0%

100%

3)      In alternativa al punto 2) di cui sopra, di ripartire i proventi derivanti dall'attività concessoria ed istruttoria ai Comuni complessivamente organizzati in forma associata secondo le previsioni dell'Art.31 del D.lgs 267/2000 come segue:

a)  per gli spazi acquei all'interno dei porti pubblici di cui all'art. 2 e delle boe di cui all'art. 3 della L.R. 55/87 e s.m., introitati per la gestione come da tabella sotto descritta:

DESCRIZIONE

Tariffa

Regione

Comune

Aree portuali (acqua)

art. 2 L.R. 55/87 e Art.7 L.R. 52/89

Concessioni

50%

50%

Istruttorie

0%

100%

Boe

Art. 3 L.R. 55/87 e Art.7 L.R. 52/89

Concessioni

50%

50%

Istruttorie

0%

100%

b) sugli spazi a terra già gestiti dalla Regione del Veneto (Ispettorato di Porto di Verona) e ora in capo ai Comuni delegati con la presente proposta saranno applicati i canoni di concessione e le spese d'istruttoria di cui al P.C.R. 794/88 e s.m.i. I relativi proventi saranno ripartiti come da tabella sotto descritta:

DESCRIZIONE

Tariffa

Regione

Comune

Aree portuali (terra)

P.C.R. 794/88

Concessioni

50%

50%

Istruttorie

0%

100%

4) di stabilire che i Comuni con i proventi derivanti dagli introiti delle concessioni, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 52/89, dovranno: 1) realizzare interventi sui beni demaniali lacuali finalizzati all'uso turistico/ricreativo ed alla manutenzione ordinaria degli stessi; 2) effettuare la rimozione natanti e materiale sommerso di cui al punto C); 3) svolgere l'attività di vigilanza;

5) di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Mobilità all'adozione di provvedimenti disciplinanti i rapporti operativi tra la Regione Veneto e i Comuni della sponda veneta del Lago di Garda riuniti in forma associata per il riparto dei proventi derivanti dall'attività concessoria;

6) di mantenere in capo alla Regione Veneto il ruolo di coordinamento, pianificazione, vigilanza, monitoraggio e controllo amministrativo tramite l'Ispettorato di Porto di Verona sia sull'uso dei beni demaniali sia sull'esercizio delle funzioni da parte degli enti delegati;

7) di introitare i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni da parte dei Comuni delegati relativi alla gestione degli spazi demaniali sia acquei che a terra di competenza regionale finalizzati come previsto dall'art. 11 della L.R. 52/89 a interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio delle attività di vigilanza in un capitolo di entrata di nuova costituzione;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta minori entrate per la Regione del Veneto;

9) di dare attuazione al presente provvedimento a far data dal 01/07/2007.La Direzione Mobilità, per il tramite dell'Ispettorato di Porto di Verona dovrà provvedere ad attuare tutte le iniziative necessarie al fine di agevolare l'inizio dell'attività da parte dei Comuni delegati.

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