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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 11 luglio 2006


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13 giugno 2006

Linee di indirizzo per il sistema della domiciliarità e della residenzialità Area Disabili - Art. 26 e 27 - L.R. 9/05.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio Sanitaria, Volontariato e Non Profit, Antonio De Poli, riferisce quanto segue.

La L.R. n. 9 del 25 febbraio 2005: "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2005" all'art. 26 ha istituito il fondo per la domiciliarità delle persone con disabilità finalizzato a da realizzare interventi rivolti "alle persone disabili in condizione di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni, della legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati", nonché della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e dell'articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5" .

La stessa L.R. 9/05 all'art. 27 stabilisce che per quanto riguarda la residenzialità per le persone disabili "la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle aziende ULSS ulteriori posti di residenzialità destinati all'accoglienza di persone disabili per il raggiungimento dei livelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 751 secondo gli indirizzi di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1".

In attuazione di quanto disposto dalla LR 9/05 la Giunta Regionale, ha dato le prime disposizioni attuative per la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave (art. 3 della L. 284/97, art. 1 L. 162/98 e Vita Indipendente), sulla base di un programma unitario di intervento, approvato dalle Conferenze dei Sindaci di ogni ambito di A.ULSS .

Con riferimento alle disposizioni della LR 9/05 inoltre la Giunta Regionale è intervenuta con la DGR 4266/05 con la quale ha provveduto ad aggiornare il fabbisogno di residenzialità nel territorio regionale e con DGR 39/06 con la quale da approvato le linee di indirizzo per la predisposizione del "Piano locale della domiciliarità" per le persone non autosufficienti di cui alla DGR 2359/04.

Nell'ambito del quadro complessivo di programmazione regionale, anche al fine di dare completa attuazione a quanto disposto dalla LR 9/05, art. 26 e 27, si rende ora necessario intervenire con apposite linee di indirizzo per la realizzazione a livello locale di un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari rivolti alle persone con disabilità.

La legge 104/92, infatti, ha promosso il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e ha indicato i principi fondamentali per la realizzazione dei processi e dei percorsi di integrazione sociale, attivando la rete di servizi ed interventi territoriali finalizzati alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle disabilità, alla riabilitazione, all'integrazione scolastica, all'integrazione sociale in contesto lavorativo, alla promozione degli interventi finalizzati a favorire l'accessibilità, la vita di relazione e la partecipazione attiva alla vita sociale e della comunità.

La diffusione di una cultura di inclusione sociale, nel mondo della scuola e del lavoro, e la capillare distribuzione nel territorio regionale di servizi diurni e di servizi di supporto alla famiglia, hanno permesso di rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni delle persone con disabilità, anche a quelle in condizione di gravità, riducendo il fenomeno dell'istituzionalizzazione e sviluppando nel territorio regionale la cultura della domiciliarità, intesa come rete insieme di servizi e prestazioni che consentono alla persona di vivere nel contesto sociale di appartenenza, di realizzare progetti di vita e di integrazione sociale .

Nel territorio regionale sono ormai consolidate linee di intervento e ambiti operativi che assicurano alle persone con disabilità i livelli essenziali di assistenza sanitaria, di diagnosi cura e riabilitazione e che favoriscono il riconoscimento del diritto allo studio, al lavoro, alla formazione di un'età adulta e la partecipazione attiva alla vita sociale.

Si tratta di interventi che richiedono tuttavia di essere inseriti in un quadro di programmazione regionale e locale, che definisca finalità, obiettivi e modalità attuative assicurando alle persone con disabilità, soprattutto in età adulta, uniformità ed equità nell'accesso alla rete dei servizi, in un'ottica di continuità tra la rete dei servizi e degli interventi della domiciliarità e quelli della residenzialità.

Il documento allegato definisce le indicazioni per le Conferenze dei Sindaci e per le A.ULSS ai fini della predisposizione del Piano locale della Disabilità, come strumento operativo che attua ed integra il Piano di Zona di cui alla L.R. 56/94. Le linee di indirizzo sono rivolte alla realizzazione di un unico documento di programmazione locale, articolato in due parti; una relativa alla domiciliarità e l'altra alla residenzialità. Sono indirizzi strategici comuni alla domiciliarità e alla residenzialità la realizzazione dello sportello integrato, in analogia a quanto previsto con DGR 39/06 e gli aspetti che riguardano la centralità della presa in carico e della definizione del progetto individuale, sulla base della valutazione approvata dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare del Distretto socio-sanitario.

Per quanto riguarda la domiciliarità si prevede di organizzare gli interventi territoriali negli ambiti omogenei di promozione della autonomia personale, di servizi domiciliari, di servizi diurni, di sostegni economici, di interventi di sollievo. In tale contesto devono essere individuati criteri di accesso e modalità di realizzazione omogenee in ogni ambito territoriale, al fine di assicurare opportunità e risposte la cui attivazione non può prescindere dalla collaborazione e dalla partecipazione attiva di tutti i soggetti e delle risorse della comunità locale.

Per quanto riguarda la residenzialità il documento, in continuità con quanto approvato dalla DGR 464/06 per le persone non autosufficienti, stabilisce che l'accesso alle strutture residenziali, a seguito di valutazione da parte dell'UVMD, avvenga attraverso l'emissione dell'impegnativa di residenzialità rilasciata alla persona dalla A.Ulss di residenza. Viene proposto inoltre che il contributo di rilievo sanitario regionale, collegato con detta impegnativa, sia commisurato al bisogno assistenziale della persona e articolato su due livelli di valorizzazione economica.

Il Piano locale della Disabilità rappresenta pertanto lo strumento di attuazione a livello locale delle disposizioni regionali sulla programmazione degli interventi e dei servizi rivolti alle persone con disabilità. Le Conferenze dei Sindaci e le A.Ulss entro 180 giorni dalla esecutività del presente atto approvano il Piano locale della Disabilità predisposto in collaborazione con tutti i soggetti del territorio. A tal fine l'A.ULSS coordina e provvede alla predisposizione Piano Locale della Disabilità secondo le modalità di coinvolgimento previste per l'elaborazione del Piano di Zona.

La durata del Piano locale della Disabilità è allineata a quella del Piano di Zona con eventuali integrazioni annuali che vengono approvate con le stesse modalità previste per le integrazioni del Piano di Zona.

Con il presente atto, pertanto, il relatore propone di approvare l'Allegato A, contenente "Le linee di indirizzo e disposizioni per la predisposizione del Piano locale della Disabilità" e di incaricare il Dirigente Regionale per i Servizi Sociali alla predisposizione ed emanazione degli atti che si rendono necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 284;
VISTA la legge 21 maggio 1998, n. 162;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;
VISTA la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55;
VISTA la legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5;
VISTA la legge regionale del 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la DGR n. 751 del 10 marzo 2000;
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 26 e 27;
VISTA la DGR n. 4266 del 30 dicembre 2005.

delibera

1)      di approvare "Le linee di indirizzo e disposizioni per la predisposizione del Piano locale della Disabilità", Allegato A, che costituisceparte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)      di incaricare il Dirigente Regionale per i Servizi Sociali alla predisposizione ed emanazione degli atti che si rendono necessari all'attuazione di quanto previsto al punto 1);
3)      di predisporre per la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURV.

(seguono allegati)

1859_AllegatoA_190317.pdf

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