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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 549 del 25 febbraio 2005
D.Lvo. n. 229/1999 _ D.G.R. n.2501/2004. Chirurgia ambulatoriale. Struttura extraospedaliera di chirurgia. Prime disposizioni.
La Giunta regionale(omissis)
delibera
1. Di individuare e definire, secondo quanto stabilito al punto 11 del dispositivo della D.G.R. n. 2501/2004, nell'ambito della classificazione delle strutture sanitarie dalla stessa adottata, la tipologia di "struttura extraospedaliera di chirurgia", descrivendola quale "struttura ambulatoriale dotata di sala operatoria, organizzata per effettuare procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, le quali comportano la somministrazione di anestesia locale, plessica, loco-regionale, generale, con il coinvolgimento diretto dell'anestesista. Le singole prestazioni effettuabili sono individuate specificatamente in apposito elenco. Essa deve garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura. Inoltre deve agire previo formalizzato accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero";2. di approvare l'allegato documento n. 1, parte integrante del presente provvedimento, che riporta i requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio della suddetta struttura;3. di approvare l'allegato documento n. 2, parte integrante del presente provvedimento, il quale riporta l'elenco delle prestazioni chirurgiche erogabili dalla struttura extraospedaliera di chirurgia, dando atto che, conseguentemente, l'allegato 2 alla classificazione di cui al Manuale approvato con D.G.R. n. 2501/2004 - elenco prestazioni erogabili negli ambulatori chirurgici con sala chirurgica -, deve intendersi corrispondentemente modificato, con l'eliminazione dallo stesso delle prestazioni trasferite.4. di integrare i requisiti specifici di autorizzazione relativi agli ambulatori chirurgici con sala chirurgica ed alle strutture extraospedaliere di chirurgia, prevedendo che, per quanto concerne l'eventuale utilizzo dei farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia, vi sia la sussistenza di un accordo formalizzato con una struttura di ricovero che consenta all'ambulatorio stesso, per il tramite del proprio medico anestesista, l'accesso ai farmaci di cui trattasi, secondo quanto esposto in premessa.5. di dare atto che l'approvazione di quanto sopra comporta l'integrazione degli allegati n. 1 -Classificazione delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - e n. 3 - requisiti minimi specifici per l'autorizzazione - al Manuale di attuazione della L.R. 16.8.2002 n. 22 approvato con D.G.R. n. 2501/2004;6. di dare mandato al Dirigente della competente Direzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, di aggiornare periodicamente, con proprio decreto, gli elenchi delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale erogabili negli ambulatori chirurgici con sala chirurgica e nelle strutture extraospedaliere di chirurgia, secondo le indicazioni che fornirà l'apposito tavolo tecnico previsto al punto 11 del dispositivo della D.G.R. n. 2501/2004.7. di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad aggiornare il testo del Manuale di attuazione della L.R. n. 22/2002.
Allegato 1 alla DGR n. 549 del 25 febbraio 2005 REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIAREQUISITI STRUTTURALII locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.La dotazione minima di ambienti è la seguente:- Spazio attesa;- Spazio registrazione archivio;- Locale/i visite e medicazioni (vedi requisiti ambulatori-AMB 1);- Camera di osservazione;- Servizi igienici pazienti;- Servizi igienici personale;- Deposito materiale pulito;- Deposito sporco;- Sala operatoria di dimensione adeguata; spazio filtro sala operatoria, zona preparazione personale addetto, zona preparazione paziente e zona risveglio, conformi alle specifiche.nota: indicativamente di 25 m quadrati per sala operatoria.REQUISITI IMPIANTISTICILe caratteristiche igrometriche per la sala operatoria, coincidono con quelle del gruppo operatorio.Dotazione minima adeguata di arredi camera di osservazione: - impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa;- utilities essenziali per attività alberghiera.Dotazione minima adeguata di arredi locale visita e trattamento:- attrezzature idonee in base alle specifiche attività;- lettino tecnico.E' prevista la seguente dotazione minima impiantistica:- impianti gas medicali;- impianto chiamata sanitari;- aspirazione gas medicali direttamente collegata alla apparecchiatura di anestesia;- impianto allarme segnalazione esaurimento gas medicali.nota: qualora la struttura dichiari di non utilizzare a scopo anestesiologico gas anestetici potenzialmente inquinanti (protossido di azoto e anestetici alogenati) non si rende necessaria la presenza di un sistema di evacuazione degli stessi.REQUISITI ORGANIZZATIVILa dotazione di personale è adeguata alla tipologia e al volume dell'attività svoltanote: 1 - Documento ufficiale che indichi il responsabile della struttura, le qualifiche professionali ed il tipo di rapporto d'impiego, nonché il tempo da esse dedicato alle attività oggetto di autorizzazione.2 - I valutatori nella propria relazione di verifica dovranno dare espressa e chiara motivazione dei criteri utilizzati e di come sono pervenuti al giudizio finale.Durante le ore di attività dell'ambulatorio chirurgico con sala operatoria è garantita la presenza di un medico e di un infermiere a disposizione dell'utenza.nota: si intende oltre a quello direttamente impegnato nell'attività chirurgica.Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità del personale.La dotazione di personale sanitario medico e non medico deve essere rapportata alla tipologia e volume delle procedure.Esiste documentazione relativa alla indicazione terapeutica chirurgica, al consenso informato del paziente, alla procedura interventistica, alla gestione anestesiologica perioperatoria ed agli eventuali materiali protesici utilizzati - scheda/cartella paziente.Esiste una lista operatoria per i giorni di attività ed un registro operatorio, con la descrizione degli interventi e dell'anestesia.E' predisposta una relazione per il medico curante.Sono previste modalità per informare i pazienti circa l'assistenza che è fornita a domicilio dal personale della struttura.nota: deve essere garantita anche la reperibilità per la gestione delle complicanze nelle 24 ore successive alla procedura.Sussistenza di un accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti che consenta all'ambulatorio stesso, per il tramite del proprio medico anestesista, l'accesso ai farmaci necessari per l'anestesia, di categoria H. Tale accordo dovrà specificare le singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci stessi, prevedendo adeguati registri di carico e scarico o, comunque, strumenti tali da garantire in qualsiasi momento la rintracciabilità dei dati sull'utilizzo di detti farmaci e le relative responsabilità.Esiste un piano, formalizzato con specifico accordo, che nelle situazioni di emergenza prevede il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti.I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguanti situazioni:- nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione- strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione- strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni.Allegato 2 alla DGR n. 549 del 25 febbraio 2005 Elenco delle prestazioni che possono essere effettuate nelle strutture extraospedaliere di chirurgiaPrestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di AssistenzaINTERVENTI SUL SISTEMA NERVOSO
(segue Allegato)
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