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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 61 del 17 maggio 2022


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 24 del 12 aprile 2022

Fondo per le risorse decentrate per il personale del comparto per l'anno 2022 e aggiornamento degli indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di criteri per la ripartizione e la destinazione delle stesse (artt. 39, comma 2, e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53).

1. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2022

Il fondo per le risorse decentrate del personale del Consiglio regionale deve essere quantificato dall’Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 59 della lr 53/2012:

Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale

1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;

c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b) alla quantificazione delle medesime;

c) alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.

7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

10. Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Considerato che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, il quale all’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21 maggio 2018 prevede:

Art. 67 – Fondo risorse decentrate: costituzione

1.  A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione diposizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche.

2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno”;

…omissis…

In attuazione della delega conferita dall’Ufficio di presidenza con deliberazione n. 27 dell’11 aprile 2018, il dirigente capo del Servizio amministrazione, bilancio e servizi informatici, con proprio decreto n. 249 dell’8 novembre 2018, successivamente integrato con decreto n. 133 del 7 maggio 2019, ha determinato in via definitiva in euro 968.519,50 l’importo del fondo per le risorse decentrate per il personale del comparto del Consiglio regionale del Veneto per l’anno 2018 a seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Per l’anno 2019 l’ammontare delle risorse decentrate è stato quantificato in euro 968.519,50, in via provvisoria con deliberazione n. 23 del 15 maggio 2019 dell’Ufficio di Presidenza e in via definitiva a consuntivo con decreto del dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi n. 292 del 26 settembre 2019. A tale importo va aggiunta la somma di euro 132.000,00 per le prestazioni di lavoro straordinario.

I medesimi importi sono stati confermati in via provvisoria e a consuntivo anche per l’anno 2020 rispettivamente con deliberazione n. 47 del 21 luglio 2020 dell’Ufficio di Presidenza e con decreto del dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi n. 289 del 4 novembre 2020.

 Con l’accordo relativo ai criteri per la ripartizione e la destinazione del fondo risorse decentrate disponibile per l’anno 2020, siglato in data 17 novembre 2020, tale fondo è stato decurtato stabilmente di un importo pari ad euro 5.000,00 con corrispondente aumento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Per l’anno 2021 con deliberazione n. 56 del 20 aprile 2021 dell’Ufficio di Presidenza l’ammontare delle risorse stabili da destinare al trattamento accessorio è stato quantificato, in via provvisoria, in euro 963.519,50 e con decreto dirigente capo del Servizio amministrazione, bilancio e servizi informatici n. 314 del 14 dicembre 2021 tale importo è stato confermato a consuntivo. A tale importo va aggiunta la somma di euro 132.000,00 per le prestazioni di lavoro straordinario mentre le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative sono pari ad euro 649.338,00.

L’art. 33, comma 1 ultimo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce che:

1. Omissis

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il Ministro della Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 3 settembre 2019 ha adottato il decreto avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni” che nelle premesse prevede che:

Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Pertanto, con il presente provvedimento, si determina il fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto per l’anno 2022 come da prospetto riportato nell’allegato A al presente provvedimento demandando al dirigente del Servizio competente la determinazione delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento.

Nella suddetta quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, previste dall’art. 15, comma 5, CCNL del 21 maggio 2018 è dimostrato il rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Inoltre, si approvano gli indirizzi cui la delegazione trattante del Consiglio regionale deve attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, come riportato nell’allegato B al presente provvedimento per formarne parte integrante.

Il fondo per le risorse decentrate continua inoltre ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, ai sensi dell’art. 67, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Del contenuto del presente provvedimento sarà data comunicazione alle OO.SS.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;

- visto l’articolo 23, commi 1-2-3, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi dei presenti;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di determinare il fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto per l’anno 2022 come da prospetto riportato nell’allegato A al presente provvedimento, demandando al dirigente del Servizio competente la determinazione dell’ammontare delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento;

3) di approvare gli indirizzi cui la delegazione trattante del Consiglio regionale si atterrà nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, come riportato nell’allegato B al presente provvedimento per formarne parte integrante;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

024_SABS_ALLEGATI_A_2022_475697.pdf
024_SABS_ALLEGATI_B_2022_475697.pdf

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