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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 59 del 04 maggio 2021


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 44 del 12 aprile 2021

Nomina del dirigente capo del Servizio affari generali.

A. La disciplina dei servizi consiliari nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53

L’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 prevede quanto segue:

Art. 18 - Servizi consiliari.

1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell’Assemblea legislativa per l’esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.

2. I servizi consiliari sono costituiti dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell’omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.

3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall’articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.

Per la nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 del succitato articolo 18, la legge regionale n. 53/2012 stabilisce quanto segue:

Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.

1.  Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’articolo 15 sono affidati tenendo conto:

a)  delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;

b)  dei risultati conseguiti in precedenza;

c)  dei curricula professionali.

2.  Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell’esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

3.  Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l’Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.

 

B. La nomina del dirigente capo del Servizio affari generali

Con la propria deliberazione n. 36 del 18 marzo 2021 l’Ufficio di presidenza ha provveduto a ridefinire i servizi consiliari.

Tra tali servizi è previsto il Servizio di affari generali con le attribuzioni e responsabilità stabilite con la citata deliberazione.

Preso atto delle manifestazioni d’interesse all’incarico in oggetto e valutati i curriculum professionali dei dirigenti del Consiglio regionale pubblicati in Amministrazione trasparente, tenuto conto delle attitudini, delle capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute e alla luce dei risultati conseguiti nell’attuale incarico, si ritiene opportuno proporre di conferire l’incarico di dirigente capo del Servizio affari generali al dott. Andrea Pagella, dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di conferire, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 53/2012, l’incarico di dirigente capo del Servizio affari generali al dott. Andrea Pagella, dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale;

3) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32 della lr 53/2012, tale incarico, conferito sino al termine della corrente legislatura, decorre dal 14 aprile 2021 e cessa decorsi centottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale della prossima legislatura, salvo rinnovo automatico, qualora entro tale termine l’Ufficio di presidenza non conferisca nuovo incarico;

4) di dare atto che dal conferimento di tale incarico derivano le competenze e le funzioni di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 53/2012, con particolare riferimento alle attribuzioni e responsabilità individuate con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021 e gli obiettivi individuati nei documenti di pianificazione e programmazione dell’ente e in particolare dal Piano della performance;

5) di dare atto che il trattamento economico spettante per l’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 53/2012, è quello previsto dai contratti collettivi nazionale e integrativo vigenti per la fascia di graduazione indicata per la posizione dirigenziale in oggetto nell’allegato B alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021;

6) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del Servizio competente;

7) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza;

8) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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