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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 65 del 18 giugno 2019


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 21 del 08 maggio 2019

Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2019-2021.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell’articolo 39, commi 1 e 19, della legge 449/1997 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 165/2001 l’Ufficio di presidenza deve procedere all’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale in funzione delle finalità di accrescere l'efficienza, in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, e di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni.

Il piano deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all’articolo 6 ter del decreto legislativo 165/2001, come introdotto dal decreto legislativo 75/2017. Le linee di indirizzo sono state approvate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018.

In attuazione della disciplina citata, con il presente provvedimento si procede all’approvazione del piano per il triennio 2019-2021 sulla base delle segnalazioni di fabbisogni.


LA DOTAZIONE ORGANICA E IL PERSONALE IN SERVIZIO

Nel comma 2 dell’articolo 46 dello Statuto del Veneto è contenuta la previsione di un ruolo organico separato, che dà autonomia piena all’Amministrazione del CRV e che significa, tra l’altro, anche specifiche disposizioni di organizzazione e gestione del personale, inclusi i sistemi di valutazione delle prestazioni.

L’articolo 58 dello Statuto al comma 3 reca la previsione dell’organizzazione amministrativa della Regione che si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso.

L’attuazione della succitata disposizione statutaria è avvenuta con la disciplina prevista al Capo I “Articolazioni organizzative” del Titolo V “Organizzazione” della lr 53/2012 (articoli da 15 a 25).

L’articolo 15 della lr 53/2012 contiene la previsione della Segreteria generale quale forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

L’articolo 18 della lr 53/2012 prevede l’articolazione della Segreteria generale in servizi consiliari, qualificabili come strutture amministrative complesse di primo livello, con pari dignità e pari poteri, dotati di autonomia funzionale e gestionale, che costituiscono i centri di responsabilità del CRV, con attribuzioni di risorse e capacità di spesa.

L’Ufficio di presidenza ha provveduto ad articolare il primo livello organizzativo della struttura amministrativa del CRV, costituendo 6 servizi consiliari, che sono stati riorganizzati nel corso del 2016 nei seguenti: Servizio affari giuridici e legislativi (in sigla SAGL), Servizio attività e rapporti istituzionali (in sigla SARI), Servizio amministrazione bilancio servizi (in sigla SABS), Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario (in sigla SVSS), Servizio affari generali (in sigla SAG), Servizio per la comunicazione (in sigla SCOM).

Le altre strutture dirigenziali di secondo livello sono uffici e posizioni dirigenziali individuali (articoli 23 e 24 della lr 53/2012).

L’Ufficio di presidenza ha nominato i dirigenti e stabilito le relative attribuzioni.

L’organizzazione del CRV è completata con unità operative e di staff (articoli 25 e 26 della lr 53/2012).

Il Segretario generale ha provveduto a costituire, con propri provvedimenti, dette unità per l’esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative, attribuendo le correlate alte professionalità e posizioni organizzative.

I dirigenti capi dei servizi interessati e il Segretario generale — per le unità operative direttamente afferenti — hanno nominato i relativi responsabili e titolari.

L’articolo 56, comma 2, della lr 53/2012 stabilisce che

2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall’Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato C.

L’articolo 57 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” dispone quanto segue:


Art. 57 - Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale del Veneto, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autonomia quale assemblea legislativa regionale, ritenendo di conformarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante ”Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un obbiettivo di riduzione, nella misura del venti per cento per il personale dirigenziale e del dieci per cento per il personale non dirigenziale, della propria dotazione organica così come definita ai sensi dell’articolo 56 della presente legge.
2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1 nonché per i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie della amministrazione, vengono avviate le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando anche le procedure e misure di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

Alla fine del 2013, completato almeno nelle sue parti essenziali il processo riorganizzativo, l’Ufficio di presidenza ha valutato un percorso di rimodulazione della dotazione organica del Consiglio che fosse coerente con gli obiettivi di riduzione dei costi della politica, con il ridimensionamento del numero dei componenti dell’Assemblea legislativa della X legislatura, con l’esigenza di una ridistribuzione più funzionale del personale consequenziale anche al regime limitativo del turn over, tenuto conto dell’importante strumento consentito dalle norme sul collocamento a riposo del personale eccedente che matura il diritto a pensione secondo le regole “pre-Fornero” entro il 31 dicembre 2016.

Con propria deliberazione n. 143 del 27 dicembre 2013, l’Ufficio di presidenza ha rideterminato, in attuazione dell’articolo 57 della lr 53/2012, la dotazione organica del

CRV, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il CRV, come riportato nella seguente tabella:


Dotazione organica del CRV approvata con dupcr 143/2013

Categorie

Consiglio

Organismi
di garanzia

Totale

Dirigenti

12

2

14

D3

12

3

15

D1

33

5

38

C

56

5

61

B3

25

3

28

B1

16

1

17

Totale

154

19

173

 

Al 31 dicembre 2016 è terminato il processo di assorbimento delle eccedenze di personale conseguente ai provvedimenti sopra citati e di conseguenza è diventata possibile una pianificazione dei fabbisogni di personale a partire dal 2017.

Con deliberazione n. 64 del 28 luglio 2017 l’Ufficio di presidenza ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2017-2019 e rimodulato di conseguenza la dotazione organica come nella tabella che segue:


Dotazione organica del CRV approvata con dupcr 64/2017

Categorie

Consiglio

Organismi
di garanzia

Totale

Dirigenti

12

2

14

D3

7

3

10

D1

35

5

40

C

59

5

64

B3

26

3

29

B1

15

1

16

Totale

154

19

173

 

Con deliberazione n. 63 del 17 luglio 2018 l’Ufficio di presidenza ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2018-2020 e rimodulato di conseguenza la dotazione organica come nella tabella che segue:


Dotazione organica del CRV approvata con dupcr 63/2018

Categorie

Consiglio

Organismi di
garanzia

Totale

Dirigenti

12

2

14

D3

9

1

10

D1

37

5

42

C

57

10

67

B3

25

2

27

B1

17

2

19

Totale

157

22

179

 

Il raffronto tra il personale di ruolo e la dotazione organica del Consiglio regionale e degli organismi di garanzia ad oggi è mostrato nella tabella seguente:

 

dotazione organica

personale di ruolo

differenze

Categorie

crv

Organismi
di garanzia

Totale

Consiglio

Organismi
di garanzia

Totale

crv

Organismi
di garanzia

totale

Dirigenti

12

2

14

11

2

13

1

0

1

D3

9

1

10

8

1

9

1

0

1

D1

37

5

42

37

3

40

0

2

2

C

57

10

67

53

5

58

4

5

9

B3

25

2

27

25

2

27

0

0

0

B1

17

2

19

14

1

15

3

1

4

Totale

157

22

179

148

14

162

9

8

17

 

Tenuto conto delle cessazioni previste per gli anni 2019, 2020 e 2021 i posti vacanti sono riportati nella tabella che segue:

Categorie

Posti vacanti
attuali

Cessazioni
2019

Cessazioni
2020

Cessazioni
2021

Posti vacanti al
31/12/2019

Posti vacanti al
31/12/2020

Posti vacanti al
31/12/2021

Dirigenti

1

0

0

0

1

1

1

D3

1

0

0

0

1

1

1

D1

2

1

2

0

3

5

5

C

9

4

1

1

13

14

15

B3

0

0

0

1

0

0

1

B1

4

0

0

0

4

4

4

Totale

17

5

3

2

22

25

27

 

Inoltre, si deve considerare che come mostra chiaramente la tabella seguente una parte del personale di ruolo del Consiglio regionale non è attualmente in servizio presso le strutture della Segreteria generale in quanto è assegnato alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari ai sensi della lr 53/2012 (13 unità) o è comandato in uscita o in aspettativa (6 unità).

Personale di ruolo del CRV

Categorie

in servizio presso
strutture
amministrative

assegnato alle
segreterie degli
organi e dei gruppi

Comandato in
uscita o in
aspettativa

Totale

Dirigenti

12

 

1

13

D3

9

   

9

D1

33

4

3

40

C

51

7

 

58

B3

23

2

2

27

B1

15

   

15

Totale

143

13

6

162

 

A compensazione del personale di ruolo attualmente non in servizio (in quanto comandato in uscita, in aspettativa o assegnato alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari) sono stati attivati 16 comandi. Il quadro del personale in servizio complessivamente per categoria nelle strutture della Segreteria generale è il seguente:

Personale in servizio presso le strutture amministrative

Categorie

Personale di ruolo del
CRV in servizio

personale comandato
in entrata

Totale

Dirigenti

12

1

13

D3

9

1

10

D1

33

7

40

C

51

1

52

B3

23

4

27

B1

15

2

17

Totale

143

16

159

 

A fronte di una dotazione organica di 179 unità il personale di ruolo in servizio risulta essere di 143 unità a cui si aggiungono 16 persone in comando dalla Giunta regionale e da altri enti per un totale di 159 dipendenti.


I FABBISOGNI DI PERSONALE DELLE STRUTTURE DELLA SEGRETERIA GENERALE

Sulla base della situazione del personale in servizio sopra illustrata e della programmazione delle attività approvata dall’Ufficio di presidenza per il triennio 2019-2021 il 28 marzo 2019 il Comitato di direzione ha raccolto le necessità di personale segnalate dai componenti, dei quali nessuno ha dichiarato eccedenze di personale.

Il quadro dei fabbisogni di personale segnalati dai componenti del Comitato di direzione è riportato nell’allegato A, dove viene anche rappresentata la situazione attuale del personale in servizio per struttura, con indicazione distinta dei fabbisogni e del personale in servizio per gli organismi di garanzia.

Per quanto attiene alle strutture della Segreteria generale diverse da quelle a supporto degli organismi di garanzia, a fronte di una dotazione organica di 157 unità, il personale di ruolo in servizio risulta essere di 129 unità, a cui si aggiungono 8 persone in comando dalla Giunta regionale e da altri enti per un totale di 137 dipendenti con un fabbisogno ulteriore di 15 unità, con cessazioni future di 9 unità.

Nell’allegato A sono riportati la situazione del personale in servizio e i fabbisogni segnalati dagli Organismi di garanzia (Corecom e Garante dei diritti della persona).

A fronte di una dotazione organica di 22 unità, il personale di ruolo in servizio risulta essere di 14 unità, a cui si aggiungono 8 persone in comando dalla Giunta regionale e da altri enti per un totale di 22 dipendenti con un fabbisogno ulteriore di 6 unità, con cessazioni future di 1 unità.

Le funzioni di supporto agli organismi di garanzia dovranno essere garantite nel rispetto del tetto dato dalla spesa corrispondente alla dotazione complessiva del Consiglio regionale del Veneto approvata dall’Ufficio di presidenza da ultimo con deliberazione n. 64 del 28 luglio 2017.
 

I VINCOLI NORMATIVI AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

La dotazione organica

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 165/2001 la dotazione organica è rimodulata annualmente sulla base degli effettivi fabbisogni di personale programmati nei limiti della spesa potenziale massima prevista dalla normativa vigente.

Tetto della spesa di personale (spesa potenziale massima)

L’articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 prevede il divieto di procedere ad assunzione di personale in caso di mancata riduzione delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (come rappresentato nell’allegato E). Tale tetto è stato determinato con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2017.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera b) della lr 53/2012 la dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall’Ufficio di presidenza nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato C della citata legge.

Capacità assunzionale

Per quanto attiene la capacità assunzionale finanziaria l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, aveva previsto che:

“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n.296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente….".

Il comma 5 quater, del medesimo articolo di legge, tuttavia, innalzava le predette percentuali affermando che

"Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015".

La norma citata, quindi, oltre ad individuare determinate capacità assunzionali espresse in termini percentuali sulle cessazioni intervenute nell'anno precedente, ha introdotto la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

Per gli anni 2015 e 2016 il legislatore, tuttavia, ha introdotto, per le assunzioni a tempo indeterminato, una disciplina derogatoria al quadro normativo esistente. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), modificata dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125,

" Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni…".

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), il legislatore ha nuovamente modificato il regime delle assunzioni stabilendo nuovi limiti alle capacità assunzionali degli enti territoriali. Difatti, il comma 228 dell'art. 1, dispone che:

"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5- quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. …”

Con nota del 18 luglio 2016 il Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato che per la Regione Veneto sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 234, della legge 208/2015, essendo in conclusione la procedura di ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

Infine, con decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge n. 26 del 2019 è stato modificato l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015 come segue:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha precisato che il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni".

Con riferimento alla “capacità assunzionale” la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nella deliberazione n. 25 del 14/11/2017, enuncia i seguenti principi di diritto:

a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;

b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;

c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.

L’art. 1, comma 47, della legge 311/2004, prevede che:

“In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente”

Va, inoltre, ricordato l’art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012, il quale ha precisato che

“le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (…) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”,

che significa che un’uscita per mobilità, non potrà mai essere considerata come cessazione su cui calcolare la capacità assunzionale.

Nell’allegato B al presente provvedimento è determinata la facoltà assunzionale per gli anni 2019, 2020, 2021.

Vincoli sulle modalità procedurali di reclutamento

L’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 prevede quanto segue:

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Ai sensi dell’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001, prima di avviare le procedure di reclutamento e prima delle assunzioni a tempo indeterminato è d’obbligo comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

Adempimenti propedeutici alle assunzioni di personale

La normativa vigente prevede il divieto di procedere ad assunzioni con qualsiasi forma nei seguenti casi:

  • mancata approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, del Dlgs 198/2006);
  • mancata adozione del Piano delle performance (articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009);
  • violazione del limite relativo alla spesa del personale stabilito dall’articolo 1, commi 557-ter e 557-quater, della legge 296/2006 (valore medio sostenuto nel triennio 2011/2013;
  • mancato adempimento di quanto previsto dall’articolo articolo 6, comma 6, del Dlgs 165/2001;
  • mancata ricognizione annuale delle eccedenze di personale (articolo 33, comma 2, del Dlgs 165/2001);
  • mancato rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti. In dettaglio, il divieto di assunzione è contenuto nell’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, modificato dall’articolo 27 del Dl n. 66/2014;
  • mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl n. 113/2016);
  • mancato conseguimento, nell’anno precedente, del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710, della legge n. 208/2015. Si veda anche il comma 723). Sul punto è intervenuto nuovamente il legislatore con la legge 232/2016 prevedendo, al comma 476, che quando il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lett. e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  • mancata trasmissione telematica entro il 31 marzo dell’anno successivo, attraverso la piattaforma prevista nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it una certificazione dei risultati conseguiti ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo. Il divieto in esame è contenuto nell’articolo 1, comma 470 della legge 232/2016. Si distinguono due scenari: 1. mancata trasmissione della citata certificazione entro il 31 marzo dell’anno successivo. In tal caso si applica l’articolo 1, comma 475 che prevede, tra l’altro, alla lett. e), che “nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (…)”; 2. tardiva trasmissione della citata certificazione entro il 30 aprile. In tal caso, a norma del citato comma 470 si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lett. e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Obblighi di assunzione del personale delle categorie protette.

Va inoltre rispettato l'obbligo di assunzione anche in soprannumero delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente. I criteri di computo della quota di riserva rimangono quelli indicati dagli articoli 4 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.


IL PIANO ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2019-2021 E LA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

Sulla base dei fabbisogni di personale, tenuto conto della nota prot. 4205 del 17/02/2016 a firma del Segretario generale, nel rispetto della spesa potenziale massima e del budget assunzionale sopra descritti, si approva il piano assunzioni 2019-2021 come in allegato C.

Per i fabbisogni delle strutture della Segreteria generale (con esclusione di quelle a supporto degli organismi di garanzia) come individuati nell’allegato A al presente provvedimento si propone l'avvio delle ordinarie procedure di reclutamento:

  • attraverso l’esperimento della mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per i profili professionali e categorie indicate;
  • completato il percorso di reclutamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, si procederà all'indizione di procedure concorsuali pubbliche per i profili professionali e categorie indicate, previa eventuale verifica della disponibilità di graduatorie regionali compatibili per categoria e profilo in applicazione dell’articolo 29, comma 2, della lr 53/2012 e ai fini dell’economicità delle procedure.

Per le assunzioni riservate alle categorie protette si procederà secondo quanto previsto dalla normativa in materia nell’ambito delle assunzioni programmate.

La dotazione organica viene ridefinita in relazione ai fabbisogni di personale programmati con il presente provvedimento come da allegato D, nel rispetto dei limiti di spesa sopra descritti.

La presente proposta di rimodulazione della dotazione organica ha formato oggetto di apposita comunicazione alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera b), della lr 53/2012.

Si stabilisce che per i posti in dotazione organica resi temporaneamente vacanti per effetto di comandi in uscita e assegnazioni alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari ai sensi della lr 53/2012, al netto dei comandi in entrata presso le strutture amministrative, il Segretario generale provvede mediante comandi in entrata (con esclusione del personale dirigente) nel rispetto del limite della spesa potenziale massima.


L’INFORMATIVA PREVENTIVA ALLE OO.SS.

Del contenuto della presente deliberazione è stata data l’informazione preventiva alle OO.SS. ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 165/2001.

Il parere del Collegio dei revisori dei conti

Sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 118/2011.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

  • vista la lr 53/2012;
  • a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di individuare nell'allegato B al presente provvedimento la determinazione della capacità assunzionale da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo le modalità elencate in premessa;

3) di approvare il Piano assunzioni 2019-2021 come da allegato C al presente provvedimento;

4) di rideterminare la dotazione organica del Consiglio regionale come da allegato D al presente provvedimento;

5) di prendere atto del parere formulato sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 118/2011;

6) di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul BURVET, a cura della Segreteria generale e nella sezione Amministrazione trasparente del sito, a cura della struttura competente come stabilito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente.

(seguono allegati)

021_SABS_Allegato_A_395749.pdf
021_SABS_Allegato_B_395749.pdf
021_SABS_Allegato_C_395749.pdf
021_SABS_Allegato_D_395749.pdf
021_SABS_Allegato_E_395749.pdf

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