Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 65 del 18 giugno 2019


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 27 del 28 maggio 2019

Spesa per il personale dei gruppi consiliari lr 53/2012. Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e ripartizione, per l'anno 2019, della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli articoli 47 e 51 della lr 53/2012.

1. DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 47 E 51 DELLA L.R. 53/2012

Le modalità e i criteri per la ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi tra i gruppi medesimi di cui al comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 56/1984, come aggiunto dall’articolo 13 della legge regionale 47/2012, sono state definite dall’articolo 47 della legge regionale 53/2012 che infatti così dispone:

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell’allegato B;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.

4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione”, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell’allegato B.

6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell’allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell’allegato B.

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

Inoltre, a partire dalla X legislatura, nel rispetto del limite di spesa annua complessiva assegnata a ciascun gruppo, quest’ultimo può avvalersi di personale a tempo determinato nel rispetto del tetto fissato dall’articolo 51, commi 2 e 3 della legge regionale 53/2012:

Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.

(…)

2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.

3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell’opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale.

Con propria deliberazione n. 87 del 1° luglio 2015 avente ad oggetto “Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli articoli 47 e 51 della lr 53/2013” e con le successive deliberazioni n. 15 del 7 marzo 2017, n. 19 del 14 marzo 2017 e n. 49 dell’8 giugno 2017 è stata determinata la spesa complessiva per il personale dei gruppi consiliari e la ripartizione della stessa tra i gruppi consiliari per la X legislatura.

Inoltre, come previsto dal punto 4) della deliberazione n. 49 dell’8 giugno 2017, nel rispetto dei principi regionali vigenti in materia e del tetto complessivo di spesa stabilito dalla lr 53/2012 in attuazione del dl 174/2012, salvaguardando i rapporti di lavoro in essere, atteso che per effetto dell’aggiornamento delle tabelle di cui alla deliberazione n. 49 medesima alcuni gruppi si trovano nella condizione di avere un costo del personale in servizio superiore al tetto di spesa loro assegnato, la quota eccedente riduce il tetto di spesa dei gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

2. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI DETTATE DALL’ART. 103 DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2016, N. 30

L’art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” dispone che:

Art. 103 - Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari.

1. La spesa per la dotazione di personale e la spesa per il funzionamento spettanti, ai sensi rispettivamente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”, ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali e non utilizzate negli esercizi di riferimento sono riassegnate ai gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri eletti in liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

2. In prima applicazione della presente legge la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

3. RIASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE SPESE DI PERSONALE NON UTILIZZATE AL 31 DICEMBRE 2017 E AL 31 DICEMBRE 2018

Al fine di attuare quanto previsto dall’art. 103 della legge regionale 30/2016, è necessario determinare le somme spettanti per gli anni 2017 e 2018 e non utilizzate per spese di personale da parte dei gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali.

Si prende atto che il completamento della restituzione da parte di tutti i gruppi consiliari, mediante versamento nel conto di tesoreria del Consiglio regionale delle somme ricevute e non utilizzate relative al contributo delle spese di personale per gli anni 2015 e 2016, è avvenuto alla fine del 2018.

Negli allegati 1A, 1B, 2A e 2B sono quantificati gli importi da riassegnare e la loro destinazione.

Nella quantificazione sono stati considerati sia i limiti di spesa vigenti che il costo del personale in servizio presso le segreterie per ciascuno dei gruppi consiliari senza tener conto degli aumenti stipendiali stabiliti per il triennio 2016-2018 dal CCNL del 21 maggio 2018 in quanto la loro considerazione non darebbe luogo a differenze apprezzabili ai fini del calcolo in oggetto.

Per la riassegnazione effettiva i gruppi consiliari dovranno restituire le somme ricevute e non utilizzate mediante versamento nel conto di tesoreria del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli che non hanno ricevuto le somme spettanti in quanto non hanno aperto un conto corrente bancario sul quale poter effettuare i relativi versamenti.

Infine, viene aggiornata dal 1° gennaio 2019 la ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva per il personale ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della lr 53/2012 come da Tabella C allegata alla presente deliberazione e il limite annuo di spesa per il personale a tempo determinato assegnabile alla segreteria di ciascun gruppo consiliare ai sensi dell’articolo 51, commi 2 e 3, della legge regionale 53/2012 come da tabella D allegata alla presente deliberazione, aggiornando i relativi tetti stabiliti con delibera in data odierna con le riassegnazioni per gli anni dal 2015-2016 (DUP n. 19/2017) e 2017 – 2018 (allegati 2B della presente deliberazione).

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge regionale 53/2012;

- vista la legge regionale 56/1984;

- vista la legge regionale 30/2016;

- viste le proprie deliberazioni n. 87 del 1° luglio 2015, n. 15 del 7 marzo 2017, n. 19 del 14 marzo 2017 e n. 49 dell’8 giugno 2017;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di approvare, ai sensi dell’articolo 103 della lr 30/2016, la riassegnazione delle somme relative alle spese di personale non utilizzate a per gli anni 2017 e 2018 dai gruppi composti da uno o due consiglieri a favore dei gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri facenti parte delle liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della regione, come da allegati 1A, 1B, 2A e 2B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di chiedere ai Presidenti dei gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali la restituzione delle somme ricevute e non spese a per gli anni 2017 e 2018;

4) di determinare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 della lr 53/2012, la ripartizione della spesa del personale tra i gruppi consiliari come da allegata tabella C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di determinare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 della lr 53/2012, il limite della spesa annua per il personale a tempo determinato assegnabile a ciascun gruppo consiliare come da allegata tabella D, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di demandare ad apposito provvedimento le eventuali conseguenti variazioni del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati;

7) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

027_SABS_PERSONALE_GRUPPI_-_ALLEGATO_395639.pdf

Torna indietro