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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 34 del 09 aprile 2019


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 3 del 23 gennaio 2019

Rinnovo dell'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Veneto.

1. La Segreteria generale del Consiglio regionale nell’ordinamento regionale

Lo Statuto in vigore dal 18 aprile 2012 disciplina l’incarico di Segretario generale dell’Assemblea legislativa regionale come segue:

Art. 58 - Principi dell’organizzazione regionale.

1. L’ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell’azione amministrativa della Regione.
2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.
3. L’organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso. L’incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Inoltre, sempre con riferimento all’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 dispone quanto segue:

Art. 16 - Segretario generale.

1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell’Ufficio di presidenza.
2. L’incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale.
3. L’incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata all’atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell’Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
4. L’incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a persone di età non superiore a sessantacinque anni all’atto del conferimento dell’incarico.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall’Ufficio di presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, recante disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di personale.
6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
7. Quando l’incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.

2. l’attuale incarico di Segretario generale del Consiglio

Con la deliberazione n. 5 del 3 febbraio 2016 l’Ufficio di presidenza ha proposto al consiglio regionale la nomina del dott. Roberto Valente, dirigente, quale Segretario generale per la durata di 3 anni, con eventuale rinnovo sino al termine della corrente legislatura regionale e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa.

Con la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 70 del 2 marzo 2016, il dott. Roberto Valente è stato nominato Segretario generale per la durata di 3 anni, a decorrere dalla medesima data, con eventuale rinnovo sino al termine della corrente legislatura regionale e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa.

3. Proposta d’incarico di Segretario generale del Consiglio

Constatato l’approssimarsi della scadenza dell’incarico in parola e considerate le valutazioni positive delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti dal dott. Roberto Valente in qualità di Segretario generale, come motivate e attestate nell’ambito del sistema di valutazione delle prestazioni del Consiglio regionale, si tratta ora di proporre al Consiglio regionale il rinnovo dell’incarico del dott. Roberto Valente quale Segretario generale sino al termine della corrente legislatura regionale e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 58, comma 3, dello Statuto della Regione del Veneto e dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, per le motivazioni indicate in premessa, il rinnovo dell’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale al dott. Roberto Valente sino al termine della corrente legislatura regionale e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa;

3) di stabilire, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge regionale 53/2012, che il trattamento economico spettante è confermato nell’ammontare fissato nel precedente contratto di incarico del Segretario generale;

4) di dare atto che:

a) ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge regionale 53/2012, il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale;
b) che la spesa relativa all’incarico di cui al punto 1) trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del Servizio competente;

5) di sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale la proposta di nomina di cui alla presente deliberazione, previo parere della Prima commissione consiliare permanente;

6) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale.

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