Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 13 del 06 febbraio 2018


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 94 del 19 dicembre 2017

Contributo ai gruppi consiliari della X legislatura per le esigenze di primo insediamento. L.R. n. 44 del 7 novembre 1995 e successive modifiche e integrazioni.

L’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 “Contributo ai gruppi consiliari” prevede che:

1. I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento.

I gruppi consiliari della nona legislatura hanno presentato il previsto rendiconto per il periodo gennaio – giugno 2015 e hanno provveduto al versamento sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Consiglio regionale delle somme non spese per un ammontare complessivo di euro 1.143.090,07.

L’articolo 4 della lr 28/2013, come modificato dall’articolo 2 della lr 22/2014, stabilisce quanto segue:

Art. 4 – Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, ai Presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l’Ufficio di presidenza dispone l’obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, nonché delle somme ricevute per le spese di personale e non regolarmente rendicontate, anche mediante la predisposizione e approvazione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti al gruppo fino ad un massimo dell’ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. La comunicazione è inviata al Presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”.

2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e successive modifiche.

Con deliberazione n. 92 del 18 dicembre 2014 l’Ufficio di presidenza ha costituito apposito fondo di accantonamento per le somme contestate con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2013 e tali somme rimangono vincolate fino alla conclusione del contenzioso in essere.

Successivamente l’Ufficio di presidenza, con deliberazioni n. 62 del 6 maggio 2015 e n. 119 del 22 luglio 2015, ha provveduto a costituire appositi fondi di accantonamento per l’eventuale restituzione di somme definitivamente dichiarate non regolari alla conclusione dei ricorsi presentati sui rendiconti dei gruppi consiliari per gli esercizi 2014 e 2015.

In particolare la deliberazione n. 62/2015 prevedeva che:

“In caso di esito positivo per i gruppi consiliari dei ricorsi in parola e di conseguente annullamento definitivo della deliberazione n. 227/2015 della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, dopo il termine della nona legislatura, il fondo di accantonamento potrà essere utilizzato, in conformità e nei limiti della normativa vigente, per i contributi di primo insediamento dei gruppi consiliari costituiti nella decima legislatura regionale, nonché per rimborsare eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite all’ultimo anno della legislatura, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44.”

I gruppi consiliari, adeguandosi a quanto prescritto dalle sopracitate deliberazioni, provvedevano al versamento nel conto del tesoriere regionale delle somme derivanti dall’adesione ai fondi di accantonamento. Tale somme sono incluse nell’ammontare complessivo di euro 1.143.090,07.

Con il decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 292 del 29 dicembre 2015 “Rendiconti dei gruppi consiliari IX Legislatura. Regolarizzazione dei provvisori d’entrata relativi ai fondi di accantonamento e all’avanzo finale di esercizio” si dava atto, tra l’altro:

-  che con la Sentenza n. 61/2015/EL della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale veniva parzialmente accolto il ricorso presentato dai gruppi consiliari per l’annullamento della deliberazione n. 227/2015/FRG del 22 aprile 2015 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto;

-  che con la Sentenza n. 65/2015/EL della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale veniva parzialmente accolto il ricorso presentato dal gruppo consiliare Misto per l’annullamento della deliberazione n. 312/2015/FRG del 24 giugno 2015 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto;

-  che con la deliberazione n. 498/2015/FRG del 4 novembre 2015 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto è stata dichiarata la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari relativi all’esercizio 2015 (periodo dal 1° gennaio 2015 al 15 giugno 2015);

-  che l’Ufficio di presidenza poteva utilizzare le somme residue degli accantonamenti disposti ai sensi delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 62 e n. 119/2015 e gli avanzi di fine esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale n. 44/1995, per la ripartizione ai gruppi consiliari della X legislatura a titolo di contributo per esigenze di primo insediamento e quantificate in euro 1.143.090,07;

-  che ad ulteriori eventuali saldi debitori successivi al presente decreto si sarebbe fatto fronte con la somma precedentemente definita.

Con successivi decreti del dirigente capo del Servizio affari generali (n. 11 e n. 84/2016) e del dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi (n. 251/2016 e n. 50 e n. 214/2017) si provvedeva a far fronte a ulteriori richieste di pagamento, in particolare per rimborsi di spese legali, rideterminando l’avanzo in euro 1.093.995,01.

Si rende pertanto necessario provvedere all’assegnazione della predetta somma ai gruppi consiliari sorti all’inizio della X legislatura, al netto della quota non spesa del contributo erogato ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 che non rientra nei contributi riassegnabili ai sensi della legge regionale 44/1995 per un ammontare complessivo di euro 143.337,26.

Inoltre, in considerazione del fatto che il contenzioso riferito ai rendiconti per l’esercizio 2013 non si è ancora concluso e che quindi si potrebbe dover pagare spese legali per conto dei gruppi consiliari a valere sulle suddette somme restituite si procederà all’accantonamento di una quota quantificata in euro 389.657,75, per far fronte a tali spese e ad eventuali ulteriori saldi debitori. Esauriti i predetti pagamenti, la quota residua verrà riassegnata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 44/1995.

La parte rimanente, pari ad euro 561.000,00, verrà suddivisa secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1 della legge regionale n. 44/1995 - come riportato nell’allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento - e liquidata ai gruppi consiliari che ne faranno richiesta, alla competente struttura consiliare, tassativamente entro il 30 gennaio 2018.

Tenuto conto che alcuni gruppi consiliari non hanno ad oggi aperto il conto corrente sul quale poter accreditare i contributi spettanti e in considerazione dei nuovi principi della contabilità pubblica stabili dal decreto legislativo 118/2011 l’omessa richiesta entro il termine suddetto comporterà la rinuncia definitiva al contributo di primo insediamento e la conseguente registrazione dell’economia di spesa che confluirà nell’avanzo di amministrazione.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- viste le leggi regionali 44/1995, 28/2013 e 22/2014;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1)  di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2)  di approvare la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo di primo insediamento così come riportato nell’allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

3)  di impegnare la somma di euro 561.000,00 al capitolo 5005.1 “Contributo ai Gruppi consiliari per esigenze di primo insediamento (L.R. 07.11.1995, N. 44)” a valere sulla competenza dell’esercizio 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, che presenta la necessaria disponibilità;

4)  di stabilire che il contributo di primo insediamento verrà erogato esclusivamente ai gruppi consiliari che presenteranno richiesta al Servizio amministrazione bilancio servizi su apposita modulistica entro la data del 30 gennaio 2018;

5)  di accantonare la somma di euro 389.657,75 per far fronte alle eventuali spese a carico dei gruppi consiliari della IX legislatura descritte in premessa mediante apposito accantonamento sull’avanzo di amministrazione;

6)  di demandare al dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi la liquidazione del contributo di primo insediamento ai gruppi che hanno presentato la domanda entro il 30 gennaio 2018;

7)  di stabilire che i contributi di primo insediamento non richiesti entro il 15 gennaio 2018 e il residuo della somma di euro 389.657,75, dopo l’eventuale pagamento di spese a carico dei gruppi della IX legislatura, confluiranno nell’avanzo di amministrazione da versare alla Giunta regionale;

8)  di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR_094_-_Allegato_362636.pdf

Torna indietro