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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79 del 16 settembre 2022
Stagione venatoria 2022/2023. Divieto dell'esercizio venatorio in terreni ricadenti nel Comune di Terrazzo in Provincia di Verona per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17 L.R. n. 50/1993.
Si stabilisce il divieto dell’esercizio venatorio nei territori del Comune di Terrazzo (VR), situati nell’Ambito Territoriale di Caccia VR 06, per ragioni connesse alla tutela e all’incremento della consistenza faunistica.
Il Presidente
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1, della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;
VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1, della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;
VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;
VISTA la DGR n. 970 del 2 agosto 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2022/2023;
VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’ATC VR 06 in data 10 agosto 2022, acquisita a protocollo regionale n. 351432, con la quale si richiede il divieto dell’esercizio venatorio nella ex ZRC denominata “Terrazzo” nel territorio ricadente nel Comune di Terrazzo in Provincia di Verona per la stagione venatoria 2022/2023;
VISTO il verbale istruttorio prot. n. 429059 del 16.09.2022 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che attesta che sulla porzione di territorio in parola, così come riportato nella planimetria di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, debba disporsi il divieto dell’esercizio venatorio per la stagione venatoria 2022-2023, per la tutela della consistenza faunistica;
CONSIDERATO che l’area in parola, grazie alle sue caratteristiche ambientali favorevoli e ad una corretta gestione da parte dell’ATC VR 06, ha permesso la costituzione di un significativo popolamento faunistico, con particolare riferimento alla lepre, in grado di diffondersi nei territori limitrofi interessati alla gestione programmata della caccia, nonché di essere sottoposto a catture straordinarie a fini di ripopolamento da parte degli stessi cacciatori;
CONSIDERATO quindi che per tale area in ragione della rilevante densità faunistica presente, in caso di apertura all’esercizio venatorio, potrebbe determinarsi una eccessiva pressione di prelievo venatorio con conseguenti ripercussioni sulle popolazioni locali di fauna selvatica (in primis, lepre), sottoposte sino ad oggi ad un’attenta e sostenibile gestione faunistica da parte dell’ATC VR 06;
CONSIDERATO che le limitazioni previste dal presente atto consentiranno un’ottimale gestione del patrimonio faunistico presente, con possibilità quindi dello stesso di potersi irradiare nei territori limitrofi o di poter essere sottoposto ad altre forme di valorizzazione;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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