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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 51 del 22 aprile 2022


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 aprile 2022

Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". Art. 33: tabelle perimetrali.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono approvati i modelli delle tabelle segnaletiche aggiornate da apporre al fine di identificare le zone sottoposte a particolare regime faunistico-venatorio, ai sensi dell’art.33 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Il Presidente

VISTO l’art. 33 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, che detta disposizioni in ordine alla tabellazione da apporre al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime e dispone che il modello delle tabelle sia stabilito con Decreto del Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATO che devono ritenersi sottoposte a particolare regime i territori ricompresi:

  1. nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna (art. 9, L.R. 50/1993);
  2. nelle oasi di protezione istituite dalla Giunta regionale (art. 10, L.R. 50/1993);
  3. nelle oasi di protezione costituite all’interno delle aziende faunistico-venatorie (art. 29, comma 5, L.R. 50/1993);
  4. nelle zone di ripopolamento e cattura (art. 11, L.R. 50/1993);
  5. nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica (art. 13, L.R. 50/1993);
  6. nelle zone di addestramento e allenamento dei cani (art. 18, L.R. 50/1993);
  7. negli ambiti territoriali di caccia (art. 21, L.R. 50/1993);
  8. nelle aree di rispetto all’interno degli ambiti territoriali di caccia (art. 21, comma 13, L.R. 50/1993);
  9. nella zona faunistica delle Alpi (art. 23, L.R. 50/1993);
  10. nei comprensori alpini (art. 24, comma 8, L.R. 50/1993);
  11. nel territorio lagunare e vallivo (art. 25, L.R. 50/1993);
  12. nei fondi chiusi (art. 27, comma 2, L.R. 50/1993);
  13. nelle Aziende faunistico-venatorie (art. 29, comma 5, L.R. 50/1993);
  14. nelle Aziende agri-turistico-venatorie (art. 30, comma 8, L.R. 50/1993);
  15. nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica (art. 31, comma 6, L.R. 50/1993);

RITENUTO di adottare i modelli di tabelle per la perimetrazione:

  1. dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, ai sensi e per i fini di cui all’art. 15, comma 3, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  2. dei giardini, dei parchi pubblici e privati, dei parchi storici ed archeologici nonché dei territori adibiti ad attività sportive, ai sensi e per i fini di cui all’art. 21, comma 1, lettera a) della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  3. delle foreste demaniali, ai sensi e per i fini di cui all’art. 21, comma 1, lettera c) della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  4. delle opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorità militare di cui all’art. 21, comma 1, lettera d) della Legge 11 febbraio 1992 n. 157;
  5. degli specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché dei canali delle valli da pesca, ai sensi e per i fini di cui all’art. 21 comma 1, lettera s) della Legge 11 febbraio 1992 n. 157;

PRESO ATTO del nuovo assetto territoriale individuato dal Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;

RITENUTO opportuno prevedere, per le tabelle perimetrali di cui trattasi, due colorazioni alternative in funzione del contenuto informativo recato dalle medesime (colore bianco con dicitura in nero per le tabelle aventi funzione esclusiva di delimitazione; colore giallo ocra con dicitura in nero per le tabelle aventi funzione di delimitazione di area preclusa all’esercizio venatorio);

DATO ATTO che al fine di delimitare le aree ZPS soggette a particolare regime venatorio ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE, deve farsi riferimento al D.P.G.R. n. 194 del 10 agosto 2006;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1.  di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di stabilire che i modelli di tabelle perimetrali da apporsi secondo le modalità stabilite dall’art. 33 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” al fine di delimitare aree soggette a particolare regime, devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. dimensioni: cm. 25 di altezza e cm. 33 di larghezza;
  2. sagomatura dei bordi delle tabelle tale da rendere le tabelle facilmente maneggiabili e non taglienti;
  3. verniciatura a fuoco o modalità di stampa, anche adesiva, atta a garantire indelebile visibilità del testo;
  4. recare al centro la scritta relativa alla tipologia di istituto o di regime previsto e l’articolo normativo di riferimento:
  1. per l’individuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia la tabella dovrà riportare: Ambito territoriale di caccia, la sigla della provincia e numero così come individuato nell’allegato B alla Legge regionale 28 gennaio 2022 n. 2 – Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027); 
  2. per l’individuazione dei Comprensori Alpini la tabella dovrà riportare: Comprensorio alpino, la sigla della provincia e una numerazione stabilita a livello provinciale che rappresenti un inequivocabile riferimento al singolo comprensorio. 
  1. essere predisposta in colore bianco con dicitura in nero per:

(I modelli di tabelle perimetrali in colore bianco con dicitura in nero sono consultabili come allegato al presente provvedimento, ndr)

  1. essere predisposta in colore giallo ocra con dicitura in nero per:

(I modelli di tabelle perimetrali in colore giallo ocra con dicitura in nero sono cunsultabili come allegato al presente provvedimento, ndr)

3.  di stabilire che il presente atto sostituisce ad ogni effetto il D.P.G.R. n. 138 del 24 luglio 2007;

4.  di stabilire che l’utilizzo dei modelli di cui al punto 2 deve intendersi obbligatorio a partire dalla stagione venatoria 2022/2023; 

5.  di dare atto che al fine di delimitare le aree ZPS soggette a particolare regime venatorio ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE deve farsi riferimento al D.P.G.R. n. 194 del 10 agosto 2006;

6.  di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione del presente provvedimento all’Unità Organizzativa  Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria per gli adempimenti di competenza nonché, per dovuta conoscenza, alle Associazioni venatorie e agricole regionali;

7.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

8.  di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

modelli_di_tabelle_perimetrali_colore_bianco_475125.pdf
modelli_di_tabelle_perimetrali_colore_giallo_ocra_475125.pdf

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