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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 42 del 29 marzo 2022


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 24 marzo 2022

Incendi boschivi sovrastanti l'abitato di Fortogna e Igne-Soffranco in comune di Longarone (BL). Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate."

Note per la trasparenza

Provvedimento di declaratoria di evento eccezionale, ai sensi dell’art. 106 della L.R. n. 11/2001 s.m.i., ed in ottemperanza di quanto previsto all’art. 2 della L.R. n. 4/1997 s.m.i., a seguito degli eventi calamitosi di rilevanza regionale, necessario per fronteggiare gli incendi boschivi nell’area sovrastante gli abitati di Fortogna e Igne-Soffranco in Comune di Longarone (BL) e in altre località della Regione, con riferimento alle operazioni di spegnimento e successivamente di bonifica e ricostituzione.

Il Presidente

PREMESSO che, viste le condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, in data 02 febbraio 2022 la Regione del Veneto ha dichiarato, con nota protocollo n. 48670 del 02/02/2022, ai sensi della Legge 353/2000 e dell’art. 9 della L.R. 6/1992, lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi nei territori comunali a rischio della Regione, dandone comunicazione ai Comuni interessati delle Province di Belluno, Vicenza e Verona con la medesima nota;

ATTESO che nel mese di marzo 2022 si sono verificati numerosi incendi boschivi nei territori delle province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno che hanno reso necessaria l’attivazione delle strutture regionali per l’antincendio boschivo, dei volontari A.I.B., dei Vigili del Fuoco e di mezzi aerei;

VERIFICATO che tra il 16 e 17 marzo 2022 si è sviluppato un vasto incendio boschivo in Comune di Longarone (BL), tra le località di Igne e Soffranco;

VERIFICATO che nella serata di martedì 22 marzo 2022 si è attivato un ulteriore vasto incendio boschivo in Comune di Longarone (BL), tra le località di Igne e Soffranco in Provincia di Belluno, a poca distanza dall’area interessata dall’incendio di cui sopra;

VERIFICATO che nella mattinata di mercoledì 23 marzo 2022, alla distanza di circa 4 km dal primo focolaio si è sviluppato un ulteriore vasto incendio lungo i versanti orientali di Cima Beccola, sovrastanti l’abitato di Fortogna, nell’area compresa tra la Val dei Frari e la Val Desedan, nei Comuni di Ponte nelle Alpi e Longarone in Provincia di Belluno;

CONSTATATO che le cause all'origine dei roghi, al momento, non sono note;

DATO ATTO che il 22 marzo 2022

  • il Coordinamento Operativo Regionale (C.O.R.) della Regione del Veneto è stato attivato prontamente per coordinare le prime fasi dell’emergenza azionando gli elicotteri regionali e richiedendo nella mattinata del 23 marzo 2022 il concorso aereo della flotta del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.);
  • è stata anche attivata, e resa subito operativa sul posto, l’Unità Organizzativa Forestale reperibile con il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), nonché il sistema di Volontariato dell’Antincendio Boschivo della Protezione Civile regionale;

DATO ATTO che le condizioni meteo sfavorevoli, dovute alla forte siccità che permane oramai da mesi, il persistere di alta pressione, nonché l’arieggiamento locale, favoriscono la propagazione delle fiamme e che le condizioni di alta pressione con permanenza del fumo nei bassi strati nella mattinata del 24 marzo 2022 non hanno consentito una piena operatività dei mezzi aerei;

CONSIDERATO che stanno operando nello spegnimento sia gli elicotteri regionali sia mezzi aerei antincendio (canadair ed elicotteri Erikson S64) messi a disposizione dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per le operazioni di spegnimento, nonché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per quanto concerne la protezione dei nuclei abitati e delle infrastrutture di comunicazione;

DATO ATTO che le aree interessate dalle fiamme risultano molto ampie, investendo la sinistra orografica del torrente Maè da quota 650 metri a quota 1000 metri circa nell’incendio di Igne-Soffranco e la destra orografica del fiume Piave da quota 700 metri a 1100 metri circa nell’incendio di Cima Boccola, con il fronte di fuoco di alcuni chilometri;

RILEVATO che la nube di fumo sprigionata dall'incendio si è ampiamente diffusa su vasta parte della Provincia di Belluno e si è propagata inoltre nei territori della parte alta della Provincia di Treviso;

CONSIDERATO che per consentire lo svolgimento in totale sicurezza degli interventi di spegnimento con mezzi aerei e da terra è stato necessario provvedere alla:

  • disattivazione di alcune tratte di linee elettriche sia di alta che di media tensione;
  • interclusione al transito lungo la SP. 251 della Val di Zoldo a causa della caduta massi;
  • sospensione della circolazione lungo la linea ferroviaria Calalzo-Pieve di Cadore per la possibile caduta massi e per il possibile interessamento della linea stessa da parte del fronte dell’incendio;

CONSIDERATO che, per far fronte alle situazioni di criticità, nonché per concorrere alle operazioni di spegnimento, sono state attivate a livello regionale numerose Associazioni di Volontariato di protezione civile;

VERIFICATO che il Comando dei Vigili del Fuoco di Belluno ha dislocato sul posto 27 unità, tra volontari e permanenti, oltre al dispiegamento di circa 10 automezzi a protezione e salvaguardia delle abitazioni e delle infrastrutture viarie;

CONSIDERATO che, per assicurare un continuo monitoraggio della situazione, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno ha prontamente avviato il monitoraggio della qualità dell’aria in base ai dati registrati nelle centraline di campionamento situate nel territorio;

RILEVATO che, per fare fronte alle situazioni di criticità, dovute alla nube di fumo derivato dalla combustione del materiale ligneo, le AULSS n. 1 e n. 2 hanno diramato comunicati alla popolazione volti a limitare la permanenza delle persone all’aria aperta ed evitare pertanto situazioni di pericolo;

CONSIDERATO che, a salvaguardia della popolazione e per coordinare le prime attività di soccorso pubblico, sono state assunte, in seguito agli incendi in corso nelle località Fortogna ed Igne-Soffranco, le Ordinanze sindacali n.18 e n. 20 del 24/03/2022, rispettivamente per l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e per la chiusura di strade nel territorio comunale di Longarone (BL);

DATO ATTO che gli incendi, allo stato attuale, sono ancora attivi e che per fronteggiarne la loro propagazione ci si avvale di un considerevole dispiegamento di mezzi, anche in ragione del fatto che al momento non si ha contezza dell’evoluzione del fenomeno e non è ancora nota l’esatta dimensione delle aree colpite e l’entità dei danni arrecati;

RITENUTO necessario, pertanto, attivare secondo la normativa vigente, le procedure volte a fronteggiare l’emergenza al fine di controllare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti;

VERIFICATO altresì che il fenomeno sta interessando anche altre aree della Regione in particolare nei territori del veronese e del litorale;

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001 s.m.i., con cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, il Presidente della Giunta regionale provvede alla dichiarazione dello Stato di Crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di Protezione Civile;

VISTO anche l’art. 105, comma 1, della medesima L.R. n. 11/2001 s.m.i., il quale stabilisce che, per interventi urgenti in caso di crisi determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere di pronto intervento, secondo le modalità della L.R. n. 58/84 s.m.i..

VISTA la L.R. n. 58/1984 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 6/1992;

VISTA la L. n. 353/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 s.m.i.;

VISTO il Decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

VISTA la L.R. n. 11/2001 s.m.i.;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di approvare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dichiarare lo “Stato di Crisi” per l’eccezionale evento di incendio boschivo verificatosi a partire dal giorno 16 marzo 2022 nei territori comunali di Longarone (BL) e Ponte nelle Alpi (BL) e in altre località della Regione Veneto, demandando a successivo provvedimento l’esatta individuazione dei territori comunali colpiti e la durata temporale dell’evento;

3. di dichiarare che lo Stato di Crisi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) della LR n. 11/2001 e s.m.i. costituisce declaratoria di evento eccezionale;

4. di riconoscere l’attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per garantire il coordinamento e l’assistenza agli Enti Locali per l’intervento di soccorso e superamento dell’emergenza;

5. di attivare e garantire i benefici previsti dal D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. per il personale volontario attivato, come definito dall’art. 106, comma 1, lett. d) della L.R. n. 11/2001;

6. di incaricare la Direzione regionale Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale all’esecuzione del presente provvedimento;

7. di autorizzare la Direzione regionale Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale, qualora gli Enti e le Strutture competenti formulassero specifiche richieste, a ricorrere alle risorse di cui al “Fondo regionale di Protezione civile”, nei limiti delle disponibilità di bilancio, al fine di:

a) consentire l’attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all’opera delle strutture periferiche regionali, nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;

b) consentire l’esecuzione di interventi di carattere urgente, necessari a garantire la pubblica incolumità, nonché le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;

c) acquisire con procedure d’urgenza eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;

8. di dare atto che il presente provvedimento è da considerarsi non esaustivo e suscettibile di integrazioni qualora altri Enti dovessero segnalare danni e disagi riconducibili ai fenomeni di incendio boschivo verificatisi a partire dal 16 marzo 2022;

9. di riservarsi di trasmettere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) della L.R. n. 11/2001, il presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di richiedere l’eventuale dichiarazione dello “Stato di Emergenza” di cui al D.Lgs. n. 1/2018;

10. di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET.

Luca Zaia

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