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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 119 del 03 settembre 2021


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 126 del 20 agosto 2021

Stagione venatoria 2021-2022. Limitazione dell'esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza, nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova. Art. 17, L.R. 50/93.

Note per la trasparenza

Vengono decretate limitazioni all’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova.

Il Presidente

VISTA la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L.R. n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della Legge n. 157/1992 ed in modo particolare l’art.17 comma 1;

VISTA la deliberazione n. 972 del 13.07.2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2021/2022;

RICHIAMATI i Decreti presidenziali assunti negli ultimi anni al fine di introdurre, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R. n. 50/1993, particolari limitazioni all’esercizio venatorio lungo talune canalette lagunari ricadenti nelle province di Venezia e di Padova, in accordo con il Magistrato alle Acque (oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche) e sentita l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo – sedi territoriali di Venezia e Padova, al fine di contenere la pressione venatoria ivi segnalata;

RICHIAMATO in particolare il Decreto presidenziale n. 70 del 10.07.2020, con il quale sono state disposte le suddette limitazioni per la stagione venatoria 2020/2021;

ACQUISITO il positivo riscontro da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche con prot. n. 362238 del 13.08.2021, sempre a supporto della riproposizione per la stagione 2021/2022 della specifica regolamentazione;

RITENUTO sussistano le condizioni per riproporre anche per la stagione venatoria 2021/2022 la regolamentazione già adottata per l’ultima stagione venatoria con il citato DPGR n. 70 del 10.07.2020 avuto riguardo alle canalette lagunari di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza; 

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1.  di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che nel corso della stagione venatoria 2021/2022 l’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova, sarà consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni:

  1. l’esercizio venatorio sarà consentito nelle giornate di domenica, a partire dalla terza domenica di settembre sino all’ultima domenica di gennaio, nonché in data 31.1.2022;
     
  2. l’esercizio venatorio potrà essere svolto esclusivamente da appostamenti individuati dall’Ente territorialmente competente ovvero dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria – sedi territoriali di Venezia e Padova e istituiti dall’ATC territorialmente competente; non potranno essere presenti più di tre cacciatori per appostamento ed è fatto divieto di esercizio venatorio in forma vagante;
     
  3. la caccia potrà essere svolta esclusivamente da cacciatori iscritti all’ATC che ne abbiano fatto preventiva richiesta al medesimo prima dell’avvio della stagione venatoria. L’ATC, nel rispetto delle limitazioni di cui al presente Decreto, formerà l’elenco dei cacciatori aventi diritto all’esercizio della caccia lungo le canalette nel corso della stagione venatoria;
     
  4. il cacciatore autorizzato ad esercitare la caccia lungo le canalette non potrà, nella stessa giornata in cui avrà un appostamento in assegnazione, esercitare l’attività venatoria in altre aree dello stesso ATC né, limitatamente ai cacciatori iscritti all’ATC VE5 “Lagunare Venezia”, in alcun altro ATC;
     
  5. l’assegnazione dell’appostamento ai cacciatori inseriti negli elenchi di cui sopra verrà effettuata dall’ATC che, a tal fine, si avvarrà di un sistema di sorteggio pubblico periodico, con il controllo dell’Ente territorialmente competente ovvero dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo – sedi territoriali di Venezia e Padova;
     
  6. non potranno essere utilizzate munizioni di tipo “over 100.200” o di analoga potenza;

3.  di stabilire che l’attività venatoria esercitata nei luoghi e con le modalità di cui al punto 2, terminerà alle ore 12,00;

4.  di fare salve le Ordinanze emanate dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (già Magistrato alle Acque) ai fini della sicurezza della navigazione;

5.  di fare salvo, altresì, quanto previsto dal calendario venatorio approvato con DGR n. 972 del 13.07.2021,   purché non in contrasto con il presente decreto;

6.  di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

7.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.  di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

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