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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 113 del 20 agosto 2021


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 120 del 17 agosto 2021

Divieto di pesca dell'Anguilla (Anguilla anguilla) sul Lago di Garda fino al 19 giugno 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della L.R. n. 19/1998, viene disposto di vietare la pesca dell’Anguilla (Anguilla anguilla) sul Lago di Garda fino al 19 giugno 2022.

Il Presidente

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 17 maggio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011, con la quale è stato vietato agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana in quanto le stesse sono risultate contaminate da PCDD/F e PCB oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006;

PRESO ATTO che il Ministro della Salute di anno in anno ha assunto provvedimenti di proroga dell’Ordinanza del 17 maggio 2011 di cui al punto precedente;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 08 giugno 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, con la quale, da ultimo, è stato ulteriormente prorogato il termine di validità della citata Ordinanza del 17 maggio 2011 per un periodo di dodici mesi a far data dal 19 giugno 2021;

PRESO ATTO che il Presidente della Provincia di Verona ha di volta in volta integrato le Ordinanze del Ministro della Salute sopra richiamate, adottando provvedimenti di divieto di pesca della specie Anguilla sulla parte del Lago di Garda inclusa entro il territorio della Provincia di Verona, da ultimo con Decreto n. 17 del 21 giugno 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 62 del 22 giugno 2020 con il quale è stato adottato il divieto di pesca dell’Anguilla sul Lago di Garda fino al 18 giugno 2021 ad integrazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2020;

CONSIDERATO che le motivazioni cautelative che hanno indotto il Ministro della Salute a disporre il divieto di commercializzazione delle anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all’alimentazione umana, al fine di scongiurare pericoli per la salute umana connessi alla presenza di contaminanti in tale specie, debbano necessariamente estendersi anche all’eventualità di un consumo alimentare privato di anguille pescate sul Lago di Garda da parte di pescatori dilettantistico-sportivi;

CONSIDERATO, inoltre, che venendo meno la finalità del consumo alimentare, la pesca della specie Anguilla sul Lago di Garda debba essere vietata, assumendo carattere prevalente la finalità di salvaguardia della popolazione ittica appartenente a tale specie;

VISTA la D.G.R. n. 1079 del 30 luglio 2019 con la quale è stato disposto che il regime transitorio previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, in forza della quale le province e la Città metropolitana di Venezia continuavano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca già conferite agli stessi Enti, avesse termine in data 30 settembre 2019;

DATO ATTO, pertanto, che le funzioni in materia di caccia e pesca sono pienamente riallocate in capo alla Regione del Veneto a far data dal 01 ottobre 2019;

VISTO l’articolo 16, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il quale prevede che “il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all’esercizio della pesca, allo scopo di conservare l’ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica”;

VISTO l’articolo 29, comma 1, lettera j) del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, il quale prevede che il prelievo dell’Anguilla (Anguilla anguilla) è vietato dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero alle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 403 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto “Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2019, con il quale è stato disposto per tutto il territorio nazionale un periodo di chiusura continuativo della pesca per la specie Anguilla europea (Anguilla anguilla) dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno;

VISTO il Decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia della Regione Lombardia n. 9573 del 13/07/2021 con il quale è stato prorogato il divieto di pesca dell’Anguilla (Anguilla anguilla), sia professionale che sportivo-dilettantistica, sul Lago di Garda, nella parte di competenza della Regione Lombardia, per l’intera durata di validità dell’Ordinanza del Ministero della Salute 08.06.2021 che ha prorogato di ulteriori dodici mesi, a partire dal 19.06.2021, l’Ordinanza ministeriale 17.05.2011 di istituzione del divieto di immissione sul mercato e commercializzazione delle anguille del Lago di Garda destinate all’alimentazione umana;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. D337/2012/368547 del 25 giugno 2021, con la quale è stato prorogato di ulteriori 12 mesi il divieto di pesca dell’anguilla sul lago di Garda e nel corso del basso Sarca;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre il divieto di pesca, sia professionale che sportivo-dilettantistica, dell'Anguilla (Anguilla anguilla) sulla parte del Lago di Garda inclusa entro il territorio della Regione del Veneto fino al 19 giugno 2022;
  3. di stabilire, per il medesimo ambito territoriale di cui al punto 2), il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo) di esemplari di Anguilla, da parte dei pescatori professionisti e dilettantistico-sportivi;
  4. di precisare che gli esemplari di Anguilla eventualmente catturati nel medesimo ambito territoriale di cui al punto 2) dovranno essere immediatamente liberati sul luogo di cattura;
  5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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