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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 02 aprile 2021
Rinnovo del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso Belluno Procedura per l'assegnazione del seggio spettante alle "Organizzazioni Sindacali dei lavoratori" e alle "Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti". (Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.ii.mm., articolo 10, comma 6 e articolo 12).
Il presente provvedimento avvia la procedura per l’assegnazione del seggio spettante alle “Organizzazioni sindacali dei lavoratori” e del seggio spettante alle “Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti” nell’ambito del rinnovando Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso Belluno.
Il Presidente
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la costituzione del Consiglio camerale.
VISTO l’articolo 10, comma 6, della citata legge ove si prevede che del Consiglio camerale facciano parte un rappresentante delle “Organizzazioni Sindacali dei lavoratori” e un rappresentante delle “Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti” designati dalle organizzazioni sindacali e associazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 (di seguito denominato D.M.) con il quale, in attuazione dell’articolo 12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio.
RICHIAMATO il proprio decreto n. 42 del 22 marzo 2021, avente per oggetto: “Individuazione delle organizzazioni designatrici dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso Belluno”.
RILEVATO che con il decreto succitato si è provveduto all’individuazione delle organizzazioni imprenditoriali legittimate, in forza della loro maggiore rappresentatività, a designare i componenti il consiglio camerale nei settori di rispettiva competenza, rinviandosi a successivo provvedimento la determinazione sia delle organizzazioni cui spetta la designazione del componente in rappresentanza delle “Organizzazioni Sindacali dei lavoratori” sia delle associazioni cui spetta la designazione del componente in rappresentanza delle “Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti”.
CONSIDERATO che le mancate determinazioni di cui sopra sono state causate dal fatto che nessuna organizzazione sindacale e nessuna associazione dei consumatori ha presentato, nell’ambito della procedura di rinnovo del Consiglio camerale di cui all’avviso camerale pubblicato in data 17 novembre 2020, la propria candidatura per partecipare all’assegnazione dei relativi seggi.
RILEVATO che il D.M., ove disciplina la procedura per la costituzione dei consigli camerali, non contempla la suddetta fattispecie che si è venuta a verificare nel procedimento costitutivo del consiglio della CCIAA di Treviso Belluno.
PRESO ATTO della nota prot. n. 42781 del 13 marzo 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alla medesima fattispecie, precisava che la Regione in caso di assenza di candidature deve richiedere “alla camera di commercio, titolare ai sensi del D.M. n. 156/2011 di questa parte della procedura, di avviare una nuova procedura, gestita secondo le fasi procedimentali del decreto stesso, che consenta alle organizzazioni- associazioni interessate di presentare eventualmente le proprie candidature entro un termine ritenuto congruo e prevedendo, nel caso in cui tale procedura vada nuovamente deserta, di procedere alla nomina in via autoritativa, ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 della legge 29.12.1993, n. 580 e ss.ii.mm.”.
RITENUTO, pertanto, necessario di dare avvio, in conformità con quanto previsto dal suddetto parere del Ministero, ad una procedura specifica ai fini dell’assegnazione dei seggi di cui sopra, delineata sulla base di quella disciplinata D.M., seppure con i termini temporali ridotti alla metà, in ragione della straordinarietà della stessa ed in ordine ai principi di celerità e funzionalità del procedimento.
CONSIDERATO comunque che, stante il comma 7, dell’articolo 12 della legge n. 580 del 1993, la nomina di singoli componenti il consiglio di cui trattasi, può intervenire anche successivamente all’insediamento del consiglio stesso senza pregiudizio dello svolgimento delle proprie funzioni da parte dell’organo consiliare.
RITENUTO altresì, di procedere alla nomina in via sostitutiva da parte del Presidente della Giunta regionale del componente il consiglio camerale, qualora, ad esito della procedura di cui al presente provvedimento si verifichi nuovamente che nessuna organizzazione sindacale e/o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento presenti la candidatura per partecipare all’assegnazione del seggio e/o dei seggi in questione, recependo in tal senso il citato parere del Ministero che applica in via analogica alla fattispecie in oggetto la disposizione di cui al comma 6, dell’articolo 12 della legge n. 580 del 1993.
decreta
Luca Zaia
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