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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 10 luglio 2020
Stagione venatoria 2020-2021. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993. Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" in provincia di Venezia.
Viene decretato il divieto venatorio sull’area denominata “Canale Taglietto” coincidente con il confine tra i comuni di Quarto d’Altino e Venezia, interclusa alla navigazione e posta a confine dell’Azienda Faunistico -Venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 764 del 16.06.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2020-2021;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” (prot. n. 195419 del 18 maggio 2020) volta a conseguire per la stagione venatoria 2020-2021 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1, L.R. 50/93) sull’area denominata “Canale Taglietto”, interclusa alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”, di proprietà dell’omonima Azienda agricola, e l’altra destinata, per metà della sua lunghezza, ad Oasi di Protezione e per la restante parte ad Azienda Faunistico-Venatoria Valle Ca’ Da Riva o Perini;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sede territoriale di Venezia con prot. n. 232538 del 12 giugno 2020 con il quale si dà atto che:
RITENUTO di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica ed anche al fine di salvaguardarne la gestione faunistico–venatoria;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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