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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 94 del 26 giugno 2020


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 22 giugno 2020

Divieto di pesca dell'Anguilla (Anguilla anguilla) sul Lago di Garda fino al 18 giugno 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della L.R. n. 19/1998, viene disposto di vietare la pesca dell’Anguilla (Anguilla anguilla) sul Lago di Garda fino al 18 giugno 2021.

Il Presidente

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 17 maggio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011, con la quale è stato vietato agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana in quanto le stesse sono risultate contaminate da PCDD/F e PCB oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006;

PRESO ATTO che il Ministro della Salute di anno in anno ha assunto provvedimenti di proroga dell’Ordinanza del 17 maggio 2011 di cui al punto precedente;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 giugno 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, con la quale, da ultimo, è stato ulteriormente prorogato il termine di validità della citata Ordinanza del 17 maggio 2011 per un periodo di dodici mesi a far data dal 19 giugno 2020;

PRESO ATTO che il Presidente della Provincia di Verona ha di volta in volta integrato le Ordinanze del Ministro della Salute sopra richiamate, adottando provvedimenti di divieto di pesca della specie Anguilla sulla parte del Lago di Garda inclusa entro il territorio della Provincia di Verona, da ultimo con Decreto n. 17 del 21 giugno 2019;

CONSIDERATO che le motivazioni cautelative che hanno indotto il Ministro della Salute a disporre il divieto di commercializzazione delle anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all’alimentazione umana, al fine di scongiurare pericoli per la salute umana connessi alla presenza di contaminanti in tale specie, debbano necessariamente estendersi anche all’eventualità di un consumo alimentare privato di anguille pescate sul Lago di Garda da parte di pescatori dilettantistico-sportivi;

CONSIDERATO, inoltre, che venendo meno la finalità del consumo alimentare, la pesca della specie Anguilla sul Lago di Garda debba essere vietata, assumendo carattere prevalente la finalità di salvaguardia della popolazione ittica appartenente a tale specie;

VISTA la D.G.R. n. 1079 del 30 luglio 2019 con la quale è stato disposto che il regime transitorio previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, in forza della quale le province e la Città metropolitana di Venezia continuavano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca già conferite agli stessi Enti, avesse termine in data 30 settembre 2019;

DATO ATTO, pertanto, che le funzioni in materia di caccia e pesca sono pienamente riallocate in capo alla Regione del Veneto a far data dal 01 ottobre 2019;

VISTO l’articolo 16, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il quale prevede che “il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all’esercizio della pesca, allo scopo di conservare l’ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica”;

VISTO l’articolo 29, comma 1, lettera j) del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, il quale prevede che il prelievo dell’Anguilla (Anguilla anguilla) è vietato dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero alle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 403 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto “Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2019, con il quale è stato disposto per tutto il territorio nazionale un periodo di chiusura continuativo della pesca per la specie Anguilla europea (Anguilla anguilla) dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno;

VISTO il Decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Lombardia n. 7145 del 18/06/2020 con il quale è stato prorogato fino al 22 giugno 2021 il divieto di pesca dell’Anguilla (Anguilla anguilla), sia professionale che sportivo-dilettantistica, sul Lago di Garda, nella parte di competenza della Regione Lombardia, quale conseguenza dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 giugno 2020;

PRESO ATTO che la Provincia Autonoma di Trento sta predisponendo un analogo provvedimento di divieto di pesca dell’Anguilla sul proprio territorio, come da comunicazione intercorsa in data 18 giugno 2020 con l’ufficio regionale di Verona competente in materia di pesca;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre il divieto di pesca, sia professionale che sportivo-dilettantistica, dell'Anguilla (Anguilla anguilla) sulla parte del Lago di Garda inclusa entro il territorio della Regione del Veneto fino al 18 giugno 2021;
  3. di stabilire, per il medesimo ambito territoriale di cui al punto 2), il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo) di esemplari di Anguilla, da parte dei pescatori professionisti e dilettantistico-sportivi;
  4. di precisare che gli esemplari di Anguilla eventualmente catturati nel medesimo ambito territoriale di cui al punto 2) dovranno essere immediatamente liberati sul luogo di cattura;
  5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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