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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 114 del 16 novembre 2018


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 143 del 04 novembre 2018

Stagione venatoria 2018/2019. Proroga, fino a domenica 11 novembre 2018, del divieto temporaneo all'esercizio dell'attività venatoria in alcune località del territorio regionale, istituito con DPGR n. 141/2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, L. R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Con DPGR n. 141 del 2 novembre 2018 è stato istituito il divieto all’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, nell’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno e nella porzione compresa nella Zona Faunistica delle Alpi del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza. In considerazione del permanere dello stato di estrema gravità della situazione nell’ambito dei predetti territori, dell’evoluzione negativa del quadro meteo e su conforme indicazione dell’Unità di Crisi Regionale, si provvede a prorogare il medesimo regime di divieto fino a domenica 11 novembre 2018.

Il Presidente

VISTA la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L.R. n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della Legge n. 157/1992 ed in modo particolare le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.17: “1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.”;

VISTO il quadro meteorologico che ha interessato il territorio regionale nelle ultime settimane, con intense precipitazioni e forte ventosità;

RICHIAMATO il DPGR n. 135 del 28 ottobre 2018, con cui si è disposta l’attivazione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR), a monitoraggio dell’evoluzione del quadro meteo e presidio e coordinamento degli interventi, anche a carattere preventivo, nelle zone a rischio e nelle zone colpite del territorio regionale;

RICHIAMATO il DPGR n. 137 del 28 ottobre 2018, con cui, sulla base del quadro meteorologico previsto e delle indicazioni diramate dall’UCR, si è disposto di istituire il divieto all’esercizio dell’attività venatoria, sull’intero territorio regionale, per il periodo dal 29 ottobre al 4 novembre 2018;

RICHIAMATO il successivo DPGR n. 141 del 2 novembre 2018, con il quale, preso atto, tra l’altro, delle previsioni meteorologiche, è stato revocato il DPGR n. 137/2018, con efficacia dal 3 novembre 2018 e, contestualmente, è stato istituito il divieto all’esercizio dell’attività venatoria per i giorni dal 3 al 4 novembre 2018, limitatamente all’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno e alla porzione compresa nella Zona Faunistica delle Alpi del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza;

DATO ATTO del permanere delle condizioni di gravissima criticità nelle medesime aree, dell’evoluzione negativa del quadro metereologico e della necessità di assicurare la massima priorità ed urgenza agli interventi di soccorso, alla messa in sicurezza delle zone maggiormente colpite, al ripristino della viabilità e dell’erogazione di servizi essenziali alla popolazione colpita, oltre che delle condizioni di difficoltà per le componenti e le popolazioni faunistiche;

RITENUTO, quindi, su conforme indicazione dell’UCR, che sussistano le condizioni per mantenere il regime di divieto istituito con DPGR n. 141/2018 anche nel periodo da lunedì 5 a domenica 11 novembre 2018;

SU CONFORME PROPOSTA della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prorogare, da lunedì 5 a domenica 11 novembre 2018, per le motivazioni espresse in premessa, il divieto temporaneo all’esercizio venatorio istituito con DPGR n. 141/2018, ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, con riferimento all’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno ed alla porzione del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza posta al di sopra del limite della Zona Faunistica delle Alpi, secondo l’individuazione vigente e come indicato dalla cartografia allegata al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012, approvato con L. R. n. 1/2007;

3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

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