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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 114 del 16 novembre 2018


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 141 del 02 novembre 2018

Stagione venatoria 2018/2019. Revoca del DPGR n. 137 del 28 ottobre 2018 e istituzione di divieto temporaneo all'esercizio dell'attività venatoria in alcune località del territorio regionale, nel periodo 3-4 novembre 2018. Art. 17 L. R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Con DPGR n. 137 del 28 ott. 2018 è stato istituito, in considerazione dell’avverso quadro meteo previsto e sulla base delle indicazioni dell’Unità di Crisi Regionale, il divieto all’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi dell’art. 17 della L. R. n. 50/1993, sull’intero territorio regionale e per il periodo 29 ottobre – 4 novembre 2018. Sulla base dell’evoluzione favorevole del complessivo quadro meteo e sentita l’Unità di Crisi della Regione Veneto, si provvede alla revoca del DPGR in parola a far data dal 03 novembre 2018 e al contestuale mantenimento del regime di divieto nell’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno e nella porzione compresa nella Zona Faunistica delle Alpi del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza.

Il Presidente

VISTA la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L.R. n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della Legge n. 157/1992 ed in modo particolare le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.17: “1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.”;

VISTO il quadro meteorologico che ha interessato il territorio regionale nell’ultima settimana, con intense precipitazioni e forte ventosità;

RICHIAMATO il DPGR n. 135 del 28 ottobre 2018, con cui si è disposta l’attivazione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR), a monitoraggio dell’evoluzione del quadro meteo e presidio e coordinamento degli interventi, anche a carattere preventivo, nelle zone a rischio e nelle zone colpite del territorio regionale;

RICHIAMATO il DPGR n. 137 del 28 ottobre 2018, con cui, sulla base del quadro meteorologico previsto e delle indicazioni diramate dall’UCR, si è disposto di istituire il divieto all’esercizio dell’attività venatoria, sull’intero territorio regionale e per il periodo dal 29 ottobre al 4 novembre 2018;

DATO ATTO che, su conforme indicazione dell’UCR e sulla base del quadro meteo previsto, permane un generale regime di attenzione rispetto a tutto il territorio regionale, mentre, in alcune specifiche aree, in ragione degli ingenti danni occorsi nei giorni scorsi, della necessità di assicurare la massima priorità agli interventi di soccorso e di ripristino dei collegamenti e dei servizi, il regime applicabile deve necessariamente assicurare tali priorità;

DATO ATTO che, nelle medesime aree, accanto a danni alle strutture ed attività antropiche, il regime di generale dissesto idrogeologico concretizza condizioni di difficoltà anche per le popolazioni faunistiche ivi presenti;

RITENUTO, su conforme indicazione dell’Unità di Crisi, di individuare tali criticità come di seguito indicato:

-  intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno;
-  porzione del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza posta al di sopra del limite della Zona Faunistica delle Alpi, secondo l’individuazione vigente e come indicato dalla cartografia allegata al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012, approvato con L. R. n. 1/2007, mentre nel restante territorio regionale le condizioni di criticità che hanno motivato il predetto DPGR n. 137/2018 possono considerarsi superate;

RITENUTO, quindi, che sussistano le condizioni:

-  per revocare, con efficacia dal 3 novembre 2018, il DPGR n. 137/ 2018, con il quale è stato istituito il divieto generale all’esercizio dell’attività venatoria ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993 sull’intero territorio regionale;
-  per istituire,contestualmente, il divieto all’esercizio dell’attività venatoria limitatamente all’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno ed alla porzione del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza posta al di sopra del limite della Zona Faunistica delle Alpi, secondo l’individuazione vigente e come indicato dalla cartografia allegata al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012, approvato con L. R. n. 1/2007, per i giorni da sabato 3 a domenica 4 novembre 2018;

SU CONFORME PROPOSTA della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, il DPRG n. 137/2018 con cui è stato istituito il divieto temporaneo all’esercizio venatorio nell’intero territorio regionale nel periodo 29 ottobre – 4 novembre 2018, con efficacia dal 3 novembre 2018;

3. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, il divieto temporaneo all’esercizio venatorio ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, con riferimento all’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno ed alla porzione del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza posta al di sopra del limite della Zona Faunistica delle Alpi, secondo l’individuazione vigente e come indicato dalla cartografia allegata al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012, approvato con L. R. n. 1/2007, per i giorni da sabato 3 a domenica 4 novembre 2018;

4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

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