Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 177 del 28 dicembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 40 del 16 dicembre 2021

Ditta ECO-DEM s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ulteriore ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "BERTACCHINA" e sita in Comune di Verona (VR) e spostamento del tratto di linea elettrica a MT compreso tra la CS n. 290776 "Casetta" e la CP "Ricevitrice Ovest", in via Binelunghe in loc. S. Massimo, con smantellamento delle linee elettriche in media tensione LMT n. RO_J02 "Forte Procolo" e n. RO_J12 "S. Massimo" e loro interramento lungo via Eugenio Barsanti, Strada Bresciana, via Bartolomeo Bacilieri, via Francesco De Pinedo e via Bionde. D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018, L.R. 15/2018 e D.G.R. n. 568/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta ECO-DEM s.r.l. a coltivare in ulteriore ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR) e contestualmente si autorizza lo smantellamento e spostamento di linee elettriche a Media Tensione.

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 06.03.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 98348 del 11.03.2019, con la quale la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. (C.F. 01287530230), con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ulteriore ampliamento, anche ai sensi dell’art. 10 comma 5 delle N.T.A. del P.R.A.C., della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR);

PRESO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava, di cui all’istanza acquisita al prot. n. 98348/2019, prevede anche lo spostamento del tratto di linea elettrica a MT compreso tra la CS n. 290776 “Casetta” e la CP “Ricevitrice Ovest”, in via Binelunghe in loc. S. Massimo, con smantellamento delle linee elettriche in media tensione LMT n. RO_J02 “Forte Procolo” e n. RO_J12 “S. Massimo” e loro interramento lungo via Eugenio Barsanti, Strada Bresciana, via Bartolomeo Bacilieri, via Francesco De Pinedo e via Bionde;

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 110 del 08.04.2020, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);

VISTO il decreto n. 491 del 20.05.2020 con il quale la Direzione Ambiente ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 110 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni / condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che il decreto n. 491 del 20.05.2020 contiene le seguenti determinazioni:

  • il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, si è espresso in luogo della C.T.R.A.E.;
  • il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 110 del 08.04.2020 aveva prescritto, tra l’altro, che:

  • il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente alla presentazione dei necessari adeguamenti a quanto previsto negli elaborati di integrazione documentale spontanea acquisiti in data 05.11.2019;

DATO ATTO che l’area di cava oggetto di ulteriore ampliamento dista circa 1,7 km dall’area S.I.C. denominata “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest” individuata con il codice IT3210043 e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;

VISTO quanto contenuto nel parere n. 110 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ossia la presa d’atto da parte della struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. 118//2019 del 20.05.2019, della non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto non è stato ritenuto possibile il verificarsi di impatti negativi significativi sulle tutele espresse dai siti della Rete Natura 2000;

VISTA la nota prot. n. 243862 del 02.09.2020 con la quale la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 25.09.2020 alle ore 09.30 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, anche in modalità telematica, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato le Amministrazioni comunale e provinciale, gli Enti Consorzio di Bonifica Veronese, U.L.S.S. n. 9 Scaligera, AGSM Verona s.p.a., Megareti Energia e Gas, A.R.P.A.V e la ditta proponente;

VISTA la successiva nota prot. n. 368177 del 16.09.2020 con la quale la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed Enti convocati alla Conferenza di Servizi Decisoria con nota prot. n. 243862/2020 nonché al proponente che, a causa di sopravvenuti impedimenti, la Conferenza di Servizi decisoria medesima veniva posticipata e si sarebbe svolta in data 29.09.2020 alle ore 15.00 sempre presso la Sala C.T.R. di Palazzo Linetti Calle Priuli n. 99 Venezia (VE), ferme restando tutte le altre indicazioni contenute nella precedente e già citata nota prot. n. 243862/2020;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 29.09.2020 e che la stessa, come da relativo verbale (Allegato B), ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava nonché all’autorizzazione allo spostamento del tratto di linea elettrica a MT compreso tra la CS n. 290776 “Casetta” e la CP “Ricevitrice Ovest”, in via Binelunghe in loc. S. Massimo, con smantellamento delle linee elettriche in media tensione LMT n. RO_J02 “Forte Procolo” e n. RO_J12 “S. Massimo” e loro interramento lungo via Eugenio Barsanti, Strada Bresciana, via Bartolomeo Bacilieri, via Francesco De Pinedo e via Bionde, con le prescrizioni contenute nel parere favorevole n. 110 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. in merito alla compatibilità ambientale, con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. nonché con le ulteriori prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi decisoria medesima;

VISTA la nota prot. n. 211282 del 07.05.2021 con la quale è stata rinnovata alla ditta la richiesta di presentazione della documentazione integrativa di cui alla prescrizione indicata al punto n. 1 del parere n. 110 del 08.04.2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., relativa all’acquisizione di documentazione di adeguamento del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, redatto ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, a quanto previsto negli elaborati di integrazione documentale spontanea acquisiti in data 05.11.2019

VISTA la nota pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 318052 del 15.07.2021 e successiva implementazione acquisita al prot. n. 348686 del 04.08.2021, con la quale la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. ha trasmesso documentazione integrativa di progetto, a recepimento della prescrizione di cui a punto n. 1 del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n 110/2020, e correlato decreto n. 491/2020;

RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 318052 del 15.07.2021 e la successiva implementazione acquisita al prot. n. 348686 del 04.08.2021, sostanzialmente esaustiva in relazione a quanto richiesto con le prescrizioni di cui sopra;

VISTA la nota in data 17.11.2021, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 550835 del 24.11.2021, con la quale la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. ha chiesto che il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava denominata “BERTACCHINA” di cui all’istanza prot. n. 98348 venga intestato alla ditta ECO-DEM s.r.l. P.IVA 02276270234 con sede Alpo di Villafranca di Verona (VR) Strada del Chiodo n. 50, la quale possiede sia la capacità tecnico finanziaria necessaria a coltivare la cava sia i titoli di disponibilità dell’intera area della cava;

VISTA la nota in data 17.11.2021, pervenuta in Regione ed acqisita al prot. n. 550952 del 24.11.2021 con la quale la ditta ECO-DEM s.r.l. ha trasmesso documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico finanziaria alla coltivazione di cava nonché dichiarazione di visione ed accettazione integrale del progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “BERTACCHINA” di cui all’istanza prot. n. 98348;

PRESO ATTO che con nota in data 17.11.2021, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 550870 del 24.11.2021 la ditta ECO-DEM s.r.l. ha presentato il proprio Piano industriale di sfruttamento dal quale emerge la congruità del quantitativo di materiale utile a suo tempo richiesto in ampliamento dalla ditta Biondani T.M.G. s.p.a.;

DATO ATTO che nel corso dell’iter istruttorio non sono pervenute osservazioni e opposizioni;

CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la ditta ECO-DEM s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplicava la propria validità fino al 19.10.2021;

PRESO ATTO che la ditta ECO-DEM s.r.l.. ha presentato presso la Prefettura di Verona istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List, attualmente in fase di aggiornamento e che conseguentemente, ai sensi della normativa vigente in materia, la precedente iscrizione mantiene la propria efficacia fino all’esito dell’istruttoria in corso e quindi, attualmente, a carico della ditta medesima e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs;

PRESO ATTO che l’area dell’intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione interessa una superficie di ulteriore scavo in ampliamento di circa 47.000 mq, per un volume estraibile utile di sabbia e ghiaia in ampliamento pari a circa 675.000 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 110 del 08.04.2020 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione in ulteriore ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), di cui alla domanda in data 06.03.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 98348 del 11.03.2019;
  2. di prendere atto del decreto n. 491 del 20.05.2020, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione in ulteriore ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 110/2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
  3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in data 29.09.2020 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);
  4. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta ECO-DEM s.r.l. - P.IVA 02276270234, con sede in Villafranca di Verona (VR) Strada del Chiodo n. 50, la coltivazione in ulteriore ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), di cui alla domanda in data 06.03.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 98348 del 11.03.2019, all’interno dell’area individuata con linea tratteggiata rossa nella tavola elaborato n. 4 “Inquadramento geografico, catastale e urbanistico - Estratto planimetria catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio e fermo restando l’area di cava finora autorizzata, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • RELAZIONE TECNICA, GEOLOGICA E DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (elaborato n. 1);
  • PIANO INDUSTRIALE DI SFRUTTAMENTO (elaborato n. 3);
  • INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, CATASTALE ED URBANISTICO (scale varie) (elaborato n. 4);
  • INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO (scale varie) (elaborato n. 5);
  • PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE (scala 1:1000) (elaborato n. 6);
  • SEZIONI DELLO STATO ATTUALE (scala 1:1000) (elaborato n. 7);
  • PLANIMETRIA PROGETTO DI AMPLIAMENTO PRESENTATO AI SENSI DELL’ART. 95 L.R. 30/2016 (scala 1:1000) (elaborato n. 8);
  • PLANIMETRIA DEL MASSIMO SCAVO – REV01 (scala 1:1000). (elaborato n. 9);
  • SEZIONI DI SCAVO IN AMPLIAMENTO – REV01 (scala 1:1000) (elaborato n. 10);
  • PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE – REV01 (scala 1:1000) (elaborato n. 11);
  • SEZIONI DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE – REV01 (scala 1:1000) (elaborato n. 12);
  • INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE TECNICA, GEOLOGICA E DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (elaborato n. 14);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (elaborato n. 01);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (elaborato n. 02);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (elaborato n. 03);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE – IMPATTI (elaborato n. 04);
  • SINTESI NON TECNICA (elaborato n. 05);
  • DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI V.INC.A. (elaborato n. 06);
  • RELAZIONE A SUPPORTO DELLA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI V.INC.A (elaborato n. 06 – All.01);
  • MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (elaborato n. 06 – All.02);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (integrativo e sostitutivo dell’elaborato n. 2);
  • SCHEDA DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE;
  • PIANO INDUSTRIALE DI SFRUTTAMENTO (sostitutivo dell’elaborato n. 3);
  1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, spostamento del tratto di linea elettrica a MT compreso tra la CS n. 290776 “Casetta” e la CP “Ricevitrice Ovest”, in via Binelunghe in loc. S. Massimo, con smantellamento delle linee elettriche in media tensione LMT n. RO_J02 “Forte Procolo” e n. RO_J12 “S. Massimo” e loro interramento lungo via Eugenio Barsanti, Strada Bresciana, via Bartolomeo Bacilieri, via Francesco De Pinedo e via Bionde, previsto nel progetto di coltivazione in ulteriore ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), di cui alla domanda in data 06.03.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 98348 del 11.03.2019, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • COROGRAFIA – PLANIMETRIA RETE STATO DI FATTO (scale varie) (tavola 511);
  • COROGRAFIA – PLANIMETRIA RETE DI PROGETTO (scale varie) (tavola 512);
  • COROGRAFIA, RETE NATURA 2000 VENETO, PLANIMETRIA CANALIZZAZIONI DI PROGETTO, SEZIONI DI SCAVO DI PROGETTO, CAMERETTE INTERRATE DI PROGETTO (scale varie) (tavola 513);
  • RELAZIONE DI INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO NEL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DI VERONA;
  • RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 24/1991;
  • DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI V.INC.A;
  • RELAZIONE A SUPPORTO DELLA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI V.INC.A;
  1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce il precedente provvedimento n. 17 del 06.02.2019 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
  2. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da Dichiarazione di non necessita di V.INC.A. da parte della ditta e confermata dalla struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. 118//2019 del 20.05.2019;
  3. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro 7 anni dalla data del presente provvedimento e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 8 anni dalla data del presente provvedimento attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nelle temporalità assegnate;
  4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 318052 del 15.07.2021, e successiva implementazione acquisita al prot. n. 348686 del 04.08.2021, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facenti parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
  5. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 675.000 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
  6. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all’efficacia della presente autorizzazione:
  1. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate;
  2. presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell’intera area di cava e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all’Ufficio del registro e trascritti nei registri immobiliari., aventi almeno la durata indicata al punto n. 7;
  3. nomina del Direttore dei lavori di coltivazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 13/2018;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:
  1. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, e comunque prima dell’inizio dei lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linea tratteggiata rossa nella tavola elaborato n. 4 “Inquadramento geografico, catastale e urbanistico - Estratto planimetria catastale” a scala 1:2000, ivi compresa l’area di cava finora autorizzata;
  2. apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell’area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  3. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
  • nominativo del Direttore dei lavori;
  1. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
  2. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  3. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all’interno dell’area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
  4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  5. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell’elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell’impianto al fine di delimitare l’ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori, emissioni di polveri ed altri effetti dell’ attività anche nei confronti dei recettori più prossimi all’area della cava, nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
  6. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
  7. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell’area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell’attività estrattiva;
  8. realizzare, prima dell’inizio dell’attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  9. mantenere in fase di scavo un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all’orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
  10. realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all’orizzontale e costituite da materiale in posto;
  11. realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate medesime;
  12. subordinare la coltivazione in ampliamento della cava alla ricomposizione ambientale, alla quota del piano campagna circostante, l’area residuale riferita all’autorizzazione originaria mediante utilizzo dei materiali indicati alla successiva lettera p);
  13. utilizzare prioritariamente, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
  • sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
  • terre da scavo provenienti dall’esterno della cava;
  • sottoprodotti provenienti dall’esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia)

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un quantitativo complessivo non superiore a 30.000 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06, dal D.M. 46/2019 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;

  1. vietare esplicitamente la collocazione all’interno dell’area di cava di impianti che esulino da quelli espressamente previsti dalla normativa vigente in materia e relativi alla prima lavorazione della ghiaia, quali impianti di bitumaggio, confezionamento del calcestruzzo etc.;
  2. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
  3. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale nonché provvedere, in sintonia con il Comune e qualora non già provveduto, alla realizzazione di migliorative soluzioni viabilistiche all’incrocio tra Via Bacilieri e Via Bresciana e tra Via Bacilieri e Via Gardesana in accordo con la Circoscrizione 3°, il CdR Traffico ed il CdR Patrimonio del Comune di Verona. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, pena la sospensione dei lavori di coltivazione;
  4. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
  • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:
  1. umidificare opportunamente, durante i lavori di coltivazione, i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri della cava nonché mantenere in efficienza i macchinari ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti, comunicando a Comune, Regione ed A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  2. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, l’utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB, che dovrà essere adeguato con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, comunicando a Regione e Comune di Verona, entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione e comunque ad ogni variazione eventualmente intervenuta, i dati identificativi dei mezzi utilizzati;
  3. conservare in cava, al fine di assorbire eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati, istruendo gli operatori per intervenire prontamente secondo le stabilite procedure di emergenza e trasmettere a Regione, Comune e A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  4. adoperarsi affinchè i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettosi delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente nonchè dotati di idonea vasca di contenimento, trasmettendo a Regione, Comune e A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  5. condurre il riutilizzo agricolo dell’area di cava ricomposta secondo i protocolli dell’agricoltura biologica, minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario, vietando le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici, adottando, quali requisiti ambientali, i limiti di riferimento del D.Lgs. 46/2019 ed impiegando, nella ricostituzione del suolo, terreno vegetale con caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile pubblicata sul sito di A.R.P.A.V.;
  6. trasmettere, entro trenta giorni dall’inizio dei lavori di ricomposizione ambientale, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto al punto precedente;
  7. produrre, entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, una verifica di impatto acustico ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso alla Regione, alla Provincia di Verona, al Comune di Verona e ad A.R.P.A.V.. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare alla Regione, alla Provincia di Verona, al Comune di Verona, entro 60 giorni dall’accertamento, un piano di interventi per il rientro nei limiti, concordandone i termini con la Regione;
  8. rispettate le prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 118/2019 del 20.05.2019 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 198794 in data 24.05.2019), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività, e cioè:
  • mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhii, Hypsugo savii) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  • verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  1. concordare prima dell’inizio dell’attività di coltivazione in ampliamento, con l’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA, i termini e le modalità per la presentazione della documentazione inerente il monitoraggio di cui al punto precedente;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni relative spostamento con smantellamento del tratto di linea elettrica a MT:
  1. comunicare con tempestività alla Società AGSM Verona s.p.a., nel corso della realizzazione dei lavori di miglioramento viabilistico previsti tra Via Bacilieri e Via Bresciana e tra Via Bacilieri e Via Gardesana, eventuali interessamenti, a qualunque titolo, di manufatti o opere gestite dalla società medesima;
  2. attenersi, nel corso della fase operativa di spostamento smantellamento ed interramento di tratti della linea elettrica a MT, alle disposizioni del Regolamento Comunale delle manomissioni stradali.;
  3. comunicare l’avvio delle opere relative allo spostamento, smantellamento e successivo interramento dei tratti di linea elettrica a MT anche alla società Megareti Energia e Gas.
  1. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
  2. di restituire alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a., subordinatamente agli adempimenti di cui al punto n. 11) lettera a), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00) - polizza n. 2243637 del 06.02.2019 della COFACE S.A. di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2019/0083;
  3. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
  4. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
  5. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  6. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Forestale;
  7. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Luca Marchesi

(seguono allegati)

40_Allegato_A_465710.pdf
40_Allegato_B_465710.pdf

Torna indietro