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Bur n. 177 del 28 dicembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 4 del 06 luglio 2021

Ditta HERAMBIENTE Servizi Industriali S.r.l. Installazione di gestione rifiuti ubicata in Corso Stati Uniti 5/a, Padova (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 109 del 30.12.2010 e s.m.i. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna, ai sensi del c.1 dell'art. 29-nonies del d. lgs. n.152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Herambiente Servizi Industriali s.r.l. con DSRAT n. 109 del 30.12.2010 e s.m.i. a seguito di modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta ai sensi dello stesso articolo. Viene stralciato inoltre il punto 13.d) dell'AIA in seguito a precedenti risultanze istruttorie.

Il Direttore

(1) VISTO il DSRAT n. 109 del 30.12.2010, con il quale è stata rilasciata alla Ditta Nestambiente S.r.l., con sede legale in corso Stati Uniti, 5/a Padova (PD) e ubicazione installazione in corso Stati Uniti, 5/a Padova (PD), oggi Herambiente Servizi Industriali s.r.l., con sede legale Viale C. Berti Pichat, 2/4, Bologna, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui al Punto 5.1, Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

(2) VISTO il DSRAT n. 40 del 19.06.2012, con il quale è stata modificata l’AIA di cui al DSRAT n. 109 del 30 dicembre 2010 s.m.i., con la contestuale sostituzione degli Allegati A e B;

(3) RICHIAMATA la nota del 22.04.2014 (prot. reg. n 176513 del 22.04.2014), con la quale la Ditta Herambiente Servizi Industriali srl ha comunicato la variazione di denominazione sociale della società Nestambiente srl, già soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Herambiente S.p.a., in Herambiente Servizi Industriali S.r.l, variando altresì la sede legale;

(3) VISTO il DDDA n. 81 del 20.09.2017, con il quale è stata modificata l’AIA n. 109 del 30.12.2010, prevedendo un diverso utilizzo delle aree di lavorazione dell’installazione e sostituendone l’Allegato A;

(4) CONSIDERATO che il DDDA n. 81/2017 ha ritenuto pertanto di procedere d’ufficio alla modifica dell’intestazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni ivi riportate;

(5) VISTA la nota prot. reg. n. 136031 del 11.04.2018, con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato l’avvio di procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGR n. 119 del 07.02.2018;

(6) VISTA la nota n. 367364 del 11.09.2018 con la quale la Direzione Ambiente, in riferimento alla nota n. 136031/2018, ha comunicato la chiusura del procedimento avviato per l’adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGR n. 119/2018 in quanto, a seguito di un approfondimento istruttorio, è emerso che la Ditta in oggetto non effettua attività di miscelazione, né in deroga, né non in deroga al comma 1 dell’187 del d.lgs. 152/2006;

(7) CONSIDERATO che con la medesima nota n. 367364/2018 la Direzione Ambiente ha comunicato che con successivo decreto sarebbe stato corretto il provvedimento di AIA n. 109/2010 con l’eliminazione del punto 13. d) relativo alle operazioni di miscelazione, inserito per mero errore materiale;

(8) VISTA la nota n. 0019482 del 02.09.2020 (prot. reg. n. 346027 del 03.09.2020), con la quale la Ditta in oggetto ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies, l’intenzione di apportare le seguenti modifiche, ritenute non sostanziali, all’installazione, riguardanti:

  1. la ridefinizione dei quantitativi autorizzati allo stoccaggio, eliminando il limite stabilito al punto 9. a) dell’AIA n. 109/2010, per i rifiuti non pericolosi, in modo da poter utilizzare i quantitativi residui derivanti dal mancato stoccaggio di rifiuti pericolosi per i rifiuti non pericolosi;
  2. la modifica del layout approvato dell’installazione, attraverso:
  • ridefinizione delle aree di stoccaggio/lavorazione, sia in termini di ricollocazione, sia dimensionali, passando dalle attuali 26 aree autorizzate (Allegato A al DDATST n. 81/2017) a 5 Aree, per le quali vengono indicati i rifiuti afferenti a ciascuna Area precedentemente ad essi dedicata;
  • lo spostamento della tettoia esterna (indicata al n. 24 della planimetria approvata con DSRA n. 40/2012) in posizione adiacente al capannone;
  • l’utilizzazione delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, qualora inutilizzate, per i rifiuti non pericolosi, in conseguenza della modifica di cui al punto 1;
  1. l’integrazione dell’elenco dei CER autorizzati, con nuovi CER sia pericolosi che non pericolosi, al fine di sottoporli a tutte le operazioni autorizzate;

(9) VISTA la nota prot. reg. n. 423930 del 06.10.2021, con la quale la Direzione Ambiente, a riscontro della comunicazione del 02.09.2020, ha confermato la non sostanzialità, ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. l-bis), per le modifiche di cui al punto 1 e 2 e ha contestualmente chiesto agli Enti di esprimere eventuali osservazioni;

(10) CONSIDERATO che nei termini previsti dalla nota n. 423930/2021 non sono pervenuti pareri, osservazioni o richieste di integrazioni relativamente alle modifiche di cui ai punti 1 e 2, da parte degli Enti interpellati;

(11) VISTO che con la medesima nota n. 423930/2021, la Direzione Ambiente ha inoltre comunicato che la messa in atto delle modifiche avrebbe comportato l’aggiornamento dell’AIA con successivo decreto e che, di conseguenza, le stesse sono soggette al pagamento degli oneri istruttori da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26.05.2009;

(12) CONSIDERATO che sempre con la succitata nota n. 423930/2021, la Direzione Ambiente, in relazione alla modifica di cui al punto 3, ha comunicato che l’inserimento dei CER riferiti ai rifiuti pericolosi si possa configurare come modifica sostanziale ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 152/2006, mentre ha ritenuto che l’inserimento dei CER riferiti ai rifiuti non pericolosi richiedesse ulteriori informazioni integrative relativamente al trattamento di ogni singolo CER, al fine di poter esprimersi a riguardo della sostanzialità della modifica;

(13) VISTA la nota n. 3058/21 del 03.02.2021 (prot. reg. n. 59986 e n. 60152 del 09.02.2021), con la quale la Ditta Herambiente Servizi Industriali S.r.l. ha dato riscontro alla nota della Direzione Ambiente prot. reg. n. 21544/20 del 06/10/2020, trasmettendo il Provvedimento Unico 2020/04516 - Variante al permesso di costruire n. 2128/2018 e i relativi allegati progettuali;

(14) VISTA la nota n. 7717/21 del 19.03.2021 (prot. reg. n. 127359 del 19.03.2021) con la quale la Ditta Herambiente Servizi Industriali S.r.l. ha trasmesso la planimetria dei depositi e degli stoccaggi nello stato di progetto in riferimento ai punti 1 e 2 della nota n. 0019482/2020;

(15) VISTA la nota n. 11745/21 del 29.04.2021 (prot. reg. n.197824 del 29.04.2021), con la quale la Ditta Herambiente Servizi Industriali S.r.l. ha trasmesso l’attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori relativo ai punti n.1 (ridefinizione dei rifiuti non pericolosi autorizzati allo stoccaggio) e n. 2 (modifica del Layout dell’installazione) così come definiti dalla nota n. 423930/2010, comunicando contestualmente che il pagamento degli oneri istruttori relativo al punto 3 della stessa nota sarebbe avvenuto in tempi successivi;

(16) VISTA la nota prot. reg. n. 212254 del 07.05.2021, con la quale la Direzione Ambiente ha riscontrato alla nota n. 11745/21 rilevando, con riferimento alla DGRV n. 1519/2009, che la Ditta aveva provveduto a corrispondere un ammontare di oneri riferiti ad una sola modifica anziché a due, come invece indicato nella stessa nota, e ha richiesto il conguaglio della somma correttamente calcolata;

(17) CONSIDERATO inoltre che con la medesima nota n. 212254/2021, la Regione riferisce che le integrazioni richieste con nota n. 423930 del 06.10.2020, relative alla modifica non sostanziale di cui al punto n. 3, volte a ottenere chiarimenti circa l’inserimento di alcuni CER non pericolosi, non sono, al momento della trasmissione della stessa nota, ancora state trasmesse e di conseguenza l’istruttoria non è da ritenersi conclusa per tale modifica;

(18) VISTA la nota n. 0013813/21 del 19.05.2021 (prot. reg. n. 231864 del 20.05.2021) con la quale la Ditta Herambiente Servizi Industriali S.r.l., in riscontro alla nota n. 212254/2021, ha trasmesso l’attestato di pagamento a integrazione di quanto precedentemente trasmesso con nota n. 11745/21;

(19) RITENUTO di procedere all’aggiornamento dell’AIA n. 109 del 30.12.2010 s.m.i. in relazione alla comunicazione ai sensi del art. 29-nonies la nota n. 0019482 del 02.09.2020 (prot. reg. n. 346027 del 03.09.2020), come successivamente integrata dalla nota la nota n. 7717/21 del 19/03/2021 (prot. reg. n. 127359 data 19/03/2021), per quanto riguarda le modifiche individuate al punto 1 e al punto 2 della nota n. 423930/2021;

decreta

  1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di sostituire la lettera a) della prescrizione di cui al punto 9 del DSRAT n. 109 del 30.12.2010 con il seguente:

a) quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccabili in impianto [D15, R13]: 2.160 Mg di cui al massimo 1.890 Mg di rifiuti pericolosi;

  1. di sostituire l’Allegato A al DSRAT n. 109/2010 “Tabella 1 elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER, rispettive operazioni e indicazione delle aree di stoccaggio. Tabella 2 elenco dei CER stoccabili per aree dell’impianto e rispettive capacità con riferimento al punto 9 (del DSRAT 109/2009)” così come successivamente modificato dal DSRAT n. 81 del 20.09.2017, con l’Allegato A al presente provvedimento;
  2. di sostituire l’Allegato B “Layout impianto di cui al punto 14 con individuazione numerica delle aree”, così come successivamente modificato dal DSRAT n. 40 del 19.06.2012, con l’Allegato B al presente provvedimento “Planimetria aree di deposito e stoccaggio – Stato di progetto, Rev. 01 del 04.03.2021”, trasmessa dalla Ditta Herambiente Servizi Industriali s.r.l. con nota n.7717 del 19.03.2021;
  3. di eliminare il punto 13.d) del DSRAT n. 109 del 30.12.2010;
  4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Herambiente Servizi Industriali S.r.l., alla Provincia di Padova, ad ARPAV UOC Autorizzazioni e Controlli Ambientali, ad ARPAV Dipartimento di Padova e al Comune di Padova (PD);
  5. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

4_Allegato_A_DDR_4_06-07-2021_465413.pdf
4_Allegato_B_DDR_4_06-07-2021_465413.pdf

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