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Bur n. 174 del 21 dicembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 91 del 25 novembre 2021

Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un gruppo elettrogeno d'emergenza alimentato a gasolio con potenza termica nominale pari a 2.277 kW presso la sede locale della ditta proponente sita in Via Adige, 6 a Sarmeola di Rubano (PD). Ditta proponente: INTESA SANPAOLO S.p.A. D. Lgs. 152/2006 L.r. 11/2001- DGRV n. 2782/2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, a servizio della ditta Intesa Sanpaolo S.p.A. e se ne autorizza l'esercizio.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;

VISTA l’istanza, acquisita a protocollo regionale n. 184230 del 22.04.2021, successivamente aggiornata e integrata con note protocollo regionale nn. 388765 e 388847 del 03.09.2021, con le quali la ditta Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo, 156 Torino, ha chiesto, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. n. 2782/2014, l’autorizzazione all’installazione ed esercizio, presso la sede locale di Sarmeola di Rubano (PD), Via Adige, 6, di un gruppo elettrogeno d’emergenza, alimentato a gasolio, con potenza termica immessa pari a 2.277 kW;

VISTA la nota della Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, prot. n. 399075 del 10.09.2021, indirizzata a Intesa Sanpaolo S.p.A., APLUS S.r.l., Comune di Rubano, ARPAV Dipartimento provinciale di Padova e ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, con la quale si è comunicato l’avvio del procedimento per la sopra indicata richiesta di autorizzazione ed indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, prescrivendo alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell’Allegato A al presente provvedimento, nella quale sono riportati gli elementi identificativi e le caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno oggetto di autorizzazione, nonché gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse tra la ditta istante e gli Enti che hanno partecipato al procedimento;

VISTA la descrizione di qualità e quantità delle emissioni in atmosfera da parte del gruppo elettrogeno oggetto d’autorizzazione;

DATO ATTO sulla base delle dichiarazioni fornite dalla ditta, che l’impianto:

  • ha carattere d’emergenza essendo dedicato esclusivamente alla produzione di energia elettrica di soccorso in caso di distacco dalla rete elettrica nazionale delle utenze servite o per l’effettuazione di prove di funzionamento e manutenzioni;
  • sarà esercito per massimo 200 ore operative all’anno da calcolare in media mobile su un periodo di tre anni;

VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse possa essere riconosciuto il carattere di emergenza all’utilizzo del gruppo elettrogeno di cui trattasi, ai sensi della DGR n. 2782 del 29.12.2014, nonché l’applicazione di quanto previsto al comma 16 dell’art. 273-bis del D. Lgs 152/2006;

VISTA l’Istruttoria Tecnica n. 13/2021 del 08.11.2021, agli atti dell’ufficio, con la quale la U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha dichiarato una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza ambientale (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, per l’impianto in oggetto;

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;

RITENUTO di poter autorizzare l’impianto di che trattasi;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con potenza termica nominale pari a 2.277 kW, da installare presso la sede locale della ditta Intesa Sanpaolo S.p.A., sita a Sarmeola di Rubano (PD), Via Adige, 6;

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. n. 2782/2014, la ditta Intesa Sanpaolo S.p.A. - Codice Fiscale 00799960158 e Partita IVA n.11991500015, con sede legale in Piazza San Carlo, 156 Torino, all’installazione e all’esercizio del gruppo elettrogeno d’emergenza indicato al precedente punto 1, conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e nel rispetto delle prescrizioni ivi espresse;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Intesa Sanpaolo S.p.A., al Comune di Rubano, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova, all’ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici e all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6. l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 comma 7del D.Lgs 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;

7. la Ditta dovrà comunicare all’autorità competente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore;

8. sono fatte salve le competenze di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

91_Allegato_DDR_91_25-11-2021_464897.pdf

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