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Bur n. 71 del 28 maggio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 397 del 12 maggio 2021

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 56 del 17 febbraio 2021: rimodulazione delle modalità e frequenze di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di cui alla Circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR). Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 Bologna

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si modificano su istanza di parte le frequenze prescritte dalla Circolare regionale del 15/11/2017, relative al monitoraggio dei PFAS nelle acque di falda e nei pozzi di raccolta del percolato, relativamente alla discarica ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR) gestita dalla Ditta HERAmbiente S.p.A.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 56 del 17.02.2021, è stata rinnovata alla Ditta HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 – Bologna, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 1/2014 e ss.mm.ii., relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR).

PREMESSO che con la nota circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017 si è stabilito, tra l’altro, di porre in capo ai Gestori delle discariche in fase di gestione operativa, a partire dal 1 gennaio 2018, le verifiche in autocontrollo, con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2), sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee ed in tutti i pozzi di raccolta del percolato, nonché il monitoraggio delle medesime sostanze anche su tutti i rifiuti in ingresso che potenzialmente potrebbero contenerle sulla base del loro ciclo produttivo.

DATO ATTO che, ai sensi della medesima circolare regionale, detto monitoraggio avrebbe dovuto essere condotto almeno per tre annualità, ovverosia fino alla fine del 2020: decorso tale periodo, l’eventuale rimodulazione dello stesso avrebbe dovuto essere formalmente richiesta dal Gestore ed assentita dall’Amministrazione regionale, sentiti nel merito gli Enti di controllo territorialmente competenti.

DATTO ATTO che le medesime previsioni di cui sopra sono state riportate alla prescrizione n. 10 dell’Allegato A al DDR n. 56 del 17.02.2021.

CONSIDERATO che le modalità di controllo e monitoraggio ambientale delle discariche in fase di gestione operativa sono state di fatto modificate ed integrate con le verifiche previste dalla soprarichiamata circolare n. 476971 del 15.11.2017.

VISTA la nota n. 3116 del 17.02.2021 (acquisita al prot. reg. n. 74289 del 17.02.2021) con la quale la Ditta HERAmbiente S.p.A. ha chiesto la rimodulazione – relativamente alle discariche in gestione - delle frequenze dei monitoraggi attualmente previsti in relazione alle sostanze perfluoroalchiliche.

CONSIDERATO in particolare che, con riferimento alla discarica di cui trattasi, attualmente in corso di ricomposizione finale, la Ditta ha chiesto:

  1. per la matrice acque di falda: l’annullamento del monitoraggio in questione;
  2. per la matrice percolato: la riduzione della frequenza da trimestrale ad annuale sul solo percolato presso le cisterne di stoccaggio, in occasione dell’indagine annuale eseguita per l’omologa di smaltimento.

VISTI gli esiti del monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) effettuato dalla ditta secondo le previsioni della Circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017, trasmesse con le seguenti note:

  • n. 4045 del 28/02/2019, assunta al prot. Reg. n. 86874 in data 01/03/2019;
  • n. 3687 del 25/02/2020, assunta al prot. Reg. n. 108302 in data 06/03/2020;
  • n. 3408 del 22/02/2021, assunta al prot. Reg. n. 83478 in data 23/02/2021.

CONSIDERATO che in data 14/04/2021 con nota prot. n. 170330, il Direttore ad interim della Direzione Ambiente ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo e ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri degli Enti di controllo territorialmente competenti.

CONSIDERATO che in data 30/04/2021 si è svolta la Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota regionale del 14/04/2021, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i soggetti convocati.

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in modalità integralmente telematica in ragione delle determinazioni governative sulla gestione dell’emergenza da COVID-19 ed il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 215499 del 11/05/2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi dalla ditta ed alla situazione sito-specifica in cui si trova la discarica, parere favorevole alla rimodulazione delle frequenze di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nei termini seguenti:

  1. per quanto riguarda la richiesta di annullamento del monitoraggio dei PFAS nelle acque di falda: non si concorda con l’annullamento ma si esprime parere favorevole alla riduzione della sua frequenza: a tal fine si stabilisce che il monitoraggio dovrà essere proseguito con cadenza semestrale, come proposto dall’ARPAV, invece che trimestrale come avviene oggi;
  2. per quanto riguarda la richiesta di annullamento del monitoraggio dei PFAS nei singoli pozzi del percolato: non si concorda con l’annullamento ma si esprime parere favorevole alla riduzione della sua frequenza: a tal fine si stabilisce che il monitoraggio dovrà essere proseguito con cadenza semestrale, come proposto dall’ARPAV, invece che trimestrale come avviene oggi; resta fatta salva la determinazione delle medesime sostanze con cadenza annuale sul percolato contenuto nelle cisterne del percolato nell’ambito della caratterizzazione dello stesso ai fini del suo corretto avvio a smaltimento.

RITENUTO pertanto di modificare le frequenze di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di cui alla Circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017 ed alla prescrizione n. 10 dell’Allegato A al DDR n. 56 del 17.02.2021, sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi del 30/04/2021.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto al pagamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000, e loro ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006, e loro ss.mm.ii.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare, relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), autorizzata con AIA - DDR n. 56 del 17.02.2021 e gestita dalla Ditta HERAmbiente S.p.A., le frequenze di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di cui alla Circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017 ed alla prescrizione n. 10 dell’Allegato A al DDR n. 56 del 17.02.2021, come di seguito specificato:

2.1. per quanto riguarda il monitoraggio dei PFAS nelle acque di falda: frequenza semestrale su tutti i pozzi della rete di controllo della discarica;

2.2. per quanto riguarda il monitoraggio dei PFAS nel percolato: frequenza semestrale su tutti i pozzi di raccolta della discarica; resta fatta salva la determinazione delle medesime sostanze con cadenza annuale sul percolato contenuto nelle cisterne del percolato nell’ambito della caratterizzazione dello stesso ai fini del suo corretto avvio a smaltimento;

3. di dichiarare concluso il procedimento amministrativo di cui all’avviso di avvio dello stesso comunicato in data 14/04/2021 con nota prot. n. 170330;

4. di far salve, per quanto non previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 56 del 17.02.2021;

5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici;

6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

7. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luigi Masia

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