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Bur n. 43 del 30 marzo 2021


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 4 del 25 febbraio 2021

Aggiornamento dei Registri regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato (L.R. 13.09.2001 n. 27, art. 43 - L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e ulteriori determinazioni in termini di validità dell'iscrizione, scaduta o in scadenza a decorrere dal primo gennaio 2020, fino alla data di completamento della fase di trasmigrazione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si provvede ad aggiornare i Registri regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato, relativamente alle nuove iscrizioni, alla cancellazione e non ammissione di associazioni prive dei requisiti, nonché alle migrazioni contestuali.

Il Direttore

- Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore (di seguito Codice) e, in particolare, gli artt. 45 e seguenti che disciplinano il Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito Runts);

- preso atto che il Codice:

  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico e provvede ad una semplificazione e armonizzazione delle molteplici normative di dettaglio che disciplinavano le diverse tipologie di soggetti no profit;
  • definisce le fattispecie di enti del terzo settore nonché i requisiti che gli stessi devono possedere ai fini dell’iscrizione al Runts;
  • detta norme specifiche per le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), individuando agli articoli 32 e 35 i requisiti sostanziali;
  • stabilisce che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale;

- richiamate

la D.G.R. del 10 ottobre 2001 n. 2652, attuativa della L.R. 13.09.2001, n. 27, art. 43, che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione del Registro regionale della promozione sociale;

la D.G.R. n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009, attuative della L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione del Registro regionale del volontariato;

- vista la nota ministeriale Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, in particolare le indicazioni sulle norme procedimentali da applicare per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione a seconda che i soggetti si siano costituiti prima o dopo la riforma del terzo settore;

- viste le Circolari ministeriali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019 aventi ad oggetto indicazioni e chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari;

- richiamato l'articolo 1 commi 4-novies e 4 decies del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, come convertito dalla Legge del 27/11/2020, n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, che ha riaperto i termini previsti agli artt. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. riconoscendo alle ODV, alle APS e alle Onlus la possibilità di adeguare gli statuti con la modalità semplificata entro il 31 marzo 2021;

- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dei Registri regionali hanno determinato:

  • l’iscrizione di n. 123 Associazioni di promozione sociale, indicate nell’Allegato A, di cui n. 11 per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate a fianco di ciascuna;
  • l’iscrizione di n. 2 Associazioni di promozione sociale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, evidenziate nell’Allegato A e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato (Allegato C);
  • l’iscrizione di n. 46 Organizzazioni di volontariato, indicate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate a fianco di ciascuna;
  • l’iscrizione di n. 3 Organizzazioni di volontariato evidenziate nell’Allegato B e la contestuale cancellazione dal Registro della promozione sociale;
  • la cancellazione di n. 2 Associazioni di promozione sociale, in particolare le Associazioni denominate “Oasi”, C.F. 91013060230, con sede in Legnago (VR) e “Noi Veneto” , C.F. 80027290289, con sede in Padova, per avvenuto scioglimento delle medesime, come da documentazione agli atti del competente ufficio;
  • la cancellazione di n. 7 Organizzazioni di volontariato, indicate nell’Allegato C, per la motivazione espressa a fianco di ciascuna;
  • la non ammissione al Registro del volontariato delle seguenti associazioni:

“Il Filo D’Ajuto”, con sede a Conselve (PD), C.F. 92270960286, per avvenuto scioglimento della medesima, come da verbale assembleare acquisito in data 23.02.2021;

“Basso Vicentino Emergenza” con sede a Noventa Vicentina (VI), C.F., 95135280246, per non aver integrato la documentazione richiesta con nota Prot. n. 232 del 02.01.2020 né dato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 (nota Prot. n. 390169 del 24.09.2020);

  • la modifica del codice di iscrizione assegnato all’Associazione denominata “Un cuore da Cavaliere ODV”, C.F. 90016680291, a seguito della variazione della sede legale dalla provincia di Rovigo a quella di Venezia, Mirano, Via Stazione n. 12/166, da RO0231 a VE0617;
  • la presa d’atto della variazione della denominazione dell’Associazione Armonia, C.F. 90173910275, con sede in Venezia, iscritta al Registro regionale della promozione sociale con il codice di classificazione NZ/VE0009/006, in “Ko’Ham Yoga - APS”;

- visto il perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid 19 che ha duramente colpito le attività del Terzo settore, da sempre fortemente centrate sulla relazione;

- dato atto che ne hanno risentito anche le attività collegate alla gestione delle realtà associative di volontariato e di promozione sociale, soprattutto in termini di adempimenti amministrativi connessi all’iscrizione ai Registri regionali;

- considerato che:

  • dalla data di avvio del processo di trasmigrazione al Runts, l’ufficio regionale provvede, nei successivi novanta giorni, a trasferire i dati e le informazioni delle ODV e delle APS iscritte al giorno antecedente il suddetto termine;
  • dalla data di completamento del popolamento iniziale del Runts, l’ufficio regionale verifica, nei successivi centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti in argomento al Runts;
  • ritenuto pertanto, in osservanza ai principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 comma 1 della L. 241/1990, di prorogare la validità dell’iscrizione ai Registri regionali delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, scaduta o in scadenza a decorrere dal primo gennaio 2020, fino alla data di completamento della fase di trasmigrazione, posto che la verifica della sussistenza dei requisiti, ai fini dell’iscrizione al Runts, sarà operata dall’ufficio regionale del Runts;

- dato atto che tutte le associazioni iscritte ai Registri regionali in argomento, incluse le associazioni di cui al paragrafo precedente, devono registrarsi nella piattaforma presente sul sito regionale, cliccando al seguente link

https://www.regione.veneto.it/web/sociale/verso-il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore, al fine di aggiornare i propri dati anagrafici e depositare, in formato Pdf, i documenti necessari alla trasmigrazione dei medesimi al Registro unico nazionale del terzo settore;

- ricordato che, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 106 del 15.09.2020, il procedimento di trasmigrazione si concluderà con l’iscrizione al Runts solo a seguito di esito positivo della verifica della sussistenza dei requisi, incluso uno statuto adeguato alle disposizioni codicistiche;

- ritenuto, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto al link
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/verso-il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore, dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;

- preso atto che:

  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • il DDR n. 22 del 06.04.2018 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

- vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106;

- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;

- viste le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019;

- vista la Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383, artt. 7, 8, 9 e 10;

- vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;

- viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 27/2001, art. 43, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012, art. 2 comma 2;

- vista la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652;

- la D.G.R. n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009;

- attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale di promozione sociale di n. 123 Associazioni, indicate nell’Allegato A, di cui n. 11 per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate a fianco di ciascuna;
  2. l’iscrizione al Registro regionale di promozione sociale di n. 2 Associazioni, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, evidenziate nell’Allegato A e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato (Allegato C);
  3. l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di n. 46 Associazioni, indicate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate a fianco di ciascuna;
  4. l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di n. 3 Associazioni, evidenziate nell’Allegato B e la contestuale cancellazione dal Registro della promozione sociale;
  5. la cancellazione dal Registro regionale di promozione sociale delle Associazioni denominate “Oasi”, C.F. 91013060230, con sede in Legnago (VR) e “Noi Veneto” , C.F. 80027290289, con sede in Padova, per avvenuto scioglimento delle medesime, come da documentazione agli atti del competente ufficio; 
  6. la cancellazione dal Registro regionale del volontarito di n. 7 Associazioni, indicate nell’Allegato C, per la motivazione espressa a fianco di ciascuna;
  7. la non ammissione al Registro regionale del volontariato delle associazioni denominate“Il Filo D’Ajuto”, con sede a Conselve (PD), C.F. 92270960286 e “Basso Vicentino Emergenza” con sede a Noventa Vicentina (VI), C.F., 95135280246, per le motivazioni esplicitate in premessa;
  8. il nuovo codice di iscrizione attribuito l’Associazione denominata “Un cuore da Cavaliere ODV”, C.F. 90016680291, con sede a Mirano (VE) è VE0617;
  9. la presa d’atto della variazione della denominazione dell’Associazione Ko’Ham Yoga – APS, iscritta al Registro della promozione sociale, con il codice di classificazione NZ/VE0009/006;
  10. l’iscrizione ai Registri regionali delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, scaduta o in scadenza a decorrere dal primo gennaio 2020, è prorogata fino alla data di completamento della fase di trasmigrazione al Runts;
  11. tutte le associazioni iscritte ai Registri regionali in argomento, devono registrarsi nella piattaforma presente sul sito regionale, cliccando al seguente link
    https://www.regione.veneto.it/web/sociale/verso-il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore, al fine di aggiornare i propri dati anagrafici e depositare, in formato Pdf, i documenti necessari alla trasmigrazione dei medesimi al Runts;
  12. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  13. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

4_Allegato_A_DDR_4_25-02-2021_444389.pdf
4_Allegato_B_DDR_4_25-02-2021_444389.pdf
4_Allegato_C_DDR_4_25-02-2021_444389.pdf

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