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Bur n. 4 del 08 gennaio 2021


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 73 del 21 dicembre 2020

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., L. 11 agosto 1991, n. 266 art. 6, L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione e alla non ammissione di associazioni prive dei necessari requisiti.

Il Direttore

  • Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;
  • dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito “Codice”:
  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • considera enti del terzo settore i soggetti individuati all’art. 4, comma 1 che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono, in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e risultano iscritti al Registro unico nazione del terzo settore;
  • dispone che le organizzazioni di volontariato debbano essere in possesso degli ulteriori requisiti (art. 32):
    • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
    • svolgere l’attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi;
    • avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
    • contenere nella denominazione sociale l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV”;
    • assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
  • stabilisce che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nel Registro regionale (art. 101);
  • dato atto che le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 266 sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 117/17;
  • dato atto che ai sensi dell’art. 101 del citato D. Lgs. 117/17 il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro regionale, disciplinato dalla L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 e relative deliberazioni attuative;
  • dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 dispone che le organizzazioni di volontariato debbano:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • vista la nota ministeriale Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, in particolare le indicazioni sulle norme procedimentali da applicare per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione a seconda che i soggetti si siano costituiti prima o dopo la riforma del terzo settore;
  • richiamato l'articolo 1 commi 4-novies e 4 decies del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, come convertito dalla Legge del 27/11/2020, n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, che ha riaperto i termini previsti agli artt. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. riconoscendo alle ODV, alle APS e alle Onlus la possibilità di adeguare gli statuti con la modalità semplificata entro il 31 marzo 2020;
  • viste le Circolari ministeriali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019 aventi ad oggetto indicazioni e chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari;
  • preso atto che ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. 40/93 è prevista la cancellazione automatica dal Registro regionale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni;
  • preso atto che le seguenti associazioni hanno comunicato la variazione della denominazione, come indicato nello statuto agli atti dell’ufficio competente:

da “Basta Sprechi Vicentina Onlus” a “Da Spreco a Risorsa ODV”, (C.F. 95123930240) con sede in Via Strada Statale Pasubio 10/G - 36030 Costabissara VI, iscritta al Registro con il codice di classificazione VI0604 con scadenza 30/01/2023; 

da “Insieme per l’integrazione” a “Insieme per l’Inclusione ODV”, (C.F. 95129910246) con sede in Via Giurato 77 – 36100 Vicenza, iscritta al Registro con il codice di classificazione VI0617 con scadenza 13/10/2020;

  • preso atto che:

l’Associazione denominata “Anteas Arcobaleno” (C.F. 92026790268) con sede in Via Sant’Andrea 11/1 – 31035 Crocetta del Montello (TV) ha comunicato, in sede di conferma triennale, il recesso dall’affiliazione all’Anteas Coordinamento provinciale di Treviso ODV, iscritto al Registro con il codice TV0551 e la variazione della denominazione in “KI CI STA ODV”, acquisendo di conseguenza il nuovo codice di classificazione TV0663;

l’Associazione denominata “Auser Volontari Paese” (C.F. 94149540265) con sede in Via Pasubio 11 – 31038 Paese (TV) ha comunicato, in data 01.10.2020, il recesso dall’affiliazione all’Associazione Auser Volontariato Treviso, iscritta al Registro con il codice TV0150, a far data dal 01.01.2021, acquisendo di conseguenza il nuovo codice di classificazione TV0662;

  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
  1. l’iscrizione di n. 21 Associazioni, individuate nell’Allegato A, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nell’Allegato medesimo;
  2. la conferma dell’iscrizione di n. 99 Associazioni, già iscritte, individuate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nell’Allegato medesimo;
  3. la cancellazione di n. 4 Organizzazioni di volontariato, le prime tre a seguito di scioglimento come da comunicazione agli atti dell’ufficio e la quarta per non aver presentato istanza di conferma in sede di scadenza triennale (art. 4 comma 5 L.R. 40/1993):
    • Associazione “Camminare Insieme”, C.F. 9000504291, con sede Via Piave 7 – 45014 Porto Viro (RO), (nota acquisita al Protocollo in data 19.11.2020, n. 494402);
    • Associazione “Bambini Celebrolesi Mattia Venceslao”, C.F. 93010650294, con sede in Piazza S. Francesco 6 - 45100 Rovigo, (nota acquisita al Protocollo in data 11.12.2020 n. 528313)
    • Associazione “Vestire gli Ignudi”, C.F. 90137640273, con sede in Via Società dei 300 Campi 6/59 – 30174 Venezia-Mestre, (nota acquisita al Protocollo in data 6.12.2020 n. 524041)
    • Associazione “La Seconda Primavera” C.F. 93201380230, con sede in Via Pace 13 - 37069 Villafranca di Verona;
  4. la non ammissione delle seguenti Organizzazioni in quanto prive dei necessari requisiti:
    • Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi Oncologici P.S.Y.C.U.M. per non aver fornito la documentazione e i chiarimenti richiesti con nota Prot. n. 210999 del 30.05.20189, né dato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 con nota prot. n. 310139 del 05/08/2020);
    • Associazione Cives Provinciale di Venezia poiché lo statuto è difforme dalle previsioni di legge (in termini di piena autonomia e di libera adesione degli associati), come comunicato con il diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, nota prot. 480917 del 11/11/2020;
  • ritenuto, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto al link https://www.regione.veneto.it/web/sociale/volontariato , dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
  • preso atto che:
  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • il DDR n. 22 del 06.04.2018 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
  • vista la Deliberazione di Giunta nn. 4314/2009;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. la presa d’atto della nuova denominazione delle Associazioni denominate “Da Spreco a Risorsa ODV” (C.F. 95123930240) e “Insieme per l’Inclusione ODV” (C.F95129910246), iscritte rispettivamente al Registro regionale del volontariato con i codici di classificazione VI0604 e VI0617;
  2. il nuovo codice di iscrizione assegnato all’Associazione denominata “Ki Ci Sta ODV” (C.F. 92026790268), a seguito del recesso dall’affiliazione all’Anteas Coordinamento provinciale di Treviso, è TV0663;
  3. il nuovo codice di iscrizione assegnato all’Associazione denominata “Auser Volontari Paese” (C.F. 94149540265), a seguito della comunicazione di recesso dall’affiliazione all’Associazione Auser Volontariato Treviso, è, a far data dal 01.01.2021, TV0662; .
  4. l’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 21 Associazioni, individuate nell’Allegato A, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nell’Allegato medesimo;
  5. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 99 Associazioni, già iscritte, individuate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nell’Allegato medesimo;
  6. la cancellazione dal Registro del volontariato di n. 4 Organizzazioni, evidenziate in premessa, tre per avvenuto scioglimento e una per non aver presentato istanza di conferma in sede di scadenza triennale; 
  7. la non ammissione al Registro regionale di n. 2 Associazioni, evidenziate in premessa, per mancanza dei necessari requisiti;
  8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  9. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto alla pagina dedicata al Sociale.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

73_Allegato_A__DDR_73_21-12-2020_437637.pdf
73_Allegato_B_DDR_73_21-12-2020_437637.pdf

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