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Bur n. 143 del 22 settembre 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 39 del 23 luglio 2020

DGR n. 375/2017 "Interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali: definizione criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste -art. 22, lr n. 7/2016. Abrogazione DGR n. 1172/2014": approvazione del riparto di assegnazione dei fondi anno 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il riparto di assegnazione dei fondi riferiti agli interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali nel limite massimo di € 400.000,00 – giusta art. 22, L.R. n. 7/2016 e s.m.i. disponibili per l’anno 2020 e si forniscono le dovute indicazioni ad Azienda Zero, alla luce delle disposizioni di cui alla DGR n. 114/2020, per l’avvio della gestione dei relativi flussi finanziari.

Il Direttore

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i., che tra l’altro attribuisce ad Azienda Zero le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTA la legge di stabilità regionale 23 febbraio 2016, n. 7, che all’art. 22, nell’abrogare con decorrenza 1.1.2017 l’art. 22 della legge regionale n. 11/2014, interviene a favore delle farmacie rurali dettando al riguardo nuove disposizioni e demandando alla Giunta regionale, sentite le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate, la definizione di criteri, modalità e termini per le richieste di contributo e richiamato in particolare il comma 2 di detta norma che testualmente recita: “Il contributo è concesso, fino ad esaurimento delle somme di cui al comma 5, in favore delle farmacie rurali che abbiano realizzato un fatturato annuo, valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore all'importo definito con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate”;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”, con particolare riferimento all’art. 24 “Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022”;

VISTO il Testo Unico sulla documentazione amministrativa -D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione 28 marzo 2017, n. 375 che, in attuazione del sopra citato art. 22, L.R n. 7/2016, definisce criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste e rispetto alla quale il 2020 rappresenta il quarto anno di applicazione;

DATO ATTO che la Giunta Regionale, nell’allegato A) della sopra citata delibera n. 375/2017, ha prescritto, al paragrafo 1, il fatturato annuo valido ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed, al paragrafo 2, il requisito della ruralità;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza) n. 3769/2020 pubblicata in data 15/06/2020 (n. Reg.Ric. 8801/2019);

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16.12.2019 “Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 30 del 21.1.2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”;

VISTA la delibera n. 114 del 3.2.2020 “Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2020 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.”, con la quale la Giunta regionale ha disposto l’autorizzazione all’erogazione per un importo complessivo massimo di euro 616.400.000,00 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero ai sensi dell’articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016, comprensivo dell’importo di euro 400.000.00, di cui alla linea di spesa ID n. 0086 “Azioni regionali a favore delle farmacie rurali – trasferimenti correnti (art. 22, LR 23/02/2016, n. 7 e art. 24, LR 43/2018)”, afferente al capitolo di bilancio regionale n. 102645;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 14 del 6.2.2020 “Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l’esercizio 2020 in esecuzione della DGR 114/2020”;

VISTO il decreto del Direttore Direzione Risorse Strumentali SSR n. 6 del 10.3.2020 “Impegno e liquidazione della seconda parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2020 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art.2 comma 4.”,

PRESO ATTO che con il sopra richiamato decreto n. 6 è stata disposta l’erogazione ad Azienda Zero di una quota dei finanziamenti della GSA, per un importo pari ad euro 85.000.000.00= ricomprendente anche l’importo di euro 400.000,00 di cui alla linea di spesa citata ID n. 0086;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito dalla richiamata DGR n. 375/2017 (31.3.2020), sono pervenute complessivamente n. 119 domande di accesso all’intervento aggiuntivo in oggetto, a fronte delle quali sono state inviate n. 21 comunicazioni ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i. di cui 2 riscontrate;

DATO ATTO che le domande ritenute idonee all’esito dell’istruttoria, effettuati i dovuti controlli ai sensi dell’art. 71, DPR n. 445/2000 e s.m.i, sulle dichiarazioni rese dagli istanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR e accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla DGR n. 375/2017, risultano essere 100;

DATO ATTO che, come già precisato nel proprio decreto 21 luglio 2017, n. 151 riferito al primo anno di applicazione della sopra citata DGR n. 375/2017, nel caso in cui la farmacia dovesse risultare vacante al momento dell’effettivo pagamento, il contributo, stante l’assenza di titolare, non viene liquidato, in analogia a quanto stabilito dalla Giunta regionale (DGR n. 375/2017, Allegato A, art. 3) circa la modalità di erogazione del contributo in caso di trasferimento di titolarità nel corso dell’anno di presentazione della domanda;

CONSIDERATO che la richiamata DGR n. 375/2017 incarica il Direttore dell’Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici -ora Direzione per effetto delle DGR nn. 3 e 303/2018-, dell’adozione del provvedimento di definizione del riparto dei fondi sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, con individuati gli importi spettanti a ciascuna farmacia beneficiaria, nel quale impartire le direttive per consentire ad Azienda Zero di avviare la gestione dei relativi flussi finanziari;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, approvare, nei limiti degli oneri previsti dalla norma regionale citata, il riparto di assegnazione degli interventi aggiuntivi ex art. 22, LR n. 7/2016 e s.m.i. ai titolari delle farmacie rurali – suddivise per AULSS di appartenenza territoriale - in possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 375/2017 - Allegato A -, parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, di autorizzare Azienda Zero, ad esecutività del presente atto, alla liquidazione alle AULSS delle somme a queste spettanti secondo il riparto di cui all’Allegato A al presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c. 1 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l’Agenzia delle Entrate a fronte di uno specifico interpello (Interpello 907-385/2015) sul corretto trattamento tributario della “indennità di residenza” riscontrava di ritenere corretto operare all’erogazione dell’indennità di residenza la ritenuta del 4% di cui all’art. 28, DPR n. 600/73;

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente decreto;
  1. di approvare il riparto del finanziamento ex art. 22, LR n. 7/2016 e s.m.i. per l’anno 2020 a favore degli aventi diritto - Allegato A -, parte integrante del presente provvedimento;
  1. di dare atto che il riparto di cui al punto 2 non tiene conto delle domande risultate prive dei requisiti di cui alla DGR n. 375/2017 - Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che comprende anche le motivazioni di esclusione;
  1. di assegnare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), di cui all’Allegato A del presente provvedimento, il finanziamento complessivo di euro 382.197,90 ripartito secondo le quote ivi indicate;
  1. di determinare con successivo proprio provvedimento la destinazione dell’importo residuo di euro 17.802,10 della linea di spesa ID n. 086 anno 2020;
  1. di disporre che Azienda Zero, ad esecutività del presente atto, provveda alla erogazione agli Enti del SSR interessati delle somme spettanti secondo il riparto di cui al punto 4, dando atto che il finanziamento a carico della GSA previsto per la linea di spesa ID n . 0086 “Azioni regionali a favore delle farmacie rurali – trasferimenti correnti (art. 22, LR 23/02/2016, n. 7 e art. 24LR 43/2018)”, inizialmente a carico delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio corrente n. 102645, risulta nelle disponibilità di Azienda Zero;
  1. di incaricare gli Enti del SSR interessati della successiva erogazione delle somme spettanti ai titolari di farmacia aventi diritto, sulla base del riparto di cui al punto 2, nel rispetto dei contenuti della DGR n. 375/2017 e del presente provvedimento;
  1. di dare atto che il finanziamento assegnato con il presente atto non ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di trasmettere il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, agli Enti del SSR interessati;
  1. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURVET) il decreto per esteso, una volta divenuto esecutivo, e, nel rispetto dei limiti di trasparenza posti dalle disposizioni statali e regionali in materia, di pubblicare l’Allegato A, rendendo visibili i soli dati riferiti ad Azienda ULSS - codice farmacia – importo intervento aggiuntivo spettante e di omettere la pubblicazione dell’Allegato B; le medesime informazioni verranno rese disponibili nel sito Internet regionale all’indirizzo:
    http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica;
  1. di notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) agli istanti esclusi il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, completo dell’estratto dell’Allegato B riportante il motivo dell’esclusione;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c. 1 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i.;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; con riferimento agli istanti dell’Allegato B, i termini per l’impugnazione della determinazione di esclusione decorrono dalla data di notifica della PEC di cui al punto 10.

Giovanna Scroccaro

Allegato “B” (omissis)

(seguono allegati)

DDR39_riparto_ALL_A_1_DEF_-_per_BUR_428507.pdf

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