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Bur n. 122 del 25 ottobre 2019


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 21 del 29 agosto 2019

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7,8, 9 e 10, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e alla non ammissione di associazioni prive dei requisiti

Il Direttore

  • Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;
  • dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito “Codice”:
  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • dispone che tutti gli enti indicati nel comma 1 dell’art. 4 del citato Decreto legislativo possono definirsi del terzo settore se perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono, in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale (individuate all’art. 5), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e iscritti al Registro unico nazione del terzo settore;
  • prevede che le associazioni di promozione sociale devono:
    • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
    • svolgere l’attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
    • avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
    • contenere nella denominazione sociale la specifica “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
    • assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
  • stabilisce che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nel Registro delle associazioni di promozione sociale (art. 101);
  • dato atto che ai sensi dell’art. 101 del citato D. Lgs. 117/17 il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro attualmente previsto dalla normativa di settore;
  • dato atto che le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 117/17;
  • ricordato che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
  • preso atto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
  • rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 della L. 383/2000, costituite ed operanti da almeno un anno ai sensi dell’art. 7;
  • ricordato che l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati
    • il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
    • l’iscrizione al Registro regionale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
  • preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale devono inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
  • viste le note e le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Prot. n. 12604 del 29.12.2017, n. 20 del 27.12.2018, n. 4995 del 28.05.2019, n. 5093 del 30.05.2019, n. 13 del 31.05.2019
  • richiamata la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3734 del 15.04.2019 avente ad oggetto “D. Lgs. n. 117/2017. Attività di culto. Richiesta parere. Riscontro”;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
    • l’iscrizione di n. 24 associazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
    • la conferma dell’iscrizione di n. 43 associazioni, già iscritte, individuate nell’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
    • la cancellazione delle seguenti Associazioni per la motivazione indicata a fianco di ognuna:
  1. “Associazione Culturale Cout Kutù”, C.F. 92228130289, con sede a Padova, a seguito della comunicazione di chiusura della medesima, come da documentazione agli atti;
  2. “Associazione Luce di Vita”, C.F. 90114390272. con sede a Scorzé poiché priva dei necessari requisiti:
  • la relazione non documenta lo svolgimento di attività di interesse generale, bensì riunioni a carattere spirituale che vedono coinvolti più di mille soci in lettura, commento e approfondimento di brani del vangelo, altri scritti di carattere spirituale e canti,
  • la finalità statutaria “.. pone al centro della propria vita associativa la ricerca spirituale, di scoprire, attraverso l’esempio di Gesù la via che conduce alla vita eterna, disponibile ad accogliere coloro che chiedono un aiuto per crescere insieme nella Verità…. chiedere a Gesù che ci aiuti a perdonare per essere perdonati e raggiungere insieme i Regni della perfezione” non trova collocazione in nessuna delle attività di interesse generale individuate dal Codice del terzo settore,
  • l’istanza è priva dell’elenco degli associati e dei volontari,
  • le integrazioni e le delucidazioni richieste a seguito del diniego di conferma, formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 149579 del 20/04/2019 e dell’incontro, svoltosi in data 24.05.2018, non sono pervenute,
  • l’Associazione, con propria nota del 10.05.2018, dichiara lo svolgimento di attività culturale-ricreativo riconducibile alla lettera “I” dell’art. 5 del D. Lgs. 117/17 ma non produce documentazione a supporto,
  • il bilancio 2016, non redatto sulla modulistica appositamente predisposta dall’ufficio, non rileva alcuna movimentazione contabile correlata allo svolgimento di attività di interesse generale e alla qualifica di associazione di promozione sociale, ma evidenzia esclusivamente oneri per la gestione della struttura coperti dalle donazioni del cinque per mille dei propri associati;
  • richiamato l’art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
  • ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere l’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale” , “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Promozione sociale”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
  • ricordato che :
  • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • visti gli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;.
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la L.R. 27/2001 art. 43;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 24 Associazioni evidenziate nell’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette a prescrizione come indicato nel citato allegato;
  2. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 43 Associazioni, evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizione come indicato nel citato allegato;
  3. la cancellazione dal Registro regionale di n. 2 associazioni di promozione sociale, meglio evidenziate in premessa per la motivazione indicata a fianco di ciascuna;
  4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

21_Allegato_A_DDR_21_29-08-2019_405946.pdf
21_Allegato_B_DDR_21_29-08-2019_405946.pdf

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