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Bur n. 92 del 16 agosto 2019


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 15 del 02 agosto 2019

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., L. 11 agosto 1991, n. 266 art. 6, L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione di associazioni prive dei necessari requisiti.

Il Direttore

  • Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;
  • dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito “Codice”:
  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • considera enti del terzo settore i soggetti individuati all’art. 4, comma 1 che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono, in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e sono iscritti al Registro unico nazione del terzo settore;
  • all’art. 32 prevede che le organizzazioni di volontariato debbano:
    • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
    • svolgere l’attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi;
    • avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
    • contenere nella denominazione sociale l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV”;
    • assicurare i propri volontari contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connessi   allo svolgimento  dell'attività   di   volontariato,   nonché   per   la responsabilità civile verso i terzi;
  • stabilisce che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nel Registro regionale (art. 101);
  • dato atto che le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 266 sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 117/17;
  • dato atto che ai sensi dell’art. 101 del citato D. Lgs. 117/17 il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro regionale, disciplinato dalla L.R. 30.08.1993 n. 40,  art. 4 e relative deliberazioni attuative;
  • dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 dispone che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • essere composte da sole persone fisiche,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • vista la nota ministeriale Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, in particolare le indicazioni sulle norme procedimentali da applicare per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione a seconda che i soggetti si siano costituiti prima o dopo la riforma del terzo settore;
  • vista la Legge n. 58 del 28/06/2019 di conversione del "Decreto Crescita"  che proroga il termine per gli adeguamenti statutari richiesti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale al 30.06.2020;
  • viste le Circolari ministeriali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019 aventi ad oggetto indicazioni e chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale hanno determinato:
  • l’iscrizione di n. 11 associazioni individuate nell’Allegato A, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 95 organizzazioni di volontariato, già iscritte, di cui all’Allegato B, soggette alle prescrizioni ivi indicate;
  • la cancellazione di n. 3 organizzazioni. meglio individuate nell’Allegato C, per la motivazione a fianco di ciascuna indicata;
  • ricordato che con Decreto direttoriale n. 505 del 17.12.2013 la conferma dell’iscrizione al Registro del volontariato dell’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde ( C.F. 00224750299 – posizione al Registro RO0043) è stata condizionata ad una revisione degli assetti organizzativi in ordine al personale retribuito, da effettuarsi entro il 31.12.2014;
  • visto il ricorso proposto avanti il TAR Veneto dall’Anpas e dall’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde per l’annullamento del decreto direttoriale n. 105/2013; 
  • visto l’ulteriore ricorso proposto dalle medesime Associazioni per l’annullamento del decreto direttoriale n. 185 del 10.07.2015 che prorogava la scadenza per l’adeguamento organizzativo al 12.02.2016;
  • vista la nota regionale Prot. n. 276933 del 07/07/2017 con la quale si informava l’associazione in argomento  della sospensione dell’iscrizione in attesa della pronuncia del TAR e della conclusione della Riforma del Terzo settore;
  • preso atto che l’iscrizione al Registro regionale dell’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde è sospesa dal 12/02/2016;
  • vista l’istanza di conferma acquisita al protocollo con nota n. 125539 del 28.03.2019;
  • dato atto che sulla base dei dati contenuti nella documentazione allegata all’istanza l’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde opera nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. 117/17 poiché si avvale di un numero di persone retribuite al di sotto della percentuale massima prevista;
  • ritenuto pertanto  di regolarizzare l’iscrizione al Registro regionale dell’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde per il triennio 2016-2019 e confermare l’iscrizione con scadenza 12/02/2022, fermo restando l’adeguamento statutario al Codice del terzo settore, da effettuarsi entro il 30.06.2020 (Allegato C);
  • preso atto che l’Associazione  “Il Gelso” C.F. 92148260281, con sede in Via del Cimitero 8/B Padova, ha modificato la propria denominazione in “Steel Dogs Padova O.D.V.”;
  • ritenuto, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale” , “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Volontariato”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
  • preso atto che:
  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
  • vista la Deliberazione di Giunta nn. 4314/2009;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione di n. 11 Organizzazioni di volontariato, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, individuate nell’Allegato A, con a fianco indicate eventuali prescrizioni o condizioni;
  2. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 95 organizzazioni già iscritte, indicate nell’Allegato B, soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
  3. la cancellazione dal Registro del volontariato ei n. 3 organizzazioni, meglio individuate nell’Allegato C, con specificato a fianco di ognuna la motivazione;
  4. la nuova denominazione dell’Associazione “Steel Dogs Padova O.D.V”, C.F. 9214826028, con sede a Padova, iscritta al Registro regionale con il codice di classificazione PD0748, scadenza 19/12/2021;
  5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  6. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto alla pagina dedicata al Sociale.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

15_Allegato_A_DDR_15_02-08-2019_400289.pdf
15_Allegato_B_DDR_15_02-08-2019_400289.pdf
15_Allegato_C_DDR_15_02-08-2019_400289.pdf

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